La valutazione dell'equivalenza terapeutica permette di confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di sicurezza.
La Determina 458/2016 dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha sostituito la Determina n. 204/2014, per meglio definire la procedura da seguire per sottoporre la richiesta di parere di cui all'art. 15, comma 11-ter, del decreto legge 95/2012 (Spending Review) nonché per chiarire alle Regioni quali siano i requisiti che i medicinali contenenti principi attivi diversi devono possedere per poter essere ammessi alla valutazione di equivalenza terapeutica fra due o più farmaci. Obiettivo principale del documento è quello di definire i criteri da utilizzare per stabilire l'equivalenza terapeutica ai fini dell'acquisto dei farmaci in concorrenza. A tal fine, la determina 458/2016 ha adottato le Linee guida sulla procedura di applicazione dell'articolo 15, comma 11-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
Successivamente, la Determina 697/2016 dell'Aifa ha sospeso l'efficacia della Determina 458/2016 per 90 giorni, con le seguenti motivazioni "tenuto conto delle criticità avanzate ai vertici dell'Agenzia Italiana del Farmaco, da più parti e notiziate al Ministero della Salute, si rende necessario un approfondimento della predetta determinazione".
Allo scopo di consentire all'Agenzia di concludere l'attività di riesame tecnico, la Determina 1134/DG del 17 agosto 2016, ha nuovamente sospeso l'efficacia della determinazione AIFA-DG n. 458/2016 con una proroga di ulteriori 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza della sospensione disposta da quest'ultima.
Infine, tenuto conto delle criticità avanzate ai vertici dell'AIFA, in merito alla citata determinazione n. 458/2016, anche al fine di evitare potenziali ricadute terapeutiche non efficaci per la salute degli assistiti del SSN, la determina AIFA 1456/2016 del 21 novembre ha nuovamente sospeso l'efficacia della determina 458/2016 per 30 giorni.
Durante i periodi di proroga, è stata applicata la procedura descritta nella Determinazione AlFA-DG n. 204, del 6 marzo 2014.
Infine, con Determina 1571 del 20 dicembre 2016, l'Aifa ha di fatto revocato quanto precedentemente stabilito con la Determina 458/2016 e ha rinviato, per la definizione di un nuovo modello di governance della spesa farmaceutica, ad un confronto nell'ambito del Tavolo sulla farmaceutica (istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico cui partecipano il Ministero della Salute e I'AIFA, nonché le Regioni, le imprese farmaceutiche e le associazioni di categoria del settore).
La revoca si è resa necessaria anche in conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 407, della legge di bilancio 2017 che ha modificato il richiamato articolo 15, comma 11-quater del decreto legge 95/2012, vietando la messa in gara nel medesimo lotto, nelle procedure pubbliche di acquisto, di principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.
L'Aifa peranto auspica che, in sede di Tavolo farmaceutico, si provveda ad una ridefinizione della procedura di valutazione dell'equivalenza mediante la definizione di criteri oggettivi, e conformi a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017.
Nello specifico, la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 407, della legge 232/2016) ha stabilito che:
La norma, finalizzata alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, prevede l'applicazione di disposizioni specifiche, :
- lo specifico principio attivo (ATC di V livello); ATC è l'acronimo di "Anatomical Therapeutic Chemical Classification System", un sistema di classificazione anatomico terapeutico e chimico usato per la classificazione sistematica dei farmaci dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo sistema di classificazione è di tipo alfa-numerico e suddivide i farmaci in base ad uno schema costituito da 5 livelli gerarchici, di cui il V rappresenta il sottogruppo chimico specifico per ogni singola sostanza chimica;
- stessa via di somministrazione;
- stesso dosaggio.