Successivamente il perimetro di tale norma è stato ristretto dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 39 del 2024 che prevede che per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni in esame al periodo precedente si applichino anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.
Vengono altresì esclusi gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato (deroghe soppresse dal successivo decreto legge n. 39 del 2024) e di quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).
La norma tuttavia prevede (al comma 2) che le deroghe sopra indicate continuino ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024):
a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
La disposizione conserva inoltre, una deroga - che opera dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024). La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Inoltre sia con riferimento agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, nonché con riferimento agli immobili danneggiati da eventi sismici, le disposizioni di deroga al divieto di cessione del credito continuano ad essere applicabili nella formulazione vigente precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 agli immobili per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 (vedi supra) o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.
Con norma di chiusura l'articolo 4-bis del medesimo decreto legge n.39 del 2024 stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta (articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus.
Viene previsto inoltre che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, il 4 aprile 2024 sia il termine non oltrepassabile per le trasmissioni relative alle spese 2023 e alle rate degli anni precedenti senza più i tempi supplementari della remissione in bonis (art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2024).
L'articolo 4-bis del decreto legge 39 del 2024 vieta a partire dal 1° gennaio 2025 ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell'istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:
Per gli stessi soggetti, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, viene riconosciuta una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso e le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Il decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma dispone inoltre che, in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
L'agenzia delle entrate con la circolare n. 33/E ha fornito chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il testo fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale. Nella circolare l'Agenzia fornisce delle ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito