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La delega per i decreti integrativi e correttivi e il d. lgs. 147 del 2020
informazioni aggiornate a mercoledì, 28 settembre 2022

Con la legge n. 20 del 2019, il Parlamento ha consentito al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge n. 155 del 2017.

In tal modo è stato reso possibile intervenire sulla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in quanto la legge n. 155 del 2017 non aveva previsto questa possibilità.

La legge specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017 per l'esercizio della delega principale e che per l'emanazione dei decreti il governo avrà a disposizione due anni dal termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In attuazione della legge n. 20 del 2019 è stato emanato il decreto legislativo n. 147 del 2020 che detta disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d'impresa volte essenzialmente ad eliminare dal testo del codice alcuni refusi ed errori materiali, a chiarire il contenuto di alcune disposizioni e coordinare i diversi istituti ivi previsti, integrando, ove necessario, le norme per garantirne il più efficace funzionamento.

Le disposizioni integrative e correttive sono entrate in vigore unitamente al Codice, il 15 luglio 2022.

Il decreto recava anche alcune disposizioni innovative, che tuttavia sono state successivamente abrogate dal d. lgs. n. 83 del 2022.
Per completezza di informazione, si dà conto di seguito di quelle che erano le modifiche più significative apportate al Codice, pur trattandosi di norme mai entrate vigore. Tali modifiche comprendevano:
  • la ridefinizione delle nozioni di crisi, tramite la sostituzione dell'espressione "difficoltà economico finanziaria" con quella di "squilibrio economico finanziario" e della nozione di gruppo di imprese, con precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa, oltre allo Stato, anche gli enti territoriali;
  • la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
  • la modificazione della disciplina degli indicatori della crisi: in particolare si chiariva la funzione degli indici di crisi e si precisava che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata ma "a decorrere dall'esercizio successivo", senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente;
  • la rimodulazione, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, del criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: veniva abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su "scaglioni" che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scattava l'obbligo della segnalazione;
  • la ridefinizione delle "misure protettive" del patrimonio del debitore: oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo precisava: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Con la legge n. 20 del 2019, il Parlamento ha consentito al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge n. 155 del 2017.

In tal modo è stato reso possibile intervenire sulla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in quanto la legge n. 155 del 2017 non aveva previsto questa possibilità.

La legge specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017 per l'esercizio della delega principale e che per l'emanazione dei decreti il governo avrà a disposizione due anni dal termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In attuazione della legge n. 20 del 2019 è stato emanato il decreto legislativo n. 147 del 2020 che detta disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d'impresa volte essenzialmente ad eliminare dal testo del codice alcuni refusi ed errori materiali, a chiarire il contenuto di alcune disposizioni e coordinare i diversi istituti ivi previsti, integrando, ove necessario, le norme per garantirne il più efficace funzionamento.

Le disposizioni integrative e correttive sono entrate in vigore unitamente al Codice, il 15 luglio 2022.

Il decreto recava anche alcune disposizioni innovative, che tuttavia sono state successivamente abrogate dal d. lgs. n. 83 del 2022.
Per completezza di informazione, si dà conto di seguito di quelle che erano le modifiche più significative apportate al Codice, pur trattandosi di norme mai entrate vigore. Tali modifiche comprendevano:
  • la ridefinizione delle nozioni di crisi, tramite la sostituzione dell'espressione "difficoltà economico finanziaria" con quella di "squilibrio economico finanziario" e della nozione di gruppo di imprese, con precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa, oltre allo Stato, anche gli enti territoriali;
  • la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
  • la modificazione della disciplina degli indicatori della crisi: in particolare si chiariva la funzione degli indici di crisi e si precisava che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata ma "a decorrere dall'esercizio successivo", senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente;
  • la rimodulazione, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, del criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: veniva abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su "scaglioni" che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scattava l'obbligo della segnalazione;
  • la ridefinizione delle "misure protettive" del patrimonio del debitore: oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo precisava: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.