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La disciplina dell'esame da avvocato prevista dal D.L. n. 73/2022
informazioni aggiornate a lunedì, 19 settembre 2022

L'articolo 39-bis del decreto-legge n. 73 del 2022 ha introdotto misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La disposizione ha esteso la disciplina "speciale" prevista con riguardo alla sessione 2020, e poi applicata anche alla sessione 2021, alla sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Più nel dettaglio, la disposizione:

  • prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche per la sessione da indire per l'anno 2022, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31;
  • demanda al decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2022 anche l'indicazione della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, dell'accesso e della permanenza nelle sedi di esame, delle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Al medesimo decreto è altresì rimessa la disciplina delle modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (OSA);
  • in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, sempre del decreto-legge n. 31 (che demandava alla commissione centrale la determinazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame), rimette al decreto del Ministro della giustizia anche l'indicazione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Tali linee generali devono essere stabilite, sentita la commissione centrale.

L'articolo 39-bis del decreto-legge n. 73 del 2022 ha introdotto misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La disposizione ha esteso la disciplina "speciale" prevista con riguardo alla sessione 2020, e poi applicata anche alla sessione 2021, alla sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Più nel dettaglio, la disposizione:

  • prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche per la sessione da indire per l'anno 2022, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31;
  • demanda al decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2022 anche l'indicazione della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, dell'accesso e della permanenza nelle sedi di esame, delle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Al medesimo decreto è altresì rimessa la disciplina delle modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (OSA);
  • in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, sempre del decreto-legge n. 31 (che demandava alla commissione centrale la determinazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame), rimette al decreto del Ministro della giustizia anche l'indicazione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Tali linee generali devono essere stabilite, sentita la commissione centrale.