Ulteriori speranze di accelerazione del processo civile, oltre che di riduzione dei suoi connessi costi economici e amministrativi, sono riposte dal legislatore nella piena attuazione del c.d. processo telematico, il cui avvio risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123.
Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto nel corso della XVI legislatura (dal decreto-legge n. 193/2009, dal decreto-legge 138 del 2011, dal decreto-legge 179/2012 e dalla legge 228/2012) e nella XVII il Parlamento è ulteriormente intervenuto sulla c.d. digitalizzazione della giustizia con la conversione del decreto-legge n. 90 del 2014.
In particolare, il decreto:
Ulteriori disposizioni, relative alla comunicazione della sentenza e alle comunicazioni telematiche, sono dettate dal decreto-legge a seguito della conversione; in particolare, nel processo esecutivo, il decreto-legge interviene in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate con modalità telematiche con alcune eccezioni.
Si ricorda, infine, che il decreto-legge 132/2014 ha fissato al 31 marzo 2015 il termine a decorrere dal quale nei procedimenti di espropriazione forzata il deposito della nota di iscrizione a ruolo avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche.
In esito a tale complesso di disposizioni, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - Area Civile, ha reso noti i seguenti dati, aggiornati al 30 aprile 2017: