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La tenuiità del fatto nel decreto legislativo n. 28 del 2015
informazioni aggiornate a mercoledì, 7 febbraio 2018

Il decreto legislativo n. 28 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento penale, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 67 del 2014,  la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevedendo le necessarie disposizioni di coordinamento.

Istituti analoghi erano già conosciuti nel nostro ordinamento. Nel processo minorile, se, nel corso delle indagini preliminari, risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
Analogamente, nel processo penale davanti al giudice di pace è prevista l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Infatti, il giudice può, durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Se è stata già esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può, tuttavia, essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
Inoltre, il codice penale prevede già alcune ipotesi in cui la particolare tenuità del fatto o dell'offesa costituisce circostanza attenuante.

Le modifiche al codice penale

Il decreto legislativo n. 28 del 2015, inserendo nel codice penale l'art. 131-bis, conferma la natura sostanziale - e non solo processuale - della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In conformità con le previsioni di delega, la non punibilità riguarda i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva.

La non punibilità opera quando:

  • l'offesa è di particolare tenuità e
  • il comportamento non risulta abituale.

Sono individuati due indici-criteri ai fini dell'esclusione della punibilità: le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ed è precisato che non può mai essere ritenuta tenue l'offesa se l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Inoltre, la non punibilità può trovare applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La modifiche al codice di procedura penale

Il decreto legislativo sulla non punibilità per tenuità del fatto apporta poi una serie di modifiche al codice processuale penale e alle relative disposizioni di attuazione.

In primo luogo è prevista la possibilità per il giudice delle indagini preliminari (GIP) di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto. La non punibilità dell'indagato per particolare tenuità del fatto è quindi inserita tra le condizioni che giustificano l'archiviazione del procedimento penale. Ne viene regolato il procedimento, su richiesta del pubblico ministero, che ne deve dare avviso all'indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata. L'avviso deve precisare che, nel termine di dieci giorni, l'indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui debbono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso dalla richiesta.

Le parti, entro il termine di 10 giorni, visionati gli atti, possono quindi presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se ritiene non inammissibile l'opposizione, fissa l'udienza in camera di consiglio e, dopo avere ascoltato sia l'offeso che l'indagato, può, con ordinanza, pronunciare  l'archiviazione. Se non viene presentata opposizione all'archiviazione o in caso di sua inammissibilità, il giudice decide direttamente: se opta per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronuncia decreto motivato; se, al contrario, non ritiene di archiviare il procedimento, restituisce gli atti al pubblico ministero per il prosieguo dell'azione penale.

E' poi stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice può emettere sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) in sede  predibattimentale per la non punibilità dell'imputato; deve, tuttavia, essere sentita in camera di consiglio anche la persona offesa (così consentendo di acquisire il suo parere sull'effettiva tenuità del fatto-reato); l'intervento della vittima non è invece previsto in sede di udienza preliminare o in dibattimento, in cui il contraddittorio è già garantito.

E' inoltre previsto che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, presupponendo comunque un accertamento sull'esistenza del reato e sul fatto che sia stato l'imputato a commetterlo, risulta efficace nell'eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.

E' infine stabilito che anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto vengano iscritti per estratto nel casellario giudiziale.

Il decreto legislativo n. 28 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento penale, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 67 del 2014,  la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevedendo le necessarie disposizioni di coordinamento.

Istituti analoghi erano già conosciuti nel nostro ordinamento. Nel processo minorile, se, nel corso delle indagini preliminari, risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
Analogamente, nel processo penale davanti al giudice di pace è prevista l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Infatti, il giudice può, durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Se è stata già esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può, tuttavia, essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
Inoltre, il codice penale prevede già alcune ipotesi in cui la particolare tenuità del fatto o dell'offesa costituisce circostanza attenuante.

Le modifiche al codice penale

Il decreto legislativo n. 28 del 2015, inserendo nel codice penale l'art. 131-bis, conferma la natura sostanziale - e non solo processuale - della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In conformità con le previsioni di delega, la non punibilità riguarda i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva.

La non punibilità opera quando:

  • l'offesa è di particolare tenuità e
  • il comportamento non risulta abituale.

Sono individuati due indici-criteri ai fini dell'esclusione della punibilità: le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ed è precisato che non può mai essere ritenuta tenue l'offesa se l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Inoltre, la non punibilità può trovare applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La modifiche al codice di procedura penale

Il decreto legislativo sulla non punibilità per tenuità del fatto apporta poi una serie di modifiche al codice processuale penale e alle relative disposizioni di attuazione.

In primo luogo è prevista la possibilità per il giudice delle indagini preliminari (GIP) di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto. La non punibilità dell'indagato per particolare tenuità del fatto è quindi inserita tra le condizioni che giustificano l'archiviazione del procedimento penale. Ne viene regolato il procedimento, su richiesta del pubblico ministero, che ne deve dare avviso all'indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata. L'avviso deve precisare che, nel termine di dieci giorni, l'indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui debbono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso dalla richiesta.

Le parti, entro il termine di 10 giorni, visionati gli atti, possono quindi presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se ritiene non inammissibile l'opposizione, fissa l'udienza in camera di consiglio e, dopo avere ascoltato sia l'offeso che l'indagato, può, con ordinanza, pronunciare  l'archiviazione. Se non viene presentata opposizione all'archiviazione o in caso di sua inammissibilità, il giudice decide direttamente: se opta per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronuncia decreto motivato; se, al contrario, non ritiene di archiviare il procedimento, restituisce gli atti al pubblico ministero per il prosieguo dell'azione penale.

E' poi stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice può emettere sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) in sede  predibattimentale per la non punibilità dell'imputato; deve, tuttavia, essere sentita in camera di consiglio anche la persona offesa (così consentendo di acquisire il suo parere sull'effettiva tenuità del fatto-reato); l'intervento della vittima non è invece previsto in sede di udienza preliminare o in dibattimento, in cui il contraddittorio è già garantito.

E' inoltre previsto che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, presupponendo comunque un accertamento sull'esistenza del reato e sul fatto che sia stato l'imputato a commetterlo, risulta efficace nell'eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.

E' infine stabilito che anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto vengano iscritti per estratto nel casellario giudiziale.