MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

La prima costituzione dei nuovi organi provinciali
informazioni aggiornate a giovedì, 28 aprile 2016

In base alla legge n. 56/2014, l'elezione del nuovo presidente della provincia e del consiglio provinciale deve svolgersi:

  • entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
  • entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi (il termine è stato elevato da 30 a 90 dall'art. 1, co. 9-ter del D.L. 210/2015).

In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

Difatti, tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014, si sono svolte le elezioni dei presidenti e dei consigli in 64 province. Dei 64 nuovi presidenti 53 sono sindaci di comuni, 17 dei quali governano il Comune capoluogo (i restanti sono Presidenti della provincia o consiglieri provinciali uscenti, eleggibili solo in sede di prima applicazione della legge). I consiglieri provinciali eletti sono stati complessivamente 760.

La legge prevede inoltre che l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla nuova legge entro il 31 dicembre 2014, per le province le cui elezioni si svolgono nel predetto anno, o entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale, per le altre province. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie, rispettivamente, entro il 30 giugno 2015 o entro i sei mesi dall'insediamento si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003.

In base alla legge n. 56/2014, l'elezione del nuovo presidente della provincia e del consiglio provinciale deve svolgersi:

  • entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
  • entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi (il termine è stato elevato da 30 a 90 dall'art. 1, co. 9-ter del D.L. 210/2015).

In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

Difatti, tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014, si sono svolte le elezioni dei presidenti e dei consigli in 64 province. Dei 64 nuovi presidenti 53 sono sindaci di comuni, 17 dei quali governano il Comune capoluogo (i restanti sono Presidenti della provincia o consiglieri provinciali uscenti, eleggibili solo in sede di prima applicazione della legge). I consiglieri provinciali eletti sono stati complessivamente 760.

La legge prevede inoltre che l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla nuova legge entro il 31 dicembre 2014, per le province le cui elezioni si svolgono nel predetto anno, o entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale, per le altre province. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie, rispettivamente, entro il 30 giugno 2015 o entro i sei mesi dall'insediamento si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003.