La Camera dei deputati ha approvato, il 22 giugno 2017, un disegno di legge del Governo (A.C. 4220) che inserisce nel codice penale fattispecie illecite a tutela del patrimonio culturale. Il provvedimento, passato poi all'esame del Senato, non ha concluso l'iter parlamentare.
L'esigenza di una riforma
La tutela penale dei beni culturali è attualmente affidata al Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) e al codice penale.
In particolare, nel Codice dei beni culturali sono previsti:
Nel codice penale non sono numerose le disposizioni che possono essere specificamente ricondotte alla tutela dei beni culturali; esse hanno natura delittuosa (è il caso dei delitti di danneggiamento (art. 635), deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico (art. 639) nei quali la qualità della cosa offesa del reato comporta l'applicazione di una specifica aggravante) e natura contravvenzionale (è il caso del reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico, di cui all'art. 733, e del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di cui all'art. 734).
Il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a due legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella scorsa legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente.
La relazione illustrativa del disegno di legge C. 4220 sottolinea che «l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia è resa indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche – e soprattutto – dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale…risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati».
Il provvedimento approvato dalla Camera
Originariamente, il disegno di legge conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e fissava alcuni principi e criteri direttivi per realizzare la riforma. Nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione Giustizia è emersa l'esigenza di accelerare questa riforma e ciò ha indotto la Commissione a modificare il disegno di legge trasformando la delega in puntuali modifiche al codice penale.
In particolare, il provvedimento approvato dalla Camera (A.C. 4220-A) inserisce nel codice penale il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", ne quale inserisce nuove fattispecie penali; la Commissione, infatti, ha preferito configurare nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti. Agli articoli da 518-bis a 518-octiesdecies, la riforma introduce i delitti di furto di beni culturali (reclusione da 2 a 8 anni), di appropriazione indebita di beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni), di ricettazione di beni culturali (reclusione da 3 a 12 anni), di riciclaggio di beni culturali (reclusione da 5 a 14 anni), di illecita detenzione di beni culturali (reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa fino a 20.000 euro); di illecita alienazione di beni culturali (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 80.000 euro), di illecita esportazione di beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni o multa da 258 a 5.165 euro), di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (reclusione da 1 a 5 anni), di devastazione e saccheggio di beni culturali (reclusone da 10 a 18 anni), di contraffazione di opere d'arte (reclusione da 1 a 6 anni e multa fino a 10.000 euro). E' introdotto infine il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, punito con la reclusione da 2 a 8 anni: la fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.
Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:
Oltre ai nuovi delitti, il disegno di legge introduce nel codice penale anche la contravvenzione per il "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli" (art. 707-bis): la contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno di aree e parchi archeologici, zone di interesse archeologico o aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Inoltre, la riforma - con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente - abroga alcune disposizioni tanto nel codice penale quanto nel Codice dei beni culturali.
Il disegno di legge, infine, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'art. 25-terdecies e l'art. 25-quaterdecies. Questo il quadro sanzionatorio previsto per le persone giuridiche: