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La riforma del processo penale nella legge n. 103 del 2017
informazioni aggiornate a martedì, 6 febbraio 2018

La legge n. 103 del 2017, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Lavori parlamentari. Il disegno di legge AC. 2798, presentato dal Ministro Orlando, avvia l'iter in Commissione giustizia alla Camera il 13 gennaio 2015 ed è approvato in prima lettura dall'Assemblea di Montecitorio il 23 settembre 2015. Il Senato abbina al provvedimento (AS. 2067) altri due progetti di legge già approvati dalla Camera: si tratta dell'A.C. 1129 (On. Molteni), recante Modifiche all'art. 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato e dell'A.C. 2150 (On. Ferranti), recante Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Il Governo pone la questione di fiducia al Senato sull'approvazione di un maxi emendamento che riscrive il testo unificato (per questo la legge è costituita da un solo articolo suddiviso in 95 commi) e il provvedimento è approvato da quel ramo del Parlamento il 15 marzo 2017. Il progetto di legge (A.C. 4368) torna all'esame della Camera per essere definitivamente approvato il 14 giugno 2017.

La legge modifica varie disposizioni del codice di procedura penale (articolo 1, commi da 21 a 71) e delle disposizioni di attuazione del codice (articolo 1, commi da 73 a 79).

Incapacità dell'imputato di partecipare al processo

In particolare, i commi da 21 a 23 prevedono modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile.

Oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22) secondo cui se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 

Il comma 23 modifica il comma 2 dell'art. 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo art. 72-bis c.p.p., l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata. 

Domiciliazione presso il difensore

Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'art. 162 c.p.p, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.

Indagini preliminari e archiviazione

La legge n. 103 del 2017 modifica numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, la riforma interviene:

  • sull'art. 104 c.p.p., relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di rimandare il colloquio con il difensore (per non più di 5 giorni) se le indagini preliminari riguardano i reati di maggior allarme sociale (si tratta dei reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., per i quali è competente il PM del tribunale distrettuale, comma 25);
  • sull'art. 335 c.p.p. – in materia di registro delle notizie di reato - per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo (comma 26);
  • sull'art. 90-bis c.p.p., concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento - anche il riferimento al nuovo comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p. (v. ante) (comma 27);
  • sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), per prevedere che, qualora prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del PM, l'indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni (nuovo comma 4-bis) (comma 28); la modifica del comma 5 ha natura di coordinamento con le previsioni della nuova disposizione (comma 29);
  • sugli artt.. 407 e 412 c.p.p., dove si prevede che, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'art. 415-bis per l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini), il PM ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al PM è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-bis dell'art. 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (art. 412, comma 1) (comma 30);
  • sull'art. 408 c.p.p., per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per l'opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (anziché 20) giorni per opporsi (comma 31);
  • sull'art. 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo art. 410-bis c.p.p., v. ultra.) (comma 32);
  • sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito un nuovo art. 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. Il decreto di archiviazione è nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33). Per coordinamento è poi modificato anche l'art. 411 c.p.p., relativo ad altri casi di archiviazione (comma 34);
  • sull'art. 415 c.p.p., per precisare, con un nuovo comma 2-bis, che il termine semestrale entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35).

Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (e dunque dopo il 3 agosto 2017).

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione). Inoltre, il comma 3 dell'art. 428 (che prevede la superata previsione della decisione camerale della cassazione sull'impugnazione della sentenza) è sostituito da tre commi:

  • il nuovo comma 3 dispone che la corte d'appello decida in forma camerale sull'impugnazione; se ad appellare è il PM la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
  • il comma 3-bis prevede la titolarità a promuovere il ricorso per cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, in capo all'imputato e al PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
  • il comma 3-ter, infine, stabilisce che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.

Procedimenti speciali

Modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali sono, poi, dettate dai commi da 41 a 51 e dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 103 del 2017.

I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Viene, anzitutto, dal comma 41, riformulato il comma 4 dell'art. 438, che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato; tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal PM (massimo 60 gg.) per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Allo stesso art. 438 sono aggiunti due nuovi commi: un comma 5-bis che prevede che, insieme alla proposta di integrazione probatoria, l'imputato – nonostante il rigetto di tale proposta - possa chiedere ugualmente il rito abbreviato (comma 42);un comma 6-bis secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) nonchè la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice (comma 43). Tale previsione aggiuntiva deriva dall'opportunità che l'imputato, optando per il giudizio abbreviato, accetti la validità degli atti compiuti nel procedimento sia la competenza del giudice; esigenze di economia processuale fanno quindi ritenere opportuna l'indicata sanatoria. Tale impostazione recepisce anche la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 39298 del 2006 e n. 27996 del 2012).

Il comma 44 modifica l'art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse al rito abbreviato. In particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, si consente il dimezzamento della pena. I commi 45 e 46 - in materia di trasformazione del rito - integrano la formulazione, rispettivamente, degli artt. 452 e 458 c.p.p. relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - quando il PM ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (art. 452) o quello immediato (art. 458). L'integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell'art. 438, di cui si stabilisce l'applicazione (v. ante). Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l'incompetenza territoriale del giudice. Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'art. 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 - secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al PM presso il giudice ritenuto competente.

 Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'art. 464 c.p.p. rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato - all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-bis dell'art. 438.

Il comma 49 aggiunge un comma 1-bis all'art. 130 c.p.p. relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze e prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p.), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.  Il comma 50 aggiunge un comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento sia possibile soltanto: per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; all'erronea qualificazione del fatto; alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.  Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 Il comma 53 interviene sull'art. 459 c.p.p. (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-bis volto a determinare i criteri di ragguaglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. Si prevede a tal fine che la pena pecuniaria sia determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. E', tuttavia, precisato che tale valore: non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva; non può essere superiore al triplo di tale ammontare (225 euro). Viene, quindi, derogata la disciplina dell'art. 135 c.p. che fornisce il parametro generale di ragguaglio fra multa/ammenda, da un lato, e reclusione/arresto, dall'altro, fissando in 250 euro o frazione di tale importo l'ammontare di pena pecuniaria equivalente a un giorno di pena detentiva.Si applica la disciplina dell'art. 133-ter ovvero la possibilità di rateizzare la pena pecuniaria in base alle condizione economiche del condannato.

Requisiti della sentenza

Il comma 52, attraverso modifiche all'art. 546 c.p.p., interviene in materia di requisiti della sentenza con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto. La disposizione prevede che la sentenza debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati (anziché l'indicazione delle prove alla base della decisione) avendo riguardo: all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Impugnazioni

I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni:

  • è modificato l'art. 571 c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purchè non si tratti di ricorso per Cassazione (comma 54);
  • è sostituito l'art. 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità anche l'indicazione delle prove (dalle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione) e delle richieste istruttorie (comma 55).

Intervenendo, poi, sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. Tale modifica integra la riforma del giudizio di appello (nell'ambito della delega per la riforma delle impugnazioni) affidata al Governo dal comma 82 del provvedimento in esame (v. ultra).

Il comma 56, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 599-bis, rubricato "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1). In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Diversamente dal testo del 1999, il provvedimento delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione a un catalogo di gravi reati, in particolare associativi, nonché quando si procede nei confronti di imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Con disposizione innovativa, il comma 4 dell'art. 599-bis dispone che il procuratore generale presso la Corte d'appello debba confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti penali. La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall'art. 53 c.p.p., ovvero l'affermazione dell'autonomia del pubblico ministero nell'udienza.  Il comma 57 interviene sull'art. 602 c.p.p., relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello (introduce a tal fine un comma 1-bis dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell'art. 599-bis).  Infine, il comma 58 aggiunge un comma 3-bis all'art. 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal PM avverso una sentenza di proscioglimento  è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.

I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare: il comma 59 interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate con la stessa ordinanza al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro; il comma 59 integra il comma 6 dell'art. 48 prevedendo che tale somma, tenuto conto dell'inammissibilità della richiesta, può essere integrata fino al doppio; un nuovo comma 6-bis prevede, con DM Giustizia, l'adeguamento biennale delle somme indicate sulla base della relativa variazione Istat; il comma 60 modifica l'art. 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'art. 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'art. 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo.

I commi 61 e 62 integrano il contenuto dell'art. 610 c.p.p. relativo all'inammissibilità dei ricorsi per cassazione. In particolare, viene precisato dal comma 61 che, al comma 1 dell'art. 610, l'avviso del deposito degli atti e l'avviso dell'udienza camerale al PG e ai difensori per la discussione della causa di inammissibilità deve far riferimento al contenuto dei motivi del ricorso. Il comma 62 aggiunge un comma 5-bis all'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, la riforma prevede che, nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., co.1, lett. a), (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) ( impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. vedi ante) e d) (rinuncia all'impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-bis c.p.p.; il comma 63, modificando l'art. 613 c.p.p., esclude per il giudizio in cassazione che l'imputato possa presentare personalmente l'atto di ricorso; il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sottoscritti sempre da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

Il commi 64 e 65 modificano l'art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.Già attualmente l'art. 616 c.p.p. prevede che in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte proponente sia condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento – in favore della cassa delle ammende – di una somma da 258 a 2.065 euro. Tale sanzione può essere applicata dal giudice anche in caso di rigetto del ricorso. Il comma 64, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, prevede che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; il comma 65 stabilisce che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione.

Il comma 66 modifica l'art. 618 c.p.p., in tema di decisione delle sezioni unite, ovvero la disposizione che oggi prevede, in caso di possibile contrasto giurisprudenziale, che le sezioni della Corte possano rimettere la decisione di un ricorso a loro assegnato alle sezioni unite. Il comma 66 conferma questa previsione e aggiunge due ulteriori commi all'art. 618, con i quali stabilisce: che la rimessione alle sezioni unite può essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dovere decidere di un ricorso eventualmente applicando un principio di diritto già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente (la riforma dunque induce le sezioni a rimettere la decisione alle sezioni unite piuttosto che a decidere in contrasto con quanto dalle stesse affermato,comma 1-bis);  che le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (comma 1-ter).

Il comma 67 modifica il comma 1 dell'art. 620 c.p.p. precisando una delle ipotesi in cui la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito; in particolare, si precisa che la Corte può procedere in tal senso se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e se la rideterminazione della pena può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; analogamente la Corte può annullare senza rinvio se ritiene essa stessa di poter adottare i provvedimenti necessari o, comunque, in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio. Il comma 68 interviene sull'art. 625 c.p.p. in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione dell'errore da parte della Cassazione può essere effettuata d'ufficio, senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione; il comma 69 integra il contenuto dell'art. 608 c.p.p. per limitare i casi di ricorso per cassazione del PM avverso sentenze di proscioglimento in appello, di conferma di quelle di primo grado; Il comma 70 dispone, poi, l'abrogazione dell'art. 625-ter c.p.p. concernente la rescissione del giudicato, trasferendo la relativa disciplina nell'art. 629-bis all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Analogamente agli altri casi di revisione, l'art. 629-bis stabilisce che compete alla corte d'appello (e non, come attualmente, alla Cassazione) decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; inoltre è precisato che la decisione sulla rescissione è assunta dalla corte d'appello con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. La previsione dell'applicabilità dell'art. 489, secondo comma, c.p.p., sembra riferirsi alla possibilità per l'imputato, tornato in primo grado, di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento; all'applicazione degli artt. 635 e 640 c.p.p. consegue, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione della pena e la ricorribilità per cassazione della sentenza di revisione.

Il comma 72 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo art. 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

La legge n. 103 del 2017 modifica anche alcune disposizioni di attuazione del codice di rito.

In particolare, il comma 73 interviene sull'art. 129 delle disposizioni di attuazione, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.

Il comma 74 interviene sull'art. 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

L'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006). In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (art. 1). Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d'appello (art. 6).

La partecipazione a distanza al procedimento penale

I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto, oltre che nel giudizio ordinario anche nel rito abbreviato e in sede di udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'art. 146-bis, disp. att. c.p.p. prevedendo che partecipa a distanza al dibattimento la persona che si trova in carcere sia per i delitti di grave allarme sociale di cui agli artt. 51, comma 3-bis che per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in stato di libertà; analoga disciplina riguarda il testimone da sentire nelle udienze sia penali che civili  (comma 1) e l'imputato ammesso a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie (comma 1-bis).

L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (nuovo comma 1-ter). Tale previsione affida quindi al giudice una valutazione discrezionale in ordine alla necessità della presenza fisica in udienza. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso (nuovo comma 1-quater). Viene riformulato il comma 2 dell'art. 146-bis per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 gg. prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-bis che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altri parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 modifica l'art. 45-bis delle norme di attuazione del c.p.p., relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza.

Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'art. 146-bis delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'art. 45-bis con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-bis dell'art. 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene sull'art. 134-bis delle norme di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato. Alle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 146-bis, già contemplate, è aggiunta quella di cui al nuovo comma 1-quater dello stesso articolo. Il giudice, potrà, quindi, con decreto motivato disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto.

Il comma 80 modifica l'art. 7 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. In particolare, è sostituito il comma 8 che attualmente prevede che nel corso del procedimento di applicazione delle citate misure davanti al tribunale, l'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. Il riferimento è all'esame a distanza di agenti sotto copertura, collaboratori di giustizia e imputati di reato connesso. Il comma 2 stabilisce che, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.  Il comma 80 prevede l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del citato procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p. come riformata dal precedente comma 77.

Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta (e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace) in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose (art. 416-bis, secondo comma, c.p.), terroristiche (art. 270-bis, primo comma, c.p.) o dedite al traffico di droga (art. 74, comma 1, DPR 309/1990).

La legge n. 103 del 2017, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Lavori parlamentari. Il disegno di legge AC. 2798, presentato dal Ministro Orlando, avvia l'iter in Commissione giustizia alla Camera il 13 gennaio 2015 ed è approvato in prima lettura dall'Assemblea di Montecitorio il 23 settembre 2015. Il Senato abbina al provvedimento (AS. 2067) altri due progetti di legge già approvati dalla Camera: si tratta dell'A.C. 1129 (On. Molteni), recante Modifiche all'art. 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato e dell'A.C. 2150 (On. Ferranti), recante Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Il Governo pone la questione di fiducia al Senato sull'approvazione di un maxi emendamento che riscrive il testo unificato (per questo la legge è costituita da un solo articolo suddiviso in 95 commi) e il provvedimento è approvato da quel ramo del Parlamento il 15 marzo 2017. Il progetto di legge (A.C. 4368) torna all'esame della Camera per essere definitivamente approvato il 14 giugno 2017.

La legge modifica varie disposizioni del codice di procedura penale (articolo 1, commi da 21 a 71) e delle disposizioni di attuazione del codice (articolo 1, commi da 73 a 79).

Incapacità dell'imputato di partecipare al processo

In particolare, i commi da 21 a 23 prevedono modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile.

Oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22) secondo cui se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 

Il comma 23 modifica il comma 2 dell'art. 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo art. 72-bis c.p.p., l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata. 

Domiciliazione presso il difensore

Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'art. 162 c.p.p, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.

Indagini preliminari e archiviazione

La legge n. 103 del 2017 modifica numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, la riforma interviene:

  • sull'art. 104 c.p.p., relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di rimandare il colloquio con il difensore (per non più di 5 giorni) se le indagini preliminari riguardano i reati di maggior allarme sociale (si tratta dei reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., per i quali è competente il PM del tribunale distrettuale, comma 25);
  • sull'art. 335 c.p.p. – in materia di registro delle notizie di reato - per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo (comma 26);
  • sull'art. 90-bis c.p.p., concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento - anche il riferimento al nuovo comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p. (v. ante) (comma 27);
  • sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), per prevedere che, qualora prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del PM, l'indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni (nuovo comma 4-bis) (comma 28); la modifica del comma 5 ha natura di coordinamento con le previsioni della nuova disposizione (comma 29);
  • sugli artt.. 407 e 412 c.p.p., dove si prevede che, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'art. 415-bis per l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini), il PM ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al PM è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-bis dell'art. 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (art. 412, comma 1) (comma 30);
  • sull'art. 408 c.p.p., per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per l'opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (anziché 20) giorni per opporsi (comma 31);
  • sull'art. 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo art. 410-bis c.p.p., v. ultra.) (comma 32);
  • sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito un nuovo art. 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. Il decreto di archiviazione è nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33). Per coordinamento è poi modificato anche l'art. 411 c.p.p., relativo ad altri casi di archiviazione (comma 34);
  • sull'art. 415 c.p.p., per precisare, con un nuovo comma 2-bis, che il termine semestrale entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35).

Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (e dunque dopo il 3 agosto 2017).

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione). Inoltre, il comma 3 dell'art. 428 (che prevede la superata previsione della decisione camerale della cassazione sull'impugnazione della sentenza) è sostituito da tre commi:

  • il nuovo comma 3 dispone che la corte d'appello decida in forma camerale sull'impugnazione; se ad appellare è il PM la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
  • il comma 3-bis prevede la titolarità a promuovere il ricorso per cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, in capo all'imputato e al PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
  • il comma 3-ter, infine, stabilisce che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.

Procedimenti speciali

Modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali sono, poi, dettate dai commi da 41 a 51 e dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 103 del 2017.

I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Viene, anzitutto, dal comma 41, riformulato il comma 4 dell'art. 438, che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato; tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal PM (massimo 60 gg.) per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Allo stesso art. 438 sono aggiunti due nuovi commi: un comma 5-bis che prevede che, insieme alla proposta di integrazione probatoria, l'imputato – nonostante il rigetto di tale proposta - possa chiedere ugualmente il rito abbreviato (comma 42);un comma 6-bis secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) nonchè la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice (comma 43). Tale previsione aggiuntiva deriva dall'opportunità che l'imputato, optando per il giudizio abbreviato, accetti la validità degli atti compiuti nel procedimento sia la competenza del giudice; esigenze di economia processuale fanno quindi ritenere opportuna l'indicata sanatoria. Tale impostazione recepisce anche la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 39298 del 2006 e n. 27996 del 2012).

Il comma 44 modifica l'art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse al rito abbreviato. In particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, si consente il dimezzamento della pena. I commi 45 e 46 - in materia di trasformazione del rito - integrano la formulazione, rispettivamente, degli artt. 452 e 458 c.p.p. relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - quando il PM ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (art. 452) o quello immediato (art. 458). L'integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell'art. 438, di cui si stabilisce l'applicazione (v. ante). Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l'incompetenza territoriale del giudice. Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'art. 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 - secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al PM presso il giudice ritenuto competente.

 Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'art. 464 c.p.p. rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato - all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-bis dell'art. 438.

Il comma 49 aggiunge un comma 1-bis all'art. 130 c.p.p. relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze e prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p.), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.  Il comma 50 aggiunge un comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento sia possibile soltanto: per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; all'erronea qualificazione del fatto; alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.  Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 Il comma 53 interviene sull'art. 459 c.p.p. (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-bis volto a determinare i criteri di ragguaglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. Si prevede a tal fine che la pena pecuniaria sia determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. E', tuttavia, precisato che tale valore: non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva; non può essere superiore al triplo di tale ammontare (225 euro). Viene, quindi, derogata la disciplina dell'art. 135 c.p. che fornisce il parametro generale di ragguaglio fra multa/ammenda, da un lato, e reclusione/arresto, dall'altro, fissando in 250 euro o frazione di tale importo l'ammontare di pena pecuniaria equivalente a un giorno di pena detentiva.Si applica la disciplina dell'art. 133-ter ovvero la possibilità di rateizzare la pena pecuniaria in base alle condizione economiche del condannato.

Requisiti della sentenza

Il comma 52, attraverso modifiche all'art. 546 c.p.p., interviene in materia di requisiti della sentenza con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto. La disposizione prevede che la sentenza debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati (anziché l'indicazione delle prove alla base della decisione) avendo riguardo: all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Impugnazioni

I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni:

  • è modificato l'art. 571 c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purchè non si tratti di ricorso per Cassazione (comma 54);
  • è sostituito l'art. 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità anche l'indicazione delle prove (dalle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione) e delle richieste istruttorie (comma 55).

Intervenendo, poi, sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. Tale modifica integra la riforma del giudizio di appello (nell'ambito della delega per la riforma delle impugnazioni) affidata al Governo dal comma 82 del provvedimento in esame (v. ultra).

Il comma 56, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 599-bis, rubricato "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1). In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Diversamente dal testo del 1999, il provvedimento delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione a un catalogo di gravi reati, in particolare associativi, nonché quando si procede nei confronti di imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Con disposizione innovativa, il comma 4 dell'art. 599-bis dispone che il procuratore generale presso la Corte d'appello debba confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti penali. La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall'art. 53 c.p.p., ovvero l'affermazione dell'autonomia del pubblico ministero nell'udienza.  Il comma 57 interviene sull'art. 602 c.p.p., relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello (introduce a tal fine un comma 1-bis dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell'art. 599-bis).  Infine, il comma 58 aggiunge un comma 3-bis all'art. 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal PM avverso una sentenza di proscioglimento  è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.

I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare: il comma 59 interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate con la stessa ordinanza al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro; il comma 59 integra il comma 6 dell'art. 48 prevedendo che tale somma, tenuto conto dell'inammissibilità della richiesta, può essere integrata fino al doppio; un nuovo comma 6-bis prevede, con DM Giustizia, l'adeguamento biennale delle somme indicate sulla base della relativa variazione Istat; il comma 60 modifica l'art. 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'art. 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'art. 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo.

I commi 61 e 62 integrano il contenuto dell'art. 610 c.p.p. relativo all'inammissibilità dei ricorsi per cassazione. In particolare, viene precisato dal comma 61 che, al comma 1 dell'art. 610, l'avviso del deposito degli atti e l'avviso dell'udienza camerale al PG e ai difensori per la discussione della causa di inammissibilità deve far riferimento al contenuto dei motivi del ricorso. Il comma 62 aggiunge un comma 5-bis all'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, la riforma prevede che, nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., co.1, lett. a), (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) ( impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. vedi ante) e d) (rinuncia all'impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-bis c.p.p.; il comma 63, modificando l'art. 613 c.p.p., esclude per il giudizio in cassazione che l'imputato possa presentare personalmente l'atto di ricorso; il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sottoscritti sempre da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

Il commi 64 e 65 modificano l'art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.Già attualmente l'art. 616 c.p.p. prevede che in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte proponente sia condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento – in favore della cassa delle ammende – di una somma da 258 a 2.065 euro. Tale sanzione può essere applicata dal giudice anche in caso di rigetto del ricorso. Il comma 64, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, prevede che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; il comma 65 stabilisce che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione.

Il comma 66 modifica l'art. 618 c.p.p., in tema di decisione delle sezioni unite, ovvero la disposizione che oggi prevede, in caso di possibile contrasto giurisprudenziale, che le sezioni della Corte possano rimettere la decisione di un ricorso a loro assegnato alle sezioni unite. Il comma 66 conferma questa previsione e aggiunge due ulteriori commi all'art. 618, con i quali stabilisce: che la rimessione alle sezioni unite può essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dovere decidere di un ricorso eventualmente applicando un principio di diritto già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente (la riforma dunque induce le sezioni a rimettere la decisione alle sezioni unite piuttosto che a decidere in contrasto con quanto dalle stesse affermato,comma 1-bis);  che le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (comma 1-ter).

Il comma 67 modifica il comma 1 dell'art. 620 c.p.p. precisando una delle ipotesi in cui la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito; in particolare, si precisa che la Corte può procedere in tal senso se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e se la rideterminazione della pena può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; analogamente la Corte può annullare senza rinvio se ritiene essa stessa di poter adottare i provvedimenti necessari o, comunque, in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio. Il comma 68 interviene sull'art. 625 c.p.p. in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione dell'errore da parte della Cassazione può essere effettuata d'ufficio, senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione; il comma 69 integra il contenuto dell'art. 608 c.p.p. per limitare i casi di ricorso per cassazione del PM avverso sentenze di proscioglimento in appello, di conferma di quelle di primo grado; Il comma 70 dispone, poi, l'abrogazione dell'art. 625-ter c.p.p. concernente la rescissione del giudicato, trasferendo la relativa disciplina nell'art. 629-bis all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Analogamente agli altri casi di revisione, l'art. 629-bis stabilisce che compete alla corte d'appello (e non, come attualmente, alla Cassazione) decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; inoltre è precisato che la decisione sulla rescissione è assunta dalla corte d'appello con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. La previsione dell'applicabilità dell'art. 489, secondo comma, c.p.p., sembra riferirsi alla possibilità per l'imputato, tornato in primo grado, di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento; all'applicazione degli artt. 635 e 640 c.p.p. consegue, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione della pena e la ricorribilità per cassazione della sentenza di revisione.

Il comma 72 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo art. 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

La legge n. 103 del 2017 modifica anche alcune disposizioni di attuazione del codice di rito.

In particolare, il comma 73 interviene sull'art. 129 delle disposizioni di attuazione, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.

Il comma 74 interviene sull'art. 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

L'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006). In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (art. 1). Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d'appello (art. 6).

La partecipazione a distanza al procedimento penale

I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto, oltre che nel giudizio ordinario anche nel rito abbreviato e in sede di udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'art. 146-bis, disp. att. c.p.p. prevedendo che partecipa a distanza al dibattimento la persona che si trova in carcere sia per i delitti di grave allarme sociale di cui agli artt. 51, comma 3-bis che per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in stato di libertà; analoga disciplina riguarda il testimone da sentire nelle udienze sia penali che civili  (comma 1) e l'imputato ammesso a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie (comma 1-bis).

L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (nuovo comma 1-ter). Tale previsione affida quindi al giudice una valutazione discrezionale in ordine alla necessità della presenza fisica in udienza. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso (nuovo comma 1-quater). Viene riformulato il comma 2 dell'art. 146-bis per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 gg. prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-bis che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altri parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 modifica l'art. 45-bis delle norme di attuazione del c.p.p., relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza.

Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'art. 146-bis delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'art. 45-bis con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-bis dell'art. 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene sull'art. 134-bis delle norme di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato. Alle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 146-bis, già contemplate, è aggiunta quella di cui al nuovo comma 1-quater dello stesso articolo. Il giudice, potrà, quindi, con decreto motivato disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto.

Il comma 80 modifica l'art. 7 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. In particolare, è sostituito il comma 8 che attualmente prevede che nel corso del procedimento di applicazione delle citate misure davanti al tribunale, l'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. Il riferimento è all'esame a distanza di agenti sotto copertura, collaboratori di giustizia e imputati di reato connesso. Il comma 2 stabilisce che, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.  Il comma 80 prevede l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del citato procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p. come riformata dal precedente comma 77.

Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta (e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace) in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose (art. 416-bis, secondo comma, c.p.), terroristiche (art. 270-bis, primo comma, c.p.) o dedite al traffico di droga (art. 74, comma 1, DPR 309/1990).