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La tratta di esseri umani: quadro normativo
informazioni aggiornate a giovedì, 25 gennaio 2018

La tratta di esseri umani è espressamente punita nel nostro ordinamento dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2003 con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602).

La definizione delle condotte punibili a titolo di tratta è stata poi ampliata dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime. Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione di questi delitti sono state modificate dalla legge n. 108 del 2010 che ha inserito nel codice penale l'art. 602-bis. Come di seguito si evidenzierà, la disciplina del traffico di esseri umani nel nostro Paese è prevalentemente frutto dell'attuazione di normativa di derivazione europea (decisione quadro 2002/629/GAI e poi direttiva 2011/36/UE) e di convenzioni internazionali.

Le fattispecie penali nel codice (legge n. 228 del 2003)

Nel corso della XIV legislatura il Parlamento ha approvato la legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, diretta ad introdurre nuove disposizioni penali e a modificare quelle già esistenti allo scopo di contrastare il fenomeno della riduzione in schiavitù e, più in particolare, di quella forma di riduzione in schiavitù derivante dal traffico di esseri umani. Si tratta di una nuova schiavitù riguardante esseri umani – soprattutto donne e bambini – provenienti dai paesi poveri del mondo che, spinti nel nostro Paese dalla speranza di una diversa prospettiva di vita, sono costretti alla prostituzione, al lavoro forzato e all'accattonaggio.

Il nucleo principale della legge consiste nella modifica degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "tratta di persone" e "acquisto e alienazione di schiavi", per i quali vengono sensibilmente aumentate le pene, arrivando fino ad un massimo di venti anni.

In particolare, l'articolo 600 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni, chiunque riduca una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù. Il nuovo articolo 600 si riferisce, a tale proposito:

  • all'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
  • alla riduzione o al mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Con il d.lgs. n. 24 del 2014 è stato aggiunta la costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Per definire poi in maniera più tassativa la fattispecie incriminatrice, viene precisato che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione possono configurarsi in presenza di una condotta particolarmente connotata. In particolare si richiede che la condotta sia attuata mediante:

  • violenza, minaccia, inganno;
  • abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; la riforma del 2014 ha aggiunto l'"approfittamento di una situazione di vulnerabilità";
  • mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L'aggravante originariamente prevista dall'art. 600 c.p. è stata soppressa nella scorsa legislatura con la ratifica della Convenzione di Varsavia (v. infra).

L'articolo 601 del codice penale definisce, punendolo con la reclusione da otto a venti anni, il delitto di tratta di persone, ritenendolo applicabile  sia quando ne risultino vittima soggetti già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando esso riguardi soggetti che vengono trafficati allo scopo di essere ridotti in tali situazioni.

La condotta qualificante la nuova figura di reato è stata modificata dald.lgs. n. 24 del 2014 e consiste oggi:

  • nel reclutare, introdurre nello Stato, trasferire fuori dallo Stato, cedere l'autorità, ospitare persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù definite dall'art 600 c.p.,
  • ovvero realizzare le medesime condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Anche in questo caso la legge del 2003 prevedeva un'aggravante che è stata ora espunta dall'articolo (v. infra).

L'articolo 602 del codice penale prevede e disciplina la fattispecie di acquisto e alienazione di schiavi. La norma ha carattere residuale poiché disciplina le ipotesi che non sono già ricadenti nella fattispecie di tratta di persone (art. 601).

L'elemento oggettivo del reato in tali casi consiste nell'acquisto, nell'alienazione o nella cessione di una persona che si trovi in condizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'articolo 600 c.p. La pena stabilita è quella della reclusione da otto a venti anni.

Per questi delitti:

  • i termini di prescrizione sono raddoppiati (cfr. art. 157, sesto comma, c.p.);
  • le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (art. 71 del d. lgs. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia).

La legge sulla tratta ha inoltre novellato il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) affermando che laddove l'associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di cui al comma 1 – promotori costitutori o organizzatori dell'associazione – e da quattro a nove anni nei casi di cui al comma 2 – partecipazione all'associazione.

Oltre alle sanzioni penali, la legge 228/2003 prevede anche sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, allorché i soggetti che le rappresentano o che nelle stesse ricoprano le particolari cariche previste dalla legge, commettano alcuno dei reati contro la personalità individuale previsti agli artt. 600-604 del codice penale. Si tratta delle sanzioni pecuniarie "per quote" previste dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) dettate da un apposito art. 25-quinquies; la norma prevede, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea per un anno (se non addirittura definitiva) dall'attività istituzionale dell'ente.

Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell'assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha previsto:

  • l'istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del Fondo per le misure anti-tratta. Si tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) (articolo 12);
  • l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva comunque l'applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera (articolo 13). Attuazione all'art. 13 della legge è stata data dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237;
  • la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da attuarsi da parte del ministero degli Esteri, organizzando "incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone" (articolo 14).

La ratifica della Convenzione di Varsavia (legge n. 108 del 2010)

Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha approvato la legge 2 luglio 2010, n. 108, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), conseguentemente adeguando l'ordinamento interno.

La Convenzione di Varsavia si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione ha l'obiettivo di:
  • prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;
  • proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
  • promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.
La Convenzione di Varsavia pone in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone, e che, in tal senso, occorre intensificare la protezione di tutte le sue vittime. Nessun altro testo internazionale prima di questo documento, ha fissato una definizione di vittima, in quanto veniva lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi doveva essere considerato una vittima, potendo quindi usufruire delle misure di tutela e di assistenza. Nella Convenzione si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta: in particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per loro coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

La legge 108 del 2010  ratifica la Convenzione e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, la legge novella le fattispecie penali già previste dal codice per punire la tratta di esseri umani. In ragione dell'intervento legislativo del 2003, infatti, l'ordinamento italiano non ha avuto bisogno di pesanti misure di adeguamento alla Convenzione di Varsavia e si è rivelata sufficiente una novella delle circostanze aggravanti dei già previsti delitti di tratta.

Infatti, per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., tutti puniti con la reclusione da otto a venti anni, il codice dal 2003 prevedeva le medesime circostanze aggravanti - da cui derivava l'aumento della pena da un terzo alla metà - collegate alla minore età della vittima, ovvero alla finalizzazione del delitto allo sfruttamento della prostituzione o al traffico di organi.

La legge 108/2010 ha abrogato le singole aggravanti previste dagli articoli 600, 601 e 602, introducendo nel codice penale un nuovo articolo (art. 602-ter), rubricato Circostanze aggravanti.

La disposizione, in relazione ai citati delitti, conferma l'aumento da un terzo alla metà della pena nelle ipotesi già previste dalle norme previgenti (persona offesa minore di 18 anni e fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi), aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (primo comma).

Il legislatore ha inoltre dato seguito all'articolo 20 della Convenzione di Varsavia, che impegna le parti ad attribuire rilevanza penale ai seguenti atti, in quanto commessi intenzionalmente al fine di consentire la tratta degli esseri umani:

  • fabbricare un documento di viaggio o d'identità falso;
  • procurare o fornire un documento di questo tipo;
  • detenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento di viaggio o d'identità di un'altra persona.

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 602-ter, introdotto dall'articolo 3 della legge, introduce una nuova circostanza aggravante applicabile ai delitti di Falsità in atti di cui al Titolo VII, Capo III, del Libro II.

Tale Capo, in particolare, disciplina i reati di falsità materiale e di falsità ideologica (posti in essere da parte del pubblico ufficiale o del privato) ovvero, rispettivamente, condotte che riguardano la formazione di documenti falsi e l'alterazione di documenti veri, o che attengono alla veridicità del contenuto di atti materialmente integri. Il suddetto Capo punisce anche la distruzione, soppressione e l'occultamento di documenti veri, nonché l'uso di atti falsi.

In particolare, la legge prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà nel caso in cui tali fatti siano commessi al fine di realizzare o agevolare i delitti di Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, Tratta di persone e Acquisto e alienazione di schiavi.

L'attuazione della direttiva 2011/36/UE (decreto legislativo n. 24 del 2014)

Infine, nella XVII legislatura, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 24 del 2014, con il quale ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Rispetto alla previgente disciplina, contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI, attuata con la legge sulla tratta del 2003, la direttiva europea, approvata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani. In quest'ultima nozione rientrerebbero il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, par. 2). In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (art. 2, par. 4). La direttiva precisa che la cd. "posizione di vulnerabilità" presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.
L'art. 3 prevede la punibilità con pene effettive, proporzionate e dissuasive dei reati di istigazione, favoreggiamento e concorso o tentativo nella commissione dei reati di tratta di cui all'art. 2. Dal punto di vista sanzionatorio la direttiva (art. 4) impone agli Stati membri di prevedere che i reati di tratta (art. 2) siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni (la decisione quadro del 2002 non prevedeva alcuna soglia). Tale limite aumenta a 10 anni quando il reato:
a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, con particolare riferimento ai minori;
b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale;
c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave;
d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.
Nuova previsione è quella che prevede l'adozione di sequestro e confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (art. 7).
Sotto il profilo procedurale, la novità della direttiva consiste nella previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta fossero costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (art. 8). Parimenti, devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (art. 9).
Infine, sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (art. 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (art. 12). Queste ultime si aggiungono alle garanzie previste in favore delle vittime vulnerabili all'interno dei procedimenti penali dalla decisione quadro 2001/220/CE. Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (v. artt. 13-16), anche in sede processuale.
La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (art. 11). Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare è completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (artt. 11-16); sul punto, va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (art. 16). Una specifica previsione riguarda il diritto delle vittime della tratta all'accesso a sistemi di risarcimento delle vittime dei reati dolosi violenti (art. 17).

Il decreto legislativo, integra la formulazione data dal codice penale ai delitti di cui agli articoli 600 e 601:

  • in relazione all'art. 600 c.p., (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) il termine "prestazioni" (di diversa natura che comportino comunque lo sfruttamento della vittima) è sostituito dal riferimento al "compimento di attività, anche illecite" ed è integrata la fattispecie illecita col riferimento alla costrizione a sottoporsi al prelievo di organi. Viene inoltre precisata l'illiceità della condotta, anche in relazione all'approfittamento della vulnerabilità della vittima;
  • in relazione all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) si specificano ulteriori condotte attraverso cui si realizza il delitto. In particolare, il nuovo reato di cui all'art. 601, parimenti punito con la reclusione da 8 a 20 anni - ferme restando le modalità di commissione del reato (inganno, violenza minaccia, ecc.) - fa ora riferimento: al reclutamento e al trasporto di schiavi, alla cessione (a terzi) di autorità su di essi, all'ospitalità loro fornita; all'approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima. La nuova norma, sulla base dell'art. 2, par 3, della direttiva, qualifica più specificamente lo sfruttamento delle vittime, che viene riferito: alla costrizione al lavoro, anche di natura sessuale, all'accattonaggio o ad altre attività illecite che comportano lo sfruttamento o la sottoposizione al prelievo di organi. In accordo con le previsioni dell'art. 2, par. 5 della direttiva, è stabilito che le condotte illecite sopradescritte che coinvolgano minori sono punite a titolo di tratta di esseri umani anche in assenza delle modalità previste dal comma 1 (uso della forza, frode, inganno, abuso di autorità, ecc.).

Il decreto legislativo integra la formulazione dell'art. 398 c.p.p. in materia di incidente probatorio, aggiungendovi un nuovo comma 5-ter che prevede che il giudice, su richiesta di parte, estende anche alle persone maggiorenni "in condizioni di particolare vulnerabilità" (desunte anche dal tipo di reato per cui si procede) le cautele previste dal comma 5-bis per l'incidente probatorio che coinvolga minori di età. In particolare, sarà possibile che la deposizione avvenga con modalità protette (es. con l'uso di un vetro divisorio) o che l'udienza si svolga anche in luogo diverso dal tribunale o, in mancanza, presso l'abitazione della persona maggiorenne interessata all'assunzione della prova; il giudice potrà avvalersi, ove possibile, di strutture specializzate di assistenza e le dichiarazioni potranno essere documentate integralmente con mezzi audiovisivi.

La riforma interviene poi sui diritti dei minori non accompagnati vittime di tratta (cfr. art. 16 della direttiva) prevedendo che il minore debba essere informato dei suoi diritti, anche in riferimento al suo possibile accesso alla protezione internazionale. E' previsto che un decreto del Presidente del Consiglio definisca la procedura attraverso cui – nel superiore interesse del minore - personale specializzato procede all'identificazione e alla determinazione dell'età del minore non accompagnato, anche attraverso l'eventuale collaborazione delle autorità diplomatiche.

Ulteriori disposizioni riguardano:

  • la previsione di percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la tratta degli esseri umani (art. 5);
  • il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta (art. 6). In particolare, intervenendo sull'art. 12 della legge sulla tratta, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, il decreto legislativo: a) precisa che le risorse del Fondo sono destinate anche all'indennizzo delle vittime; b) determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità del Fondo; c) disciplina l'accesso al Fondo (la domanda di indennizzo, in particolare, va inoltrata alla Presidenza del consiglio entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – dal deposito dell'archiviazione emessa); d) individua come condizione ostativa del diritto all'indennizzo il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p.; e) prevede, infine, il diritto di surroga del Fondo per le misure anti tratta nei diritti della parte civile o dell'attore nei confronti del condannato al risarcimento del danno;
  • l'individuazione nel Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio del "punto di contatto nazionale". Al Dipartimento sono, infatti, affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore anti-tratta della UE;
  • l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio) (art. 8);
  • l'adozione del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta;

Il Piano è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016 ed è relativo al periodo 2016-2018.
Il documento è finalizzato a individuare strategie di intervento pluriennali attraverso l'attuazione di interventi volti a:
  • adottare politiche di prevenzione attraverso il miglioramento della conoscenza del fenomeno e la diffusione di tale conoscenza, attraverso azioni mirate nei paesi origine e attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione;
  • incrementare l'emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata;
  • sviluppare meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta attraverso la redazione di linee guida specifiche sul tema;
  • istituire un Meccanismo Nazionale di Referral;
  • aggiornare e potenziare le misure di accoglienza già esistenti;
  • fornire formazione multi-agenzia;
  • adottare specifiche linee guida relative all'adempimento dell'obbligo di informazione delle vittime circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, a richiedere la protezione internazionale, l'assistenza affettiva e psicologica da parte di un'associazione, il gratuito patrocinio, l'udienza protetta, nonché la presenza obbligatoria di un esperto in psicologia o psichiatria infantile in sede di interrogatorio di minore.
Alla luce della complessità e multi-settorialità degli interventi, il Piano ha previsto l'istituzione di una Cabina di Regia di coordinamento a carattere politico-istituzionale, che garantisce l'adozione di un approccio multidisciplinare e integrato tra i diversi attori, sia istituzionali che del privato sociale.

  • la previsione di un coordinamento tra le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di vittime della tratta nonché meccanismi di tutela sussidiaria.

Le modifiche che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha apportato agli articoli 600 e 601 del codice penale e all'articolo 398 del codice di procedura penale sono analizzate dalla relazione n. III/04/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Il Fondo per le misure anti-tratta nel bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 371) ha aumentato di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017.

Il Fondo è dunque alimentato:
  • con le somme stanziate dall'articolo 18 del TU immigrazione (le risorse per i programmi di assistenza connessi alla concessione dei permessi di protezione sociale);
  • con i proventi della confisca penale ordinata a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli:
-      416, sesto comma (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di violenza sessuale ed altri reati di natura sessuale);
-      600 (riduzione in schiavitù);
-      601 (tratta);
-      602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale;
  • con i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 (proventi di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica).

Come detto (v. sopra) la legge n. 228 determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità complessiva del Fondo.

Per quanto concerne la procedura per l'accesso al Fondo la disposizione prevede che la domanda di indennizzo debba essere inoltrata alla Presidenza del consiglio entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – dal deposito dell'archiviazione emessa, la vittima deve dimostrare di non essere stata già risarcita nonostante l'esperimento delle azioni civile ed esecutiva.

Trascorsi comunque 60 giorni dalla presentazione della domanda, la vittima può comunque chiedere l'indennizzo al Fondo. Condizione ostativa del diritto all'indennizzo è il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p.

Nel bilancio di previsione 2017 della Presidenza del Consiglio sul cap. 520 (Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 228/2003) risultano stanziamenti per complessivi 29.654.854 euro, di cui:

  • 29.000.000 euro per il finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'inclusione sociale delle vittime di tratta;
  • 500.000 euro per il finanziamento della gestione del "Numero Verde Antitratta";
  • 50.000 euro per la realizzazione della prima banca dati nazionale sul fenomeno della tratta;
  • 104.854 euro per la realizzazione di un'analisi costi/benefici dell'applicazione delle misure di protezione previste dal programma unico.

La tratta di esseri umani è espressamente punita nel nostro ordinamento dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2003 con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602).

La definizione delle condotte punibili a titolo di tratta è stata poi ampliata dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime. Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione di questi delitti sono state modificate dalla legge n. 108 del 2010 che ha inserito nel codice penale l'art. 602-bis. Come di seguito si evidenzierà, la disciplina del traffico di esseri umani nel nostro Paese è prevalentemente frutto dell'attuazione di normativa di derivazione europea (decisione quadro 2002/629/GAI e poi direttiva 2011/36/UE) e di convenzioni internazionali.

Le fattispecie penali nel codice (legge n. 228 del 2003)

Nel corso della XIV legislatura il Parlamento ha approvato la legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, diretta ad introdurre nuove disposizioni penali e a modificare quelle già esistenti allo scopo di contrastare il fenomeno della riduzione in schiavitù e, più in particolare, di quella forma di riduzione in schiavitù derivante dal traffico di esseri umani. Si tratta di una nuova schiavitù riguardante esseri umani – soprattutto donne e bambini – provenienti dai paesi poveri del mondo che, spinti nel nostro Paese dalla speranza di una diversa prospettiva di vita, sono costretti alla prostituzione, al lavoro forzato e all'accattonaggio.

Il nucleo principale della legge consiste nella modifica degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "tratta di persone" e "acquisto e alienazione di schiavi", per i quali vengono sensibilmente aumentate le pene, arrivando fino ad un massimo di venti anni.

In particolare, l'articolo 600 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni, chiunque riduca una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù. Il nuovo articolo 600 si riferisce, a tale proposito:

  • all'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
  • alla riduzione o al mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Con il d.lgs. n. 24 del 2014 è stato aggiunta la costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Per definire poi in maniera più tassativa la fattispecie incriminatrice, viene precisato che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione possono configurarsi in presenza di una condotta particolarmente connotata. In particolare si richiede che la condotta sia attuata mediante:

  • violenza, minaccia, inganno;
  • abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; la riforma del 2014 ha aggiunto l'"approfittamento di una situazione di vulnerabilità";
  • mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L'aggravante originariamente prevista dall'art. 600 c.p. è stata soppressa nella scorsa legislatura con la ratifica della Convenzione di Varsavia (v. infra).

L'articolo 601 del codice penale definisce, punendolo con la reclusione da otto a venti anni, il delitto di tratta di persone, ritenendolo applicabile  sia quando ne risultino vittima soggetti già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando esso riguardi soggetti che vengono trafficati allo scopo di essere ridotti in tali situazioni.

La condotta qualificante la nuova figura di reato è stata modificata dald.lgs. n. 24 del 2014 e consiste oggi:

  • nel reclutare, introdurre nello Stato, trasferire fuori dallo Stato, cedere l'autorità, ospitare persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù definite dall'art 600 c.p.,
  • ovvero realizzare le medesime condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Anche in questo caso la legge del 2003 prevedeva un'aggravante che è stata ora espunta dall'articolo (v. infra).

L'articolo 602 del codice penale prevede e disciplina la fattispecie di acquisto e alienazione di schiavi. La norma ha carattere residuale poiché disciplina le ipotesi che non sono già ricadenti nella fattispecie di tratta di persone (art. 601).

L'elemento oggettivo del reato in tali casi consiste nell'acquisto, nell'alienazione o nella cessione di una persona che si trovi in condizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'articolo 600 c.p. La pena stabilita è quella della reclusione da otto a venti anni.

Per questi delitti:

  • i termini di prescrizione sono raddoppiati (cfr. art. 157, sesto comma, c.p.);
  • le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (art. 71 del d. lgs. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia).

La legge sulla tratta ha inoltre novellato il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) affermando che laddove l'associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di cui al comma 1 – promotori costitutori o organizzatori dell'associazione – e da quattro a nove anni nei casi di cui al comma 2 – partecipazione all'associazione.

Oltre alle sanzioni penali, la legge 228/2003 prevede anche sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, allorché i soggetti che le rappresentano o che nelle stesse ricoprano le particolari cariche previste dalla legge, commettano alcuno dei reati contro la personalità individuale previsti agli artt. 600-604 del codice penale. Si tratta delle sanzioni pecuniarie "per quote" previste dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) dettate da un apposito art. 25-quinquies; la norma prevede, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea per un anno (se non addirittura definitiva) dall'attività istituzionale dell'ente.

Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell'assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha previsto:

  • l'istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del Fondo per le misure anti-tratta. Si tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) (articolo 12);
  • l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva comunque l'applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera (articolo 13). Attuazione all'art. 13 della legge è stata data dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237;
  • la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da attuarsi da parte del ministero degli Esteri, organizzando "incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone" (articolo 14).

La ratifica della Convenzione di Varsavia (legge n. 108 del 2010)

Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha approvato la legge 2 luglio 2010, n. 108, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), conseguentemente adeguando l'ordinamento interno.

La Convenzione di Varsavia si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione ha l'obiettivo di:
  • prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;
  • proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
  • promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.
La Convenzione di Varsavia pone in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone, e che, in tal senso, occorre intensificare la protezione di tutte le sue vittime. Nessun altro testo internazionale prima di questo documento, ha fissato una definizione di vittima, in quanto veniva lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi doveva essere considerato una vittima, potendo quindi usufruire delle misure di tutela e di assistenza. Nella Convenzione si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta: in particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per loro coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

La legge 108 del 2010  ratifica la Convenzione e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, la legge novella le fattispecie penali già previste dal codice per punire la tratta di esseri umani. In ragione dell'intervento legislativo del 2003, infatti, l'ordinamento italiano non ha avuto bisogno di pesanti misure di adeguamento alla Convenzione di Varsavia e si è rivelata sufficiente una novella delle circostanze aggravanti dei già previsti delitti di tratta.

Infatti, per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., tutti puniti con la reclusione da otto a venti anni, il codice dal 2003 prevedeva le medesime circostanze aggravanti - da cui derivava l'aumento della pena da un terzo alla metà - collegate alla minore età della vittima, ovvero alla finalizzazione del delitto allo sfruttamento della prostituzione o al traffico di organi.

La legge 108/2010 ha abrogato le singole aggravanti previste dagli articoli 600, 601 e 602, introducendo nel codice penale un nuovo articolo (art. 602-ter), rubricato Circostanze aggravanti.

La disposizione, in relazione ai citati delitti, conferma l'aumento da un terzo alla metà della pena nelle ipotesi già previste dalle norme previgenti (persona offesa minore di 18 anni e fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi), aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (primo comma).

Il legislatore ha inoltre dato seguito all'articolo 20 della Convenzione di Varsavia, che impegna le parti ad attribuire rilevanza penale ai seguenti atti, in quanto commessi intenzionalmente al fine di consentire la tratta degli esseri umani:

  • fabbricare un documento di viaggio o d'identità falso;
  • procurare o fornire un documento di questo tipo;
  • detenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento di viaggio o d'identità di un'altra persona.

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 602-ter, introdotto dall'articolo 3 della legge, introduce una nuova circostanza aggravante applicabile ai delitti di Falsità in atti di cui al Titolo VII, Capo III, del Libro II.

Tale Capo, in particolare, disciplina i reati di falsità materiale e di falsità ideologica (posti in essere da parte del pubblico ufficiale o del privato) ovvero, rispettivamente, condotte che riguardano la formazione di documenti falsi e l'alterazione di documenti veri, o che attengono alla veridicità del contenuto di atti materialmente integri. Il suddetto Capo punisce anche la distruzione, soppressione e l'occultamento di documenti veri, nonché l'uso di atti falsi.

In particolare, la legge prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà nel caso in cui tali fatti siano commessi al fine di realizzare o agevolare i delitti di Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, Tratta di persone e Acquisto e alienazione di schiavi.

L'attuazione della direttiva 2011/36/UE (decreto legislativo n. 24 del 2014)

Infine, nella XVII legislatura, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 24 del 2014, con il quale ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Rispetto alla previgente disciplina, contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI, attuata con la legge sulla tratta del 2003, la direttiva europea, approvata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani. In quest'ultima nozione rientrerebbero il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, par. 2). In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (art. 2, par. 4). La direttiva precisa che la cd. "posizione di vulnerabilità" presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.
L'art. 3 prevede la punibilità con pene effettive, proporzionate e dissuasive dei reati di istigazione, favoreggiamento e concorso o tentativo nella commissione dei reati di tratta di cui all'art. 2. Dal punto di vista sanzionatorio la direttiva (art. 4) impone agli Stati membri di prevedere che i reati di tratta (art. 2) siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni (la decisione quadro del 2002 non prevedeva alcuna soglia). Tale limite aumenta a 10 anni quando il reato:
a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, con particolare riferimento ai minori;
b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale;
c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave;
d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.
Nuova previsione è quella che prevede l'adozione di sequestro e confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (art. 7).
Sotto il profilo procedurale, la novità della direttiva consiste nella previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta fossero costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (art. 8). Parimenti, devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (art. 9).
Infine, sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (art. 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (art. 12). Queste ultime si aggiungono alle garanzie previste in favore delle vittime vulnerabili all'interno dei procedimenti penali dalla decisione quadro 2001/220/CE. Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (v. artt. 13-16), anche in sede processuale.
La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (art. 11). Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare è completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (artt. 11-16); sul punto, va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (art. 16). Una specifica previsione riguarda il diritto delle vittime della tratta all'accesso a sistemi di risarcimento delle vittime dei reati dolosi violenti (art. 17).

Il decreto legislativo, integra la formulazione data dal codice penale ai delitti di cui agli articoli 600 e 601:

  • in relazione all'art. 600 c.p., (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) il termine "prestazioni" (di diversa natura che comportino comunque lo sfruttamento della vittima) è sostituito dal riferimento al "compimento di attività, anche illecite" ed è integrata la fattispecie illecita col riferimento alla costrizione a sottoporsi al prelievo di organi. Viene inoltre precisata l'illiceità della condotta, anche in relazione all'approfittamento della vulnerabilità della vittima;
  • in relazione all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) si specificano ulteriori condotte attraverso cui si realizza il delitto. In particolare, il nuovo reato di cui all'art. 601, parimenti punito con la reclusione da 8 a 20 anni - ferme restando le modalità di commissione del reato (inganno, violenza minaccia, ecc.) - fa ora riferimento: al reclutamento e al trasporto di schiavi, alla cessione (a terzi) di autorità su di essi, all'ospitalità loro fornita; all'approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima. La nuova norma, sulla base dell'art. 2, par 3, della direttiva, qualifica più specificamente lo sfruttamento delle vittime, che viene riferito: alla costrizione al lavoro, anche di natura sessuale, all'accattonaggio o ad altre attività illecite che comportano lo sfruttamento o la sottoposizione al prelievo di organi. In accordo con le previsioni dell'art. 2, par. 5 della direttiva, è stabilito che le condotte illecite sopradescritte che coinvolgano minori sono punite a titolo di tratta di esseri umani anche in assenza delle modalità previste dal comma 1 (uso della forza, frode, inganno, abuso di autorità, ecc.).

Il decreto legislativo integra la formulazione dell'art. 398 c.p.p. in materia di incidente probatorio, aggiungendovi un nuovo comma 5-ter che prevede che il giudice, su richiesta di parte, estende anche alle persone maggiorenni "in condizioni di particolare vulnerabilità" (desunte anche dal tipo di reato per cui si procede) le cautele previste dal comma 5-bis per l'incidente probatorio che coinvolga minori di età. In particolare, sarà possibile che la deposizione avvenga con modalità protette (es. con l'uso di un vetro divisorio) o che l'udienza si svolga anche in luogo diverso dal tribunale o, in mancanza, presso l'abitazione della persona maggiorenne interessata all'assunzione della prova; il giudice potrà avvalersi, ove possibile, di strutture specializzate di assistenza e le dichiarazioni potranno essere documentate integralmente con mezzi audiovisivi.

La riforma interviene poi sui diritti dei minori non accompagnati vittime di tratta (cfr. art. 16 della direttiva) prevedendo che il minore debba essere informato dei suoi diritti, anche in riferimento al suo possibile accesso alla protezione internazionale. E' previsto che un decreto del Presidente del Consiglio definisca la procedura attraverso cui – nel superiore interesse del minore - personale specializzato procede all'identificazione e alla determinazione dell'età del minore non accompagnato, anche attraverso l'eventuale collaborazione delle autorità diplomatiche.

Ulteriori disposizioni riguardano:

  • la previsione di percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la tratta degli esseri umani (art. 5);
  • il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta (art. 6). In particolare, intervenendo sull'art. 12 della legge sulla tratta, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, il decreto legislativo: a) precisa che le risorse del Fondo sono destinate anche all'indennizzo delle vittime; b) determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità del Fondo; c) disciplina l'accesso al Fondo (la domanda di indennizzo, in particolare, va inoltrata alla Presidenza del consiglio entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – dal deposito dell'archiviazione emessa); d) individua come condizione ostativa del diritto all'indennizzo il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p.; e) prevede, infine, il diritto di surroga del Fondo per le misure anti tratta nei diritti della parte civile o dell'attore nei confronti del condannato al risarcimento del danno;
  • l'individuazione nel Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio del "punto di contatto nazionale". Al Dipartimento sono, infatti, affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore anti-tratta della UE;
  • l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio) (art. 8);
  • l'adozione del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta;

Il Piano è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016 ed è relativo al periodo 2016-2018.
Il documento è finalizzato a individuare strategie di intervento pluriennali attraverso l'attuazione di interventi volti a:
  • adottare politiche di prevenzione attraverso il miglioramento della conoscenza del fenomeno e la diffusione di tale conoscenza, attraverso azioni mirate nei paesi origine e attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione;
  • incrementare l'emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata;
  • sviluppare meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta attraverso la redazione di linee guida specifiche sul tema;
  • istituire un Meccanismo Nazionale di Referral;
  • aggiornare e potenziare le misure di accoglienza già esistenti;
  • fornire formazione multi-agenzia;
  • adottare specifiche linee guida relative all'adempimento dell'obbligo di informazione delle vittime circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, a richiedere la protezione internazionale, l'assistenza affettiva e psicologica da parte di un'associazione, il gratuito patrocinio, l'udienza protetta, nonché la presenza obbligatoria di un esperto in psicologia o psichiatria infantile in sede di interrogatorio di minore.
Alla luce della complessità e multi-settorialità degli interventi, il Piano ha previsto l'istituzione di una Cabina di Regia di coordinamento a carattere politico-istituzionale, che garantisce l'adozione di un approccio multidisciplinare e integrato tra i diversi attori, sia istituzionali che del privato sociale.

  • la previsione di un coordinamento tra le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di vittime della tratta nonché meccanismi di tutela sussidiaria.

Le modifiche che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha apportato agli articoli 600 e 601 del codice penale e all'articolo 398 del codice di procedura penale sono analizzate dalla relazione n. III/04/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Il Fondo per le misure anti-tratta nel bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 371) ha aumentato di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017.

Il Fondo è dunque alimentato:
  • con le somme stanziate dall'articolo 18 del TU immigrazione (le risorse per i programmi di assistenza connessi alla concessione dei permessi di protezione sociale);
  • con i proventi della confisca penale ordinata a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli:
-      416, sesto comma (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di violenza sessuale ed altri reati di natura sessuale);
-      600 (riduzione in schiavitù);
-      601 (tratta);
-      602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale;
  • con i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 (proventi di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica).

Come detto (v. sopra) la legge n. 228 determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità complessiva del Fondo.

Per quanto concerne la procedura per l'accesso al Fondo la disposizione prevede che la domanda di indennizzo debba essere inoltrata alla Presidenza del consiglio entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – dal deposito dell'archiviazione emessa, la vittima deve dimostrare di non essere stata già risarcita nonostante l'esperimento delle azioni civile ed esecutiva.

Trascorsi comunque 60 giorni dalla presentazione della domanda, la vittima può comunque chiedere l'indennizzo al Fondo. Condizione ostativa del diritto all'indennizzo è il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p.

Nel bilancio di previsione 2017 della Presidenza del Consiglio sul cap. 520 (Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 228/2003) risultano stanziamenti per complessivi 29.654.854 euro, di cui:

  • 29.000.000 euro per il finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'inclusione sociale delle vittime di tratta;
  • 500.000 euro per il finanziamento della gestione del "Numero Verde Antitratta";
  • 50.000 euro per la realizzazione della prima banca dati nazionale sul fenomeno della tratta;
  • 104.854 euro per la realizzazione di un'analisi costi/benefici dell'applicazione delle misure di protezione previste dal programma unico.