La legge di contabilità (legge n. 196/2009) demanda il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato all'attuazione di una specifica delega al Governo, contenuta nell'articolo 40. Il termine di esercizio di tale delega (originariamente fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della legge n.196/2009, vale a dire entro il 1° gennaio 2012, poi posposto di due anni) era scaduto al 1° gennaio 2014. La legge n. 89/2014 ha rinnovato la delega, senza tuttavia intervenire sui principi e criteri direttivi, e ne ha stabilito un nuovo termine di attuazione alla data del 31 dicembre 2015, da ultimo prorogato al 15 febbraio 2016 ad opera della legge n.9 del 2016. Secondo il comma 3 dell'articolo 1 della legge n.89, qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, il termine medesimo è prorogato di novanta giorni.
Il 15 febbraio 2016 è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 264, recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, che reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n.196/2009, cui, oltre a numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo, vengono aggiunti ulteriori dieci articoli. I principali obiettivi del provvedimento possono riassuntivamente ricondursi:
Su tale schema di decreto legislativo la Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 12 aprile 2016. Il parere sull'atto 264 della 5a Commissione del Senato è stato espresso nella seduta del 13 aprile.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2016 è stato pubblicato il D.Lgs 12 maggio 2016, n. 90, che ha recepito le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari e attuato la delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.
Per quanto concerne la di delega sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa, la stessa viene attuata con un altro schema di decreto legislativo, presentato alle Camere il 16 febbraio 2016 (A.G. 265) contestualmente allo schema sulla riforma della struttura del bilancio sopra illustrato. Lo schema fa riferimento alla delega contenuta nell'articolo 42, comma 1, della legge di contabilità, che, nel disporre che al potenziamento della funzione del bilancio di cassa si debba procedere rimanendo comunque ferma la redazione del bilancio anche in termini di competenza, detta principi e criteri direttivi mediante cui si prevede:
Sulla base di tali principi e criteri, gli obiettivi del provvedimento possono individuarsi, in rapida sintesi, nei seguenti.
In primo luogo il rafforzamento della funzione svolta dalle previsioni di cassa, nel senso di rendere più diretto il legame tra la decisione legislativa (approvazione della legge di bilancio) sull'allocazione delle risorse in bilancio ed il momento in cui queste incidono effettivamente nel sistema economico attraverso l'erogazione delle stesso con i pagamenti. In tal senso rileva principalmente l'articolo 3 dello schema di decreto, che tra le altre misure prevede l'avvicinamento delle fasi dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata a quelle, rispettivamente, del pagamento e della riscossione. La nuova definizione di impegno prevede in particolare che (a partire dall'anno 2018) l'obbligazione sia imputata contabilmente nell'anno in cui essa diviene esigibile, anziché, come attualmente, nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa sia stata assunta. Il nuovo articolo 34 della legge di contabilità (introdotto dall'articolo 3 dello schema) rafforza tale funzione mediante l'indicazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno, che ne costituiscono presupposto: la ragione del debito, gli importi da pagare, gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento, l'univoca individuazione del soggetto creditore.
Il secondo obiettivo attiene al rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa, da cui dovrebbe conseguire un miglioramento della gestione del fabbisogno e dei riflessi dello stesso sulla dinamica del debito. A tal fine l'articolo 1 introduce l'obbligo per i responsabili della gestione dei programmi di formulare le previsioni di spesa, sia di competenza che di cassa, mediante la predisposizione di un Piano finanziario dei pagamenti, vale a dire il cronoprogramma: questo è redatto per un triennio, distinguendo le risorse di cassa destinate a pagamenti in conto residui rispetto a quelle ricolte a pagamenti in conto competenza, in tal modo introducendo uno stretto vincolo tra quanto iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma. Nella stessa direzione concorre la programmazione dei flussi di cassa delle autorizzazioni di spesa pluriennali regolamentata dall'articolo 2 del provvedimento: in esso si stabilisce che per tali spese le amministrazioni potranno operare l'adeguamento degli stanziamenti di competenza in relazione alla previsione degli effettivi pagamenti che si prevedono, fermo restando il limite complessivo di spesa autorizzato.
Un terzo obiettivo è poi individuabile nella revisione e razionalizzazione, anche in termini quantitativi, dei residui di bilancio. Oltre a risultare ridimensionata dalla nuova definizione dell'impegno e dal rafforzamento della programmazione di cassa connessa al cronoprogramma, la (annosa) questione dei residui risulterà ridotta anche sulla base di quanto dispone l'articolo 6. Questo introduce nella legge n. 196/2009 due ulteriori articoli (34-bis e 34-ter), con i quali prolunga di un anno il termine biennale di conservazione in bilancio dei residui di parte corrente – ma esclusivamente per le spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, confermandolo invece per tutti gli altri casi -, e prolunga altresì di un anno – ma in via generale – dei termini di conservazione di quelli in conto capitale. All' allungamento dei termini di conservazione si affianca una flessibilità di tipo orizzontale che in fase previsionale consente di reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi le somme residue derivanti da spese pluriennali di conto capitale provenienti da esercizi precedenti.
Il provvedimento è poi completato con disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure contabili ed al miglioramento delle risultanze gestionali di entrata (articolo 4), alla modifica del sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile (articolo 5) ed al raccordo tra bilancio statale e gestione della tesoreria dello Stato ( articolo 7).
Si prevede infine (articolo 9) a partire dal 1° ottobre 2016 una sperimentazione di durata massima annuale.
Su tale schema di decreto legislativo la Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 12 aprile 2016. Nella seduta del 13 aprile la 5a Commissione del Senato ha espresso il parere sull'atto 265.
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2016 è stato pubblicato il D.Lgs 12 maggio 2016, n. 93, che ha recepito le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari e attuato la delega per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato (art. 42).