Il 9 ottobre 2014 la Camera aveva approvato in prima lettura il progetto di legge C. 731-1588-A che conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della strada. Il provvedimento conteneva una delega per una riforma organica del Codice indirizzata a sviluppare alcuni aspetti che hanno costituito, anche in considerazione delle altre iniziative assunte dalla Commissione IX, il principale filo conduttore dell'attività di elaborazione legislativa in questo ambito. Contenuti più puntuali ma altrettanto indirizzati al conseguimento di obiettivi analoghi, erano altresì contenuti nella proposta di legge A.C. 423-A. Entrambe le proposte di legge non hanno completato il loro iter al Senato.
Le linee direttive di intervento che hanno caratterizzato i contenuti della legge delega di riforma del Codice della strada possono anch'essi essere ricondotti ai due grandi filoni di intervento che hanno connotato l'attività legislativa nel corso della legislatura: il rafforzamento della sicurezza stradale e la semplificazione amministrativa. Nell'ambito della legge di delega tali principi possono essere così declinati:
I criteri direttivi della delega erano in primo luogo orientati alla semplificazione del codice e alla tutela dell'utenza vulnerabile. In tal senso possono essere richiamati i seguenti criteri:
Misure di semplificazione erano previste anche con riferimento all'apparato sanzionatorio del codice, laddove si disponeva, ad esempio, la graduazione delle sanzioni in funzione dell'effettiva pericolosità del comportamento (art. 2, co. 1, lett. i), numero 1). Con riferimento all'apparato sanzionatorio, particolare rilievo assumeva il principio di delega (art. 2, co. 1, lett. n), numero 3) che prevedeva che il codice individui il grado di colpevolezza e la tipologia di violazioni del codice della strada che in presenza di omicidio colposo provocato da queste violazioni comportano le sanzioni accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida perpetue; revoca ed inibizione perpetua dovevano comunque essere previste in caso di omicidio colposo effettuato da conducente alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 589, terzo comma, codice penale) ovvero in caso di omicidio colposo con più vittime o con morte di una persona e lesioni di una o più persone (art. 589, quarto comma).
Un ulteriore criterio di delega prevedeva l'introduzione del codice di norme per determinare con precisione e certezza l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, anche ai fini dell'accertamento del reato di omicidio colposo da parte di soggetto alla guida sotto l'effetto di tali sostanze (art. 2, co. 1, lett. n), numero 4).
In materia sanzionatoria si segnala infine la previsione dell'applicazione della decurtazione dei punti della patente anche ai soggetti minorenni, superando le difficoltà interpretative derivanti dalla norma generale (L. n. 689/1981) che prevede che le sanzioni amministrative si applichino solo a soggetti maggiorenni (art. 2, co. 1, lett. q).
Si segnala che alcuni dei sopra citati interventi sono stati sostanzialmente recepiti dalla nuova legge in tema di omicidio stradale.
I criteri di delega miravano anche al potenziamento dei controlli in materia di sicurezza stradale. In proposito merita richiamare:
L'articolo 2, comma 2, del provvedimento autorizzava il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in una serie di materie attualmente disciplinate dal codice della strada. Tra queste merita richiamare le caratteristiche dei veicoli eccezionali; la disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli; le caratteristiche della segnaletica stradale; le procedure di immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli.
Anche la proposta di legge A.C. 423-A, nella sua ultima versione, conteneva disposizioni sostanzialmente dirette a tutelare la sicurezza stradale (con particolare riguardo all'utenza debole) e a promuovere alcuni interventi di semplificazione e razionalizzazione amministrativa. Di particolare interesse, con riferimento alla materia della sicurezza stradale, la proposta di inasprire le sanzioni amministrative per l'uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici durante la marcia (art. 11), le disposizioni volte a limitare la circolazione di veicoli a motore in ambito forestale (articolo 01), l'introduzione della nozione di "utente vulnerabile", da affiancare a quella, già esistente, di "utente debole" (art. 02), la norma diretta a imporre la segnalazione luminosa di pericolo e sistemi di videosorveglianza per gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove si siano verificati incidenti mortali (art. 2-quater) nonché la disposizione volta ad introdurre dispositivi antiabbandono a tutela, in particolare, dei minori che possono essere inconsapevolmente abbandonati all'interno degli automezzi (art. 10-bis).
Sotto il profilo della razionalizzazione amministrativa venivano introdotte norme in tema di veicoli d'epoca (articoli 2-sexies e 4-bis) e di veicoli destinati a competizioni sportive (articoli 1 e 4-ter). Sempre con riguardo ai mezzi veniva aggiornata la disciplina relativa al possesso di macchine agricole (art. 5) e alla lunghezza massima di autosnodati e filosnodati (art. 3).
Diverse disposizioni erano poi dirette a rafforzare la mobilità ciclistica (articoli 03, 2-ter, 9 e 13) e a meglio tutelare le forme di mobilità alternativa (ad esempio l'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino senza averne titolo negli stalli riservati al car sharing mentre l'articolo 4 estende ai motoveicoli per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone la possibilità di essere oggetto di contratti di noleggio con conducente).
importanti anche le disposizioni in tema di definizione dei compiti degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico (art. 1-bis) ed in materia di accertamento di violazioni e di sanzioni per violazione di norme del codice della strada (articoli 2-bis, 13-bis, 13-ter, 13-quater).