Sul piano fiscale, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha significativamente eliminatogli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (commi 5-7). Si segnala che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, ha fornito chiarimenti sulle norme fiscali presenti nella legge di stabilità 2016.
Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi 10-28). Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte: l'estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014 (comma 12); l'esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari (comma 15); la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 53 e 54); l'imposta di registro al 2 per cento per chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno (comma 55); l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli IACP agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (commi 44 e 45); una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori (comma 10); l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (comma 58); una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (comma 56); un credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (c.d. piano casa) (comma 320).
La disciplina delle locazioni è stata modificata al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente; si chiarisce che la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile (comma 59).
Sono state introdotte norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, rendendo - tra l'altro - deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i canoni e gli oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro (commi 76-84). Tali importi sono dimezzati per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni. Si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato (comma 60).
Per l'anno 2016 è stata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali nella parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali (commi 26-28). Tale misura è stata prorogata al 2017 dalla legge di bilancio per il medesimo anno.
E' stata istituita una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (commi 960, 962-963). Tra le altre norme rilevanti si ricordano:
- la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a Ires (commi 61-62 e 64);
- il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature (commi 91-97); la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (commi 887-897);
- il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi (commi 111-113); il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci (115-120) e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (commi 123-125), cui viene estesa l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e l'imposta proporzionale di registro ridotta della metà (comma 119);
- l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali (comma 121);
- l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale (comma 114);
- l'esclusione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo (comma 125);
- la proroga al 2016 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (comma 129);
- la riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione alla dilazione (commi 134-138);
- l'ampliamento dei termini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); al contempo dal 2016 si elimina il raddoppio dei termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (commi 130-132);
- la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (commi 74-75 e 87);
- la detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative (comma 88);
- la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (comma 74);
- l'introduzione, in via permanente, di una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività (commi 182-189) e l'innalzamento della no tax area dei pensionati da 7.500 a 8.000 euro (comma 290), anticipato al 2016; le disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, che prorogano al 2017 la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento (comma 259);
- l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (comma 898-899). Per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa (money transfer) la predetta soglia è fissata in mille euro; resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (comma 904);
- l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (commi 900-901);
- la semplificazione e razionalizzane degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata (commi 949-957);
- la modifica della deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list e della disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies), prevedendo un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (commi 142-147);
- l'abrogazione, dal 2017, della norma che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione; dal 2017 si istituisce un fondo, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine (commi 593 e 594);
- l'abolizione della tassa sulle unità da diporto, nonché la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale (commi 366 e 367).
Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema) (commi 331-334 e 336). Si istituisce un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (commi 392-395). Un ulteriore credito di imposta è stato previsto per i finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (commi 422-428). Si è estesa l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online (comma 637). Si segnala, infine, che è stata anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale, ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza (comma 133).