I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 che ha attuato, tra l'altro, alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, sono stipulati dai medici laureati (e abilitati) con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione (v. anche i profili dell' accesso alle scuole di specializzazione e dei contratti di formazione medica specialistica).
Questo contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o della ASL ove si svolge la formazione, ma è esclusivamente finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali e prevede frequenza obbligatoria delle attività didattiche con prestazione programmata di attività assistenziali.
La formazione di un medico specialista passa dunque attraverso una prima fase della laurea magistrale, cui normalmente segue l'abilitazione medica, propedeutica ad una seconda fase, la specializzazione, per la quale è percepita una borsa di studio.
Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate (vedi qui l'approfondimento sull'incremento di risorse destinate ai contratti di formazione specialistica in medicina e chirurgia).
In particolare, il comma 588, art. 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto l'incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Viene di conseguenza incrementato corrispondentemente il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario a decorrere dal 2023.
Inoltre, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 336-337 della L. n. 207/2024) è, da ultimo, intervenuta sul vigente trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate (tra cui Chirurgia Generale, Farmacologia e Tossicologia Clinica; Geriatria, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore), autorizzando la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, senza effetti finanziari in quanto la spesa è a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario.
I commi 339-341, art. 1, della sopra richiamata legge di Bilancio 2025, hanno modificato la disciplina vigente in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, prevedendo, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, che agli specializzandi dell'area sanitaria non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) sia corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
A tal riguardo, il comma 542, art. 1, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha apportato alcune modifiche alla disciplina vigente sulle , volta a favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto la disposizione incrementa dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.
Procedure concorsuali
L'art. 5-bis del D.L. 162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha peraltro previsto che, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario ai soggetti iscritti al terzo anno (senza distinzioni in base alla durata del corso). In caso di esito positivo, tali soggetti sono collocati in graduatoria separata; l'assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Il citato Decreto Proroga Termini ha inoltre differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate.
In secondo luogo, è stata anche modificata la procedura di definizione - per i soggetti interessati ai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, la quale prosegue a tempo parziale, e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
Successivamente, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra (art. 15-ter del richiamato D.L. 34/2023) viene abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, consentendo peraltro ai medici odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica.
Assegnazione di incarichi in deroga
L'art. 4, comma 4, D.L. n. 202/2024 (Proroga termini, L. n. 15/2025) prevede la proroga, per l'anno 2025, della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario (possibilità prevista in origine dall'art. 2-bis, D.L. n. 18/2020, a sua volta già prorogato dal D.L. n. 198/2022).
Il decreto proroga termini (DL. 198/2022, art. 4-ter, conv. L. n. 14/2023) ha da ultimo prorogato al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di tale disciplina provvisoria. Al riguardo, l'articolo 14 del D.L. 34/2023 (cd. Energia e salute, L. n. 56/2023) è intervenuto modificando la disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dal comma 548-bis della richiamata legge di Bilancio 2019, trasformandola in disciplina a regime e consentendo anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, viene meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. Viene inoltre estesa al 31 dicembre 2024 la possibilità di reclutare a tempo determinato laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario, mediante novella all'articolo 4, comma 3, del D.L. 198/2022 Proroga termini legislativi (L. 14/2023) ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 125/2023 Proroga termini legislativi (L. n. 18/2024).
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 338, L. n. 207/2024) ha inoltre prorogato a tutto il 2026 la disciplina transitoria prevista dall'articolo 12, commi 2 e 3, del D.L. 34/2023 (L. n. 76/2023) per i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi che possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
Crediti formativi ECM
Con l'art. 5-bis, D.L. n. 34/2020, a seguito dell'emergenza sanitaria, è stato previsto che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo è prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 202/2024 (Proroga termini, L. n. 15/2025).
A seguito dell'emergenza alluvioni, con l'art. 13, comma 2, del DL. 61/2023 è stata inoltre concessa una deroga alla modalità di maturazione dei crediti formativi ECM anche per il triennio formativo 2023-2025, stabilendo che gli stessi maturino in ragione di un terzo dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati.