Le prime disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sono state circoscritte al rinvio d'ufficio, tranne alcune eccezioni, dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Lodi e Rovigo, cui appartengono i comuni che il d.P.C.M. 1° marzo 2020 inseriva nella prima c.d. zona rossa (decreto-legge n. 9 del 2020 articolo 10).
Misure più sistematiche sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, con effetto su tutto il territorio nazionale, sono state successivamente dettate dal decreto legge n.11 del 2020, dall'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 nonché dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020. Con tali norme si disponeva:
la sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo e l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda.
L'efficacia temporale del rinvio e delle sospensioni, fissata dal DL n. 18 del 2020 dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è stata prorogata dal DL n.23 del 2020 fino all'11 maggio 2020.
Quanto alle eccezioni, sono individuate una serie di udienze che non possono essere rinviate - e quindi di termini che non possono essere sospesi - con riferimento sia alle controversie civili (ad esempio, alcune cause relative ai minori, alla tutela di diritti fondamentali della persona, alla protezione contro gli abusi familiari) che ai procedimenti penali (si pensi ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o a quelli nei quali siano in scadenza i termini di custodia cautelare). In particolare, quanto alle udienze penali, sono individuate una serie di ipotesi nelle quali si procede a rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza (ciò vale ad esempio per i procedimenti a carico di detenuti). Il DL n. 28 del 2020 ha poi integrato il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate.
E' demandata poi ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative sono state introdotte e rispettate dal 12 maggio 2020 - giorno a partire dal quale cessano le disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini - fino al 30 giugno 2020 (in sede di conversione del DL n. 28 del 2020 è stato ripristinato tale termine mentre il decreto legge lo aveva prorogato al 31 luglio) termine della fase emergenziale.
In particolare,in tale fase è stato possibile:
Con riguardo ai procedimenti penali rinviati per effetto delle misure organizzative eventualmente adottate dai capi degli uffici giudiziari si prevede la sospensione del corso della prescrizione e di alcuni termini processuali - riguardanti la custodia cautelare, il riesame di ordinanze che dispongono misure coercitive e le impugnazioni relative a provvedimenti di confisca dei beni sequestrati ai sensi del codice antimafia per il tempo in cui il processo è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Laddove compatibili, le misure dettate per la giustizia civile e penale erano destinate a trovare applicazione anche nei procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Per assicurare il contenimento del rischio epidemiologico senza determinare la paralisi dell'attività giudiziaria diverse misure, contenute nell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare e integrato dall'articolo 3 del decreto legge n. 28 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione, sono state indirizzate ad incentivare il processo telematico ed a consentire lo svolgimento di alcune attività giudiziarie, con collegamenti "da remoto".
In particolare, con riguardo al processo telematico:
Con riguardo all'attività giudiziaria svolta da remoto nel processo penale - in base a quanto previsto dal DL n.18 del 2020 così come modificato dal DL n. 28 del 2020 - e limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020:
Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio), sono state introdotte diverse disposizioni che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Anche tali disposizioni hanno natura provvisoria, essendo la loro efficacia limitata al 31 ottobre 2020 e concernono, con riguardo al processo civile: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Con riguardo al processo penale si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Infine nel corso dell'esame sono state introdotte disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.
Specifiche misure sono rivolte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla giustizia amministrativa e sulla giustizia contabile.
In particolare, per quanto riguarda il processo amministrativo, in base a quanto disposto dall'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 , dall'articolo 36 del decreto legge n. 23 del 2020,e dall'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020 si prevede:
Inoltre, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i responsabili degli uffici giudiziari amministrativi potranno adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure, analogamente a quanto previsto per la giustizia ordinaria, possono comprendere:
Specifiche misure concernono anche la disciplina relativa al processo amministrativo telematico, estendendone l'applicazione. In particolare, il d.l. 28/2020 ha stabilito che a decorrere dal 30 maggio fino al 31 luglio 2020 può essere richiesta la trattazione orale mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza. L'adozione delle regole tecnico-operative per la graduale applicazione delprocesso telematico è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
In materia di giustizia contabile e, più in generale, di funzioni svolte dalla Corte dei Conti. disposizioni analoghe a quelle previste per la giustizia civile, penale e amministrativa, sono dettate dall'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede che anche a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul rinvio d'ufficio di tutte le udienze e sulla sospensione dei termini. Tali termini sono fissati (tramite la proroga disposta con Il DL n. 23/20) , all'11 maggio 2020. Anche per le attività della magistratura contabile, dunque, le misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento sociale saranno applicate a partire dal 12 maggio 2020.
Per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità degli atti dell'esecutivo, non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica; il collegio deliberante è composto dal presidente e sei consiglieri e delibera con un minimo di cinque magistrati. Anche per il collegio delle sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo è prevista un'analoga disciplina emergenziale, che il decreto legge n. 28 del 2020 estende fino al 31 luglio 2020. Il medesimo decreto interviene sulla composizione del collegio, portando da 10 a 15 i magistrati che lo compongono, oltre al presidente, e da 9 a 12 il numero di magistrati necessario per deliberare. Si attribuisce inoltre la possibilità per il PM contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.
Con riguardo alle controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, fino al 31 luglio 2020 è previsto che esse passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di discussione orale di una delle parti.
Accanto alla sospensione delle udienze e dei termini che coinvolgono anche le procedure concorsuali, ulteriori specifiche misure sono contenute nel decreto legge n. 23 del 2020, che prevede:
In particolare, tale ultima disposizione prevede: