MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Le misure emergenziali in vigore fino al 30 giugno 2020
informazioni aggiornate a venerdì, 23 settembre 2022
Processo civile e penale

Le prime disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sono state circoscritte al rinvio d'ufficio, tranne alcune eccezioni, dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Lodi e Rovigo, cui appartengono i comuni che il d.P.C.M. 1° marzo 2020 inseriva nella prima c.d. zona rossa (decreto-legge n. 9 del 2020 articolo 10).

Misure più sistematiche sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, con effetto su tutto il territorio nazionale, sono state successivamente dettate dal decreto legge n.11 del 2020, dall'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 nonché dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020. Con tali norme si disponeva:

  • il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con alcune eccezioni;
  • la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con le medesime eccezioni. Nei procedimenti penali, alla sospensione dei termini corrisponde la sospensione del termine di prescrizione del reato e dei termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive in genere;
  • la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione;
  • la sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo e l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda.

L'efficacia temporale del rinvio e delle sospensioni, fissata dal DL n. 18 del 2020 dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è stata prorogata dal DL n.23 del 2020 fino all'11 maggio 2020.

Quanto alle eccezioni, sono individuate una serie di udienze che non possono essere rinviate - e quindi di termini che non possono essere sospesi - con riferimento sia alle controversie civili (ad esempio, alcune cause relative ai minori, alla tutela di diritti fondamentali della persona, alla protezione contro gli abusi familiari) che ai procedimenti penali (si pensi ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o a quelli nei quali siano in scadenza i termini di custodia cautelare). In particolare, quanto alle udienze penali, sono individuate una serie di ipotesi nelle quali si procede a rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza (ciò vale ad esempio per i procedimenti a carico di detenuti). Il DL n. 28 del 2020 ha poi integrato il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate.

E' demandata poi ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative sono state introdotte e rispettate dal 12 maggio 2020 - giorno a partire dal quale cessano le disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini - fino al 30 giugno 2020 (in sede di conversione del DL n. 28 del 2020 è stato ripristinato tale  termine mentre il decreto legge lo aveva prorogato al 31 luglio) termine della fase emergenziale.

In particolare,in tale fase è stato possibile:

  • limitare l'accesso del pubblico e l'orario di apertura al pubblico, eventualmente prevedendo una previa prenotazione per scaglionare gli ingressi;
  • celebrare le udienze a porte chiuse;
  • svolgere udienze civili mediante collegamenti da remoto;
  • rinviare ulteriormente le udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020, nel rispetto delle esclusioni già attualmente previste.

Con riguardo ai procedimenti penali rinviati per effetto delle misure organizzative eventualmente adottate dai capi degli uffici giudiziari si prevede la sospensione del corso della prescrizione e di alcuni termini processuali - riguardanti la custodia cautelare, il riesame di ordinanze che dispongono misure coercitive e le impugnazioni relative a provvedimenti di confisca dei beni sequestrati ai sensi del codice antimafia  per il tempo in cui il processo è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Laddove compatibili, le misure dettate per la giustizia civile e penale erano destinate a trovare applicazione anche nei procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Potenziamento del processo telematico

Per assicurare il contenimento del rischio epidemiologico senza determinare la paralisi dell'attività giudiziaria diverse misure, contenute nell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare e integrato dall'articolo 3 del decreto legge n. 28 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione, sono state indirizzate ad incentivare il processo telematico ed a consentire lo svolgimento di alcune attività giudiziarie, con collegamenti "da remoto". 

In particolare, con riguardo al processo telematico:

  • dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, si prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico;
  • in relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale;
  • si consente il processo telematico civile in Corte di cassazione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18 del 2020 fino al 31 luglio 2020. In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica; il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento.

Con riguardo all'attività giudiziaria svolta da remoto nel processo penale - in base a quanto previsto dal DL n.18 del 2020 così come modificato dal DL n. 28 del 2020 -  e limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020:

  • si consente, nella fase delle indagini preliminari , il compimento di atti tramite collegamenti da remoto. In particolare si prevede che: il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19; l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La disposizione individua specifiche misure concernenti le modalità di partecipazione;
  • si prevede che  la partecipazione a qualsiasi udienza da parte di detenuti, internati o imputati in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
  •  si consente che si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti, periti . Anche in questo caso la disposizione individua alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio. Il DL n. 28 del 2020 ha specificato che non possono tenersi con modalità da remoto, salvo che le parti espressamente vi consentano:le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti;
  •  si prevede, con riguardo ai procedimenti penali in Cassazione e  la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18 del 2020 e fino al 31 luglio 2020, che tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio – con modalità da remoto - senza l'intervento del procuratore. Per le udienze già fissate, per le quali non sia possibile presentare richiesta con 25 giorni di anticipo, la disposizione prevede il rinvio dell'udienza, così da consentire al difensore di optare per la discussione orale. In tutti i casi in cui sia il difensore dell'imputato a chiedere la discussione orale, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Il Dl n. 28 del 2020 ha introdotto la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione ;
  • con riguardo allo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi si prevede, dal 9 marzo e fino al 3o giugno 2020, che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Il DL n. 28 del 2020, per quanto riguarda i procedimenti penali, ha escluso che possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza collegamento da remoto.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio), sono state introdotte diverse disposizioni che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Anche tali disposizioni hanno natura provvisoria, essendo la loro efficacia limitata al 31 ottobre 2020 e concernono, con riguardo al processo civile: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Con riguardo al processo penale si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Infine nel corso dell'esame sono state introdotte disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Giustizia amministrativa e contabile

Specifiche misure sono rivolte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla giustizia amministrativa e sulla giustizia contabile.

In particolare, per quanto riguarda il processo amministrativo, in base a quanto disposto  dall'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020dall'articolo 36 del decreto legge n. 23 del 2020,e dall'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020 si prevede:

  • la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 15 aprile 2020; i soli termini per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, ecc.), diversi da quelli relativi alla tutela cautelare, sono sospesi fino al 3 maggio. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate nel periodo temporale dall'8 marzo al 15 aprile 2020, sono quindi rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; le udienze e i termini processuali diversi da quelli relativi alla notifica del ricorso, riprendono a partire dal 16 aprile;
  • che tutte le controversie fissate nel periodo di tempo compreso tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passino in decisione sulla base degli atti a condizione che ne facciano congiunta richiesta tutte le parti costituite;
  • che tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, fino al 31 luglio 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.

Inoltre, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i responsabili degli uffici giudiziari amministrativi potranno adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure, analogamente a quanto previsto per la giustizia ordinaria, possono comprendere:

  • la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
  • la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
  • la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche per via telefonica o telematica, assicurando che l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi e siano evitate forme di assembramento;
  • l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
  • il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dai presidenti con decreto non impugnabile.

Specifiche misure concernono anche la disciplina relativa al processo amministrativo telematico, estendendone l'applicazione. In particolare, il d.l. 28/2020 ha stabilito che a decorrere dal 30 maggio fino al 31 luglio 2020 può essere richiesta la trattazione orale mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza. L'adozione delle regole tecnico-operative per la graduale applicazione delprocesso telematico è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

In materia di giustizia contabile e, più in generale, di funzioni svolte dalla Corte dei Conti. disposizioni analoghe a quelle previste per la giustizia civile, penale e amministrativa, sono dettate dall'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede che anche a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul rinvio d'ufficio di tutte le udienze e sulla sospensione dei termini. Tali termini sono fissati (tramite la proroga disposta con Il DL n. 23/20) , all'11 maggio 2020. Anche per le attività della magistratura contabile, dunque, le misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento sociale saranno applicate a partire dal 12 maggio 2020.

Per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità degli atti dell'esecutivo, non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica; il collegio deliberante è composto dal presidente e sei consiglieri e delibera con un minimo di cinque magistrati. Anche per il collegio delle sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo è prevista un'analoga disciplina emergenziale, che il decreto legge n. 28 del 2020 estende fino al 31 luglio 2020. Il medesimo decreto interviene sulla composizione del collegio, portando da 10 a 15 i magistrati che lo compongono, oltre al presidente, e da 9 a 12 il numero di magistrati necessario per deliberare. Si attribuisce inoltre la possibilità per il PM contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

Con riguardo alle controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, fino al 31 luglio 2020 è previsto che esse passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di discussione orale di una delle parti.

L'insolvenza e le procedure concorsuali

Accanto alla sospensione delle udienze e dei termini che coinvolgono anche le procedure concorsuali, ulteriori specifiche misure sono contenute nel decreto legge n. 23 del 2020, che prevede:

  •  ll differimento dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 5);
  •  una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione; sono prorogati i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (articolo 9);
  • l'introduzione di una norma di carattere transitorio (articolo 10) volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

In particolare, tale ultima disposizione prevede:

  • l'improcedibilità dei ricorsi depositati nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, relativi a istanze per la dichiarazione di fallimento;istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento; istanze relative all'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese soggette all'amministrazione straordinaria.(ovvero quelle con un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno e con debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio); sono escluse le grandi imprese definite ai sensi del decreto legge n.347 del 2003;
  • l'introduzione di un'eccezione alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi, con riguardo a quelli presentati dal Pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi;
  • l'impossibilità  - una volta concluso il periodo di improcedibilità - quando ai ricorsi presentati in tale periodo faccia seguito dichiarazione di fallimento, di computare lo stesso periodo temporale  ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento nonchè ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie.
Processo civile e penale

Le prime disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sono state circoscritte al rinvio d'ufficio, tranne alcune eccezioni, dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Lodi e Rovigo, cui appartengono i comuni che il d.P.C.M. 1° marzo 2020 inseriva nella prima c.d. zona rossa (decreto-legge n. 9 del 2020 articolo 10).

Misure più sistematiche sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, con effetto su tutto il territorio nazionale, sono state successivamente dettate dal decreto legge n.11 del 2020, dall'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 nonché dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020. Con tali norme si disponeva:

  • il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con alcune eccezioni;
  • la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con le medesime eccezioni. Nei procedimenti penali, alla sospensione dei termini corrisponde la sospensione del termine di prescrizione del reato e dei termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive in genere;
  • la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione;
  • la sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo e l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda.

L'efficacia temporale del rinvio e delle sospensioni, fissata dal DL n. 18 del 2020 dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è stata prorogata dal DL n.23 del 2020 fino all'11 maggio 2020.

Quanto alle eccezioni, sono individuate una serie di udienze che non possono essere rinviate - e quindi di termini che non possono essere sospesi - con riferimento sia alle controversie civili (ad esempio, alcune cause relative ai minori, alla tutela di diritti fondamentali della persona, alla protezione contro gli abusi familiari) che ai procedimenti penali (si pensi ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o a quelli nei quali siano in scadenza i termini di custodia cautelare). In particolare, quanto alle udienze penali, sono individuate una serie di ipotesi nelle quali si procede a rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza (ciò vale ad esempio per i procedimenti a carico di detenuti). Il DL n. 28 del 2020 ha poi integrato il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate.

E' demandata poi ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative sono state introdotte e rispettate dal 12 maggio 2020 - giorno a partire dal quale cessano le disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini - fino al 30 giugno 2020 (in sede di conversione del DL n. 28 del 2020 è stato ripristinato tale  termine mentre il decreto legge lo aveva prorogato al 31 luglio) termine della fase emergenziale.

In particolare,in tale fase è stato possibile:

  • limitare l'accesso del pubblico e l'orario di apertura al pubblico, eventualmente prevedendo una previa prenotazione per scaglionare gli ingressi;
  • celebrare le udienze a porte chiuse;
  • svolgere udienze civili mediante collegamenti da remoto;
  • rinviare ulteriormente le udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020, nel rispetto delle esclusioni già attualmente previste.

Con riguardo ai procedimenti penali rinviati per effetto delle misure organizzative eventualmente adottate dai capi degli uffici giudiziari si prevede la sospensione del corso della prescrizione e di alcuni termini processuali - riguardanti la custodia cautelare, il riesame di ordinanze che dispongono misure coercitive e le impugnazioni relative a provvedimenti di confisca dei beni sequestrati ai sensi del codice antimafia  per il tempo in cui il processo è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Laddove compatibili, le misure dettate per la giustizia civile e penale erano destinate a trovare applicazione anche nei procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Potenziamento del processo telematico

Per assicurare il contenimento del rischio epidemiologico senza determinare la paralisi dell'attività giudiziaria diverse misure, contenute nell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare e integrato dall'articolo 3 del decreto legge n. 28 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione, sono state indirizzate ad incentivare il processo telematico ed a consentire lo svolgimento di alcune attività giudiziarie, con collegamenti "da remoto". 

In particolare, con riguardo al processo telematico:

  • dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, si prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico;
  • in relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale;
  • si consente il processo telematico civile in Corte di cassazione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18 del 2020 fino al 31 luglio 2020. In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica; il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento.

Con riguardo all'attività giudiziaria svolta da remoto nel processo penale - in base a quanto previsto dal DL n.18 del 2020 così come modificato dal DL n. 28 del 2020 -  e limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020:

  • si consente, nella fase delle indagini preliminari , il compimento di atti tramite collegamenti da remoto. In particolare si prevede che: il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19; l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La disposizione individua specifiche misure concernenti le modalità di partecipazione;
  • si prevede che  la partecipazione a qualsiasi udienza da parte di detenuti, internati o imputati in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
  •  si consente che si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti, periti . Anche in questo caso la disposizione individua alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio. Il DL n. 28 del 2020 ha specificato che non possono tenersi con modalità da remoto, salvo che le parti espressamente vi consentano:le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti;
  •  si prevede, con riguardo ai procedimenti penali in Cassazione e  la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18 del 2020 e fino al 31 luglio 2020, che tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio – con modalità da remoto - senza l'intervento del procuratore. Per le udienze già fissate, per le quali non sia possibile presentare richiesta con 25 giorni di anticipo, la disposizione prevede il rinvio dell'udienza, così da consentire al difensore di optare per la discussione orale. In tutti i casi in cui sia il difensore dell'imputato a chiedere la discussione orale, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Il Dl n. 28 del 2020 ha introdotto la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione ;
  • con riguardo allo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi si prevede, dal 9 marzo e fino al 3o giugno 2020, che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Il DL n. 28 del 2020, per quanto riguarda i procedimenti penali, ha escluso che possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza collegamento da remoto.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio), sono state introdotte diverse disposizioni che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Anche tali disposizioni hanno natura provvisoria, essendo la loro efficacia limitata al 31 ottobre 2020 e concernono, con riguardo al processo civile: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Con riguardo al processo penale si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Infine nel corso dell'esame sono state introdotte disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Giustizia amministrativa e contabile

Specifiche misure sono rivolte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla giustizia amministrativa e sulla giustizia contabile.

In particolare, per quanto riguarda il processo amministrativo, in base a quanto disposto  dall'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020dall'articolo 36 del decreto legge n. 23 del 2020,e dall'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020 si prevede:

  • la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 15 aprile 2020; i soli termini per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, ecc.), diversi da quelli relativi alla tutela cautelare, sono sospesi fino al 3 maggio. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate nel periodo temporale dall'8 marzo al 15 aprile 2020, sono quindi rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; le udienze e i termini processuali diversi da quelli relativi alla notifica del ricorso, riprendono a partire dal 16 aprile;
  • che tutte le controversie fissate nel periodo di tempo compreso tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passino in decisione sulla base degli atti a condizione che ne facciano congiunta richiesta tutte le parti costituite;
  • che tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, fino al 31 luglio 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.

Inoltre, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i responsabili degli uffici giudiziari amministrativi potranno adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure, analogamente a quanto previsto per la giustizia ordinaria, possono comprendere:

  • la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
  • la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
  • la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche per via telefonica o telematica, assicurando che l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi e siano evitate forme di assembramento;
  • l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
  • il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dai presidenti con decreto non impugnabile.

Specifiche misure concernono anche la disciplina relativa al processo amministrativo telematico, estendendone l'applicazione. In particolare, il d.l. 28/2020 ha stabilito che a decorrere dal 30 maggio fino al 31 luglio 2020 può essere richiesta la trattazione orale mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza. L'adozione delle regole tecnico-operative per la graduale applicazione delprocesso telematico è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

In materia di giustizia contabile e, più in generale, di funzioni svolte dalla Corte dei Conti. disposizioni analoghe a quelle previste per la giustizia civile, penale e amministrativa, sono dettate dall'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede che anche a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul rinvio d'ufficio di tutte le udienze e sulla sospensione dei termini. Tali termini sono fissati (tramite la proroga disposta con Il DL n. 23/20) , all'11 maggio 2020. Anche per le attività della magistratura contabile, dunque, le misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento sociale saranno applicate a partire dal 12 maggio 2020.

Per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità degli atti dell'esecutivo, non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica; il collegio deliberante è composto dal presidente e sei consiglieri e delibera con un minimo di cinque magistrati. Anche per il collegio delle sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo è prevista un'analoga disciplina emergenziale, che il decreto legge n. 28 del 2020 estende fino al 31 luglio 2020. Il medesimo decreto interviene sulla composizione del collegio, portando da 10 a 15 i magistrati che lo compongono, oltre al presidente, e da 9 a 12 il numero di magistrati necessario per deliberare. Si attribuisce inoltre la possibilità per il PM contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

Con riguardo alle controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, fino al 31 luglio 2020 è previsto che esse passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di discussione orale di una delle parti.

L'insolvenza e le procedure concorsuali

Accanto alla sospensione delle udienze e dei termini che coinvolgono anche le procedure concorsuali, ulteriori specifiche misure sono contenute nel decreto legge n. 23 del 2020, che prevede:

  •  ll differimento dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 5);
  •  una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione; sono prorogati i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (articolo 9);
  • l'introduzione di una norma di carattere transitorio (articolo 10) volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

In particolare, tale ultima disposizione prevede:

  • l'improcedibilità dei ricorsi depositati nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, relativi a istanze per la dichiarazione di fallimento;istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento; istanze relative all'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese soggette all'amministrazione straordinaria.(ovvero quelle con un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno e con debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio); sono escluse le grandi imprese definite ai sensi del decreto legge n.347 del 2003;
  • l'introduzione di un'eccezione alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi, con riguardo a quelli presentati dal Pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi;
  • l'impossibilità  - una volta concluso il periodo di improcedibilità - quando ai ricorsi presentati in tale periodo faccia seguito dichiarazione di fallimento, di computare lo stesso periodo temporale  ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento nonchè ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie.