Per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia, il legislatore nazionale ha previsto numerosi interventi volti a esentare, in parte o del tutto, gli immobili produttivi dall'Imu.
La prima rata dell'Imu 2020 è stata abolita per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Sono stati esentati, tra l'altro, gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli stabilimenti termali, così come gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù e i campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata disposta anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020).
La seconda rata dell'Imu 2020 è stata abolita: per le categorie immobiliari interessate dall'abolizione della prima rata, ivi comprese le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2); per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, night-club e simili (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020); per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività economiche disposta in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articolo 9, 9-bis e 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020).
Quanto alla prima rata dell'Imu 2021, essa è stata abolita: per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia, in analogia a quanto disposto per la prima rata 2020 (articolo 1, commi 599-600, della legge n. 178 del 2020); per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto-legge n. 41 del 2021, ovvero i soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo (articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021).
L'intera Imu 2021 non è dovuta per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (articolo 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021).
L'Imu dovuta per gli anni 2021 e 2022 è stata abolita per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020).
In relazione alle suesposte esenzioni dell'Imu, è stato istituito un apposito Fondo di ristoro nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020, quale strumento di sostegno ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione della prima rata dell'Imu 2020 (articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), ripartito con decreto ministeriale 22 luglio 2020.
La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha abolito la seconda rata Imu 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti alle attività del turismo e dello spettacolo (si veda. supra), nonché l'Imu dovuta per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (per il riparto, si vedano il decreto 10 dicembre 2020 e il successivo decreto 20 agosto 2021).
Ulteriori 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 sono stati stanziati nel Fondo di ristoro in relazione all'estensione dell'abolizione della seconda rata Imu 2020 a ulteriori categorie di immobili (articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020). L'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge n 137 del 2020 ha previsto, inoltre, un'ulteriore integrazione delle risorse del Fondo per garantire ai comuni il ristoro della perdita di gettito conseguente all'abolizione della seconda rata dell'Imu, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020, da incrementare fino a un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riparto del Fondo appositamente istituito, per l'adeguamento della copertura necessaria a garantire determinate misure agevolative introdotte dallo stesso decreto-legge, per un totale di risorse incrementali pari a 167,8 milioni di euro (cfr. per il riparto il decreto ministeriale 16 aprile 2021).
Per l'anno 2021 la legge di bilancio (articolo 1, commi 599-601, della legge n. 178 del 2020,) ha rifinanziato il Fondo di ristoro per i comuni con un incremento di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021, in relazione all'esenzione della prima rata dell'Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (ripartito parzialmente, per 63,1 milioni, con il decreto ministeriale 24 giugno 2021). Il Fondo per i ristori è stato ulteriormente rifinanziato con il "decreto Sostegni", che ha esentato dal pagamento della prima rata dell'Imu 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal decreto medesimo, cioè i soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni, per un importo di 142,5 milioni di euro per il 2021 (cfr. il decreto ministeriale di riparto 13 agosto 2021).
Successivamente, in relazione all'esenzione introdotta dal decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) dell'intera Imu 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo destinato al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021. Un primo riparto parziale del Fondo, per 34,5 milioni, è stato effettuato con il D.M. interno 15 ottobre 2021. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari ad euro 80,5 milioni si da attribuire a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni indicati nell'allegato A del precedente D.M. 15 ottobre 2021 e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvederà con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello che verrà reso disponibile dal Ministero dell'interno.
Si segnala infine che il decreto-legge n. 73 del 2022 ha posticipato i termini per la dichiarazione IMU 2021 al 31 dicembre 2022.
Per l'anno 2020 è stato istituito un Fondo per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (articolo 180 del decreto-legge 34 del 2020). Il Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, è stato incrementato di 300 milioni di euro per il 2020 (articolo 40 del decreto-legge 104 del 2020). Il saldo del riparto del Fondo è stato effettuato con il decreto ministeriale del 14 dicembre 2020.
Per l'anno 2021 il Fondo ha una dotazione di 350 milioni di euro (articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge n. 73 del 2021). Un primo riparto del fondo è stato effettuato con decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021 per un importo di 250 milioni di euro. L'ulteriore importo di 100 milioni è stato ripartito con decreto 13 dicembre 2021.
Per il 2022, l'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha attribuito 100 milioni al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022. Ulteriori 50 milioni sono stati assegnati al fondo dal decreto-legge n. 17 del 2022, articolo 27, comma 1, per il ristoro ai comuni per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022. I fondi sono stati ripartiti, per un primo importo di 75 milioni, con decreto 15 giugno 2022. Il restante importo di 75 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
Il legislatore, nella situazione di emergenza, ha esonerato gli esercizi di ristorazione, ovvero di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino al 31 marzo 2022. Analogamente, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al Titolo X del decreto legislativo n. 114 del 1998) sono stati esonerati fino al 31 marzo 2022 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, commi 706 e 706 della legge di bilancio 2022). Tali esoneri erano stati originariamente previsti dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (articolo 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020), quindi prorogati a tutto il 2020 (articolo 109 del decreto-legge n. 104 del 2020) e, per il 2021, inizialmente stabiliti fino al 31 marzo 2021 (articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020) e poi prorogati al 31 dicembre 2021 (articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41 del 2021).
Un primo riparto del Fondo per il ristoro dovuto all'esenzione dalle ex Tosap e Cosap per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020) di 127,5 milioni di euro per il 2020 è stato effettuato con il decreto ministeriale 22 luglio 2020. Il Fondo è stato incrementato di 89,4 milioni per il 2020 dall'articolo 109 del decreto-legge n. 104 del 2020. Il secondo riparto a saldo è stato effettuato con il decreto ministeriale 10 dicembre 2020.
A seguito dell'esonero per gli esercizi di ristorazione, ovvero di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex Tosap e Cosap) anche per il primo trimestre del 2021, è stato previsto un ulteriore Fondo per il ristoro per le minori entrate dei comuni a seguito degli esoneri da pagamento dei canoni, con una dotazione complessiva pari a 165 milioni per l'anno 2021 (articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020). Il Fondo è stato poi incrementato di ulteriori 165 milioni di euro dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021, in relazione alla ulteriore proroga fno al 31 dicembre 2021 dell'esonero dal pagamento del canone in questione.
Le somme complessivamente stanziate, pari a 330 milioni di euro per il 2021, sono state ripartite con quattro decreti. Con il decreto ministeriale 14 aprile 2021 è stato effettuato un primo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, riferita al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Un secondo riparto è stato effettuato per la somma con decreto 22 ottobre 2021 di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Un terzo riparto è stato effettuato con decreto 29 novembre 2021, per un totale di 82,5 milioni di euro, relativo al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021. Con il decreto 13 dicembre 2021 è stato ripartito l'ulteriore importo di 82,5 milioni di euro, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.
Da ultimo, il comma 706 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 ( n. 234 del 2021) ha stabilito la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni in materia di esonero. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga delle esenzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio. Il Fondo è stato ripartito con decreto 30 maggio 2022.
Infine, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante sono stati esonerati per tutto il 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (articolo 65, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021). L'esonero è stato esteso fino al 30 giugno 2022 (articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022).
A differenza di quanto avvenuto per la disciplina dell'Imu – le cui agevolazioni in ragione dell'emergenza pandemica sono state disposte ex lege – nel corso del 2020 il legislatore non ha espressamente previsto esenzioni e agevolazioni per la Tari, lasciando ai comuni la possibilità di manovrare la tariffa nell'ambito dell'autonomia ordinariamente riconosciuta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013), che consente di disporre esenzioni e riduzioni in relazione alle fattispecie ritenute dall'ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze. In tali ipotesi, l'ente deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e, quindi, diverse dai proventi del tributo.
Per l'anno 2021, invece, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tariffa di natura corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione all'emergenza epidemiologica (articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021). Al riparto del Fondo tra gli enti interessati si è provveduto con il decreto ministeriale 24 giugno 2021.