L'articolo 8 dispone, ai commi da 1 a 9, nuove risorse per il pagamento dei debiti pregressi delle regioni e delle province autonome, stabilendone contestualmente anche le modalità per l'utilizzo. L'incremento è pari a 2 miliardi euro per il 2015 ed è destinato ad una delle tre Sezioni – vale a dire quella destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e province autonome - in cui è articolato il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche territoriali (istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge n.35 del 2013). Le risorse stanziate sono concesse a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alle richieste trasmesse entro il termine (stabilito a pena di nullità delle richieste medesime) del 30 giugno 2015 La norma prolunga altresì di un ulteriore anno – dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 – il termine di maturazione dei crediti per l'ammissione al pagamento. L'incremento di 2 miliardi è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate dagli enti per il pagamento dei debiti in questione. Vengono altresì introdotte norme per consentire da parte degli enti locali l'utilizzo delle somme già disponibili (ma non utilizzate) per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, prevedendosi 850 milioni di euro per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli debiti maturati alla data del 31 dicembre.
Nel corso dell'esame al Senato sono intervenute alcune misure finanziarie in favore di alcuni enti territoriali, finanziate a valere sull'importo dei due miliardi stanziato dall'articolo 8, con riferimento alla quota delle risorse disponibili in quanto non richieste dalle regioni e province autonome entro il previsto termine del 30 giugno 2015. Si tratta in particolare dei commi da 13-ter a 13-quinquies dell'articolo 8 suddetto, che dispongono in favore della città metropolitana di Milano e delle province, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari rispettivamente a 50 ed a 30 milioni di euro prevedendo altresì, per il medesimo anno, un ulteriore contributo di 30 milioni alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.
Per la Regione Siciliana i commi 13-octies e 13-novies attribuiscono ad essa un contributo di 200 milioni di euro, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF; sempre con riferimento alla Regione in questione, inoltre, gli ulteriori commi 13-decies e 13-undecies recano disposizioni in tema di assegnazione di gettito Irpef che fanno riferimento alla disciplina sull'equilibrio finanziario della regione stabilita nell'articolo 11 del decreto-legge n.35 del 2013.
Una ultima disposizione a valere sulle suddette risorse concerne la Valle d'Aosta, di cui riduce per circa 60 milioni di euro l'obiettivo del Patto di stabilità interno della regione per il 2015, provvedendo inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato - con l'assunzione dei relativi oneri - nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.) a far data dal 1° gennaio 2011 corrispondendo a tal fine alla regione un contributo per il 2015 di circa 120 milioni.