Il sistema di reclutamento dei dirigenti pubblici è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (articoli 28 e 28-bis, e successive modificazioni), dal D.P.R. n. 272 del 2004 e dal D.P.R. n. 70 del 2013.
Ai sensi dell'art. 28 del testo unico in materia di lavoro nelle p.a. (D.Lgs. 165/2001) l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene:
Con il regolamento di delegificazione adottato nel 2013 (d.P.R. 70/2013) il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da parte delle singole amministrazioni e dirigenti scelti sulla base del corso-concorso della SNA, in precedenza pari al 70% nel primo caso e al 30% nel secondo caso, è stato portato al 50% (con incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso).
Nel rispetto dell'art. 28, co. 1, D.Lgs. 165/2001, la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente è stata definita con il regolamento di cui al d.P.R. 272/2004, come modificato da ultimo con d.P.R. 70/2013.
Concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni
Il regolamento stabilisce dunque che l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del 50% dei posti da ricoprire. Dei posti messi a concorso la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al 30% (art. 3).
Con la riforma del 2013 è stata introdotta nel concorso la valutazione dei titoli (art. 3, co. 2-bis) e con successivo DPCM 78/2018 sono stati stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. In ogni caso, il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.
La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente (art. 4). I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento del concorso, si prevede lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale (art. 5). Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.
I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, prima del conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, organizzato dalla SNA della durata massima di dodici mesi (art. 6). Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria ed a tempo pieno.
Per quanto riguarda i requisiti, l'art. 7 del d.P.R. 70/2013 prevede che al concorso per titoli ed esami, possono essere ammessi:
Corso-concorso selettivo bandito dalla SNA
Il regolamento prevede che per una percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SNA (art. 11).
Nel 2013 sono stati ridefiniti i requisiti per l'ammissione al corso-concorso (art. 7, D.P.R. 70/2013). In particolare, possono esservi ammessi:
Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale (art. 9). Al corso-concorso di formazione sono ammessi i candidati inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti disponibili, maggiorato del venti per cento (anziché del trenta, come fino al 2013).
Con le modifiche introdotte nel 2013, il periodo di formazione è stato ridotto da 18 mesi a 12 mesi comprensivo di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. Le modifiche consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla SNA e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi.
È stata soppressa la disposizione che prevedeva la sottoposizione dei candidati ad un esame-concorso finale al termine del periodo di formazione.
Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione, il cui importo è stabilito in 1.500 euro netti per gli allievi non dipendenti pubblici. Gli allievi già dipendenti pubblici conservano, invece, il trattamento economico fruito presso l'amministrazione di appartenenza.