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Temi dell'attività parlamentare

I provvedimenti di attuazione della Legge n. 124 del 2015
informazioni aggiornate a martedì, 4 luglio 2017

 Il processo attuativo della legge 124 del 2015 ha visto l'adozione di numerosi decreti legislativi vertenti su ampi e diversi settori dell'ordinamento, di cui la tabella allegata reca un elenco complessivo.

Le finalità della riforma, anche alla luce degli indirizzi espressi dall'OCSE e degli obiettivi di efficienza, semplificazione e trasparenza della p.a., sono state richiamate, tra gli altri, nel parere reso dal Consiglio di Stato su uno dei primi schemi di decreto trasmessi dal Governo.

Azione amministrativa

Un primo gruppo di provvedimenti ha riguardato una serie di interventi miranti a sostenere e modernizzazione l'attività amministrativa, in attuazione degli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 della legge delega.

In particolare, sono state revisionate le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'introduzione, tra l'altro, del freedom of information act (D.Lgs. 97/2016) e sono state apportate diverse modifiche al codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 179/2016).

Sul versante della semplificazione dei procedimenti amministrativi rileva l'adozione del D.P.R. 194/2016 e di due provvedimenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (D.Lgs. 126 e 222/2016).

Infine, si ricorda il riordino della conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016).

 

Organizzazione della pubblica amministrazione

Il nucleo centrale della riforma ha previsto deleghe legislative (di cui all'art. 8 della legge) incidenti su grande parte dell'organizzazione dell'amministrazione statale, quali la revisione del ruolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio, dell'organizzazione dei ministeri, delle agenzie governative, degli enti pubblici non economici, delle prefetture, delle Forze di polizia.

In sede di attuazione, molteplici interventi hanno riguardato il comparto sicurezza con il riordino delle funzioni delle forze di Polizia e l'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato (D.Lgs. 177/2016 e D.Lgs. 228/2017), la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (D.Lgs. 95/2017) e la riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco (D.Lgs. 97/2017).

Altri provvedimenti hanno riguardato le Autorità portuali (D.Lgs. 169/2016), il Comitato italiano paralimpico (D.Lgs. 98/2017) e il Documento unico di circolazione (D.Lgs. 98/2017).

 

Lavoro pubblico

 Anche il settore del pubblico impiego (artt. 16 e 17 della legge delega) è stato oggetto del processo di riforma, principalmente attraverso una ampia rivisitazione del testo unico del pubblico impiego ad opera del D.Lgs. 75/2017.

Coinvolti nella riforma anche specifici aspetti del lavoro pubblico quali la valutazione della performance (D.Lgs. 74/2017) e la regolamentazione del licenziamento disciplinare (D.Lgs. 116/2016).

Il riordino della dirigenza pubblica (oggetto dell'art. 11 della legge delega) ha trovato parziale attuazione con la riforma della dirigenza sanitaria (D.Lgs. 171/2016 e D.Lgs. 126/2017), mentre non è stato emanato il decreto relativo alla disciplina della dirigenza della Repubblica (trasmesso dal Governo alle Camere le quali hanno espresso il prescritto parere) a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa ma del semplice parere.

 Da parte del Governo sono state altresì adotate linee guida in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (direttiva del P.C.M. 1° giugno 2017, n. 3, in attuazione dell'art. 14 della legge delega).

 

Società a partecipazione pubblica

 La legge delega ha disposto due deleghe per l'adozione di altrettanti testi unici. La prima è stata attuata con l'adozione di un testo unico che raccoglie tutte le disposizioni in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 100/2017).

Non è stato emanato l'analogo testo unico dei servizi pubblici locali, a seguito della ricordata pronuncia della Corte costituzionale 251/2016.

 

Altri provvedimenti

Hanno completato  il quadro dell'attuazione della legge delega il riordino delle camere di commercio (D.Lgs. 219/2016), la riforma degli enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 218/2016), l'adozione del Codice di procedura della giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) e un intervento di semplificazione normativa attraverso la modifica o abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (D.Lgs. 10/2016).

 

I decreti correttivi

La legge di delega ha previsto che il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della riforma, ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

A seguito della sentenza n. 251 del 2016 e tenuto conto del parere reso dal Consiglio di Stato sono stati adottati alcuni decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti, già adottati, su cui era intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (società partecipate, dirigenza sanitaria, procedure di licenziamento disciplinare).



 Il processo attuativo della legge 124 del 2015 ha visto l'adozione di numerosi decreti legislativi vertenti su ampi e diversi settori dell'ordinamento, di cui la tabella allegata reca un elenco complessivo.

Le finalità della riforma, anche alla luce degli indirizzi espressi dall'OCSE e degli obiettivi di efficienza, semplificazione e trasparenza della p.a., sono state richiamate, tra gli altri, nel parere reso dal Consiglio di Stato su uno dei primi schemi di decreto trasmessi dal Governo.

Azione amministrativa

Un primo gruppo di provvedimenti ha riguardato una serie di interventi miranti a sostenere e modernizzazione l'attività amministrativa, in attuazione degli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 della legge delega.

In particolare, sono state revisionate le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'introduzione, tra l'altro, del freedom of information act (D.Lgs. 97/2016) e sono state apportate diverse modifiche al codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 179/2016).

Sul versante della semplificazione dei procedimenti amministrativi rileva l'adozione del D.P.R. 194/2016 e di due provvedimenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (D.Lgs. 126 e 222/2016).

Infine, si ricorda il riordino della conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016).

 

Organizzazione della pubblica amministrazione

Il nucleo centrale della riforma ha previsto deleghe legislative (di cui all'art. 8 della legge) incidenti su grande parte dell'organizzazione dell'amministrazione statale, quali la revisione del ruolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio, dell'organizzazione dei ministeri, delle agenzie governative, degli enti pubblici non economici, delle prefetture, delle Forze di polizia.

In sede di attuazione, molteplici interventi hanno riguardato il comparto sicurezza con il riordino delle funzioni delle forze di Polizia e l'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato (D.Lgs. 177/2016 e D.Lgs. 228/2017), la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (D.Lgs. 95/2017) e la riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco (D.Lgs. 97/2017).

Altri provvedimenti hanno riguardato le Autorità portuali (D.Lgs. 169/2016), il Comitato italiano paralimpico (D.Lgs. 98/2017) e il Documento unico di circolazione (D.Lgs. 98/2017).

 

Lavoro pubblico

 Anche il settore del pubblico impiego (artt. 16 e 17 della legge delega) è stato oggetto del processo di riforma, principalmente attraverso una ampia rivisitazione del testo unico del pubblico impiego ad opera del D.Lgs. 75/2017.

Coinvolti nella riforma anche specifici aspetti del lavoro pubblico quali la valutazione della performance (D.Lgs. 74/2017) e la regolamentazione del licenziamento disciplinare (D.Lgs. 116/2016).

Il riordino della dirigenza pubblica (oggetto dell'art. 11 della legge delega) ha trovato parziale attuazione con la riforma della dirigenza sanitaria (D.Lgs. 171/2016 e D.Lgs. 126/2017), mentre non è stato emanato il decreto relativo alla disciplina della dirigenza della Repubblica (trasmesso dal Governo alle Camere le quali hanno espresso il prescritto parere) a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa ma del semplice parere.

 Da parte del Governo sono state altresì adotate linee guida in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (direttiva del P.C.M. 1° giugno 2017, n. 3, in attuazione dell'art. 14 della legge delega).

 

Società a partecipazione pubblica

 La legge delega ha disposto due deleghe per l'adozione di altrettanti testi unici. La prima è stata attuata con l'adozione di un testo unico che raccoglie tutte le disposizioni in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 100/2017).

Non è stato emanato l'analogo testo unico dei servizi pubblici locali, a seguito della ricordata pronuncia della Corte costituzionale 251/2016.

 

Altri provvedimenti

Hanno completato  il quadro dell'attuazione della legge delega il riordino delle camere di commercio (D.Lgs. 219/2016), la riforma degli enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 218/2016), l'adozione del Codice di procedura della giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) e un intervento di semplificazione normativa attraverso la modifica o abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (D.Lgs. 10/2016).

 

I decreti correttivi

La legge di delega ha previsto che il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della riforma, ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

A seguito della sentenza n. 251 del 2016 e tenuto conto del parere reso dal Consiglio di Stato sono stati adottati alcuni decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti, già adottati, su cui era intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (società partecipate, dirigenza sanitaria, procedure di licenziamento disciplinare).