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Le disposizioni sulla disciplina e la trasparenza dei partiti politici: il testo approvato dalla Camera nella XVII legislatura
informazioni aggiornate a venerdì, 1 giugno 2018

Nel corso della XVII legislatura la Camera dei deputati è giunta all'approvazione, dopo un'ampia istruttoria parlamentare, di un testo riguardante la disciplina dei partiti politici con norme volte, in particolare, a favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. L'esame al Senato non si è concluso prima della fine della legislatura; alcune disposizioni sono state peraltro riprese nell'ambito della nuova disciplina elettorale definita dal Parlamento e sono entrate in vigore dal mese di novembre 2017.

Le disposizioni riprese dalla legge di riforma elettorale riguardano in particolare la possibilità, per i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche, di depositare, in alternativa allo statuto registrato, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. In caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza viene specificato che le liste sono ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

E' altresì confluita nella nuova legge elettorale la previsione della pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata "Elezioni trasparenti", del contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; dello statuto ovvero della dichiarazione di trasparenza; del programma elettorale; del liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Il testo approvato  dalla Camera richiamava il principio della trasparenza ed il metodo democratico  quale fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, con il riconoscimento del diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Venivano integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali. Era espressamente riconosciuto che - salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell'accordo associativo  - che ai partiti si applicassero le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l'uso della denominazione e del simbolo del partito.

Veniva ripresa e in parte modificata la disciplina sulle erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui - in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici. Era oggetto di disciplina l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 659/1981, di conseguenza abrogati); nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero non veniva reso possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta potevano essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito. Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni, in base al testo, erano comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; si prevedeva altresì che la Commissione garantisse a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).

Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduceva l'obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto. L'obbligo di presentare il rendiconto veniva limitato ai partiti che avessero un rappresentante eletto alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo. Inoltre, veniva integrato il sistema sanzionatorio in caso di violazioni agli obblighi di trasparenza dei bilanci, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in aggiunta alle riduzione dei benefici spettanti ai partiti. Veniva infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell'attività politica.

Nel corso della XVII legislatura la Camera dei deputati è giunta all'approvazione, dopo un'ampia istruttoria parlamentare, di un testo riguardante la disciplina dei partiti politici con norme volte, in particolare, a favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. L'esame al Senato non si è concluso prima della fine della legislatura; alcune disposizioni sono state peraltro riprese nell'ambito della nuova disciplina elettorale definita dal Parlamento e sono entrate in vigore dal mese di novembre 2017.

Le disposizioni riprese dalla legge di riforma elettorale riguardano in particolare la possibilità, per i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche, di depositare, in alternativa allo statuto registrato, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. In caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza viene specificato che le liste sono ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

E' altresì confluita nella nuova legge elettorale la previsione della pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata "Elezioni trasparenti", del contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; dello statuto ovvero della dichiarazione di trasparenza; del programma elettorale; del liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Il testo approvato  dalla Camera richiamava il principio della trasparenza ed il metodo democratico  quale fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, con il riconoscimento del diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Venivano integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali. Era espressamente riconosciuto che - salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell'accordo associativo  - che ai partiti si applicassero le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l'uso della denominazione e del simbolo del partito.

Veniva ripresa e in parte modificata la disciplina sulle erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui - in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici. Era oggetto di disciplina l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 659/1981, di conseguenza abrogati); nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero non veniva reso possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta potevano essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito. Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni, in base al testo, erano comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; si prevedeva altresì che la Commissione garantisse a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).

Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduceva l'obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto. L'obbligo di presentare il rendiconto veniva limitato ai partiti che avessero un rappresentante eletto alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo. Inoltre, veniva integrato il sistema sanzionatorio in caso di violazioni agli obblighi di trasparenza dei bilanci, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in aggiunta alle riduzione dei benefici spettanti ai partiti. Veniva infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell'attività politica.