Gli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 75/2017 intervengono in materia di responsabilità disciplinare nel pubblico impiego, attraverso la modifica degli articoli da 55 a 55-sexies del D.Lgs. 165/2001.
Più specificamente:
- si prevede, per quanto riguarda i soggetti titolari del potere disciplinare, per le infrazioni di minore gravità (per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale), che la competenza spetti al responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio e secondo le procedure stabilite dal contratto collettivo. Per le restanti infrazioni, punite con sanzioni diverse dal mero rimprovero verbale, la competenza spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che ciascuna amministrazione deve individuare secondo il proprio ordinamento, ferma restando la possibilità, previa convenzione, di provvedere alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio da parte di più amministrazioni;
- si avvia il procedimento disciplinare, di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (al di fuori dei casi di licenziamento senza preavviso, di cui all'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter) con la segnalazione, da parte del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio, da effettuare "immediatamente" e comunque entro 10 giorni, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbiamo avuto conoscenza. L'ufficio per i procedimenti disciplinari provvede "con immediatezza" e comunque non oltre 30 giorni (decorrenti dalla segnalazione o dal momento in cui ha comunque avuto conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare), alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione (con un preavviso di almeno 20 giorni) dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il procedimento disciplinare deve concludersi, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito. Vengono inoltre ridefinite (senza significative novità sostanziali) le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare in caso di trasferimento del dipendente e le modalità di comunicazione tra amministrazione dipendente;
- riguardo l'effettivitàdel procedimento disciplinare, si prevede che i vizi del procedimento disciplinare (ossia la violazione dei termini e delle disposizioni che lo disciplinano), ferma l'eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività (con ciò prevedendo di fatto la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori;
- si dispone la nullità delle disposizioni di regolamento o interne (comunque qualificate), nonché delle clausole contrattuali, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati per legge o che comunque aggravino il procedimento disciplinare;
- la possibilità (da parte dell'amministrazione) di riaprire il procedimento disciplinare, nel caso in cui la sanzione disciplinare (incluso licenziamento) sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, rinnovando la contestazione degli addebiti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
- si introduce una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ausiliario (ATA), stabilendo che nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura si svolge secondo le norme stabilite dal contratto collettivo. Nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si proceda per infrazioni punite con sanzioni più gravi, si procede invece dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari;