Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 537-542) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda determinati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine ora prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162 del 2019 convertito dalla legge 8 del 2020), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 (GU n. 212 del 10-9-2019).
In particolare il comma 539 della legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dalla legge bilancio 2020, art. 1, co. 465, L. n. 160/2019), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto, si stabiliscono norme di coordinamento con la normativa vigente, quali (comma 541) il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura - relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi: