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Riconoscimento dell'equivalenza di titoli relativi a professioni sanitarie
informazioni aggiornate a martedì, 1 settembre 2020
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, il D.L. 18 del 17 febbraio 2020 , a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha previsto all'articolo 13, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).
Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi previste. Tali interventi consentono, rispettivamente, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza (articolo 1) e l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile (articolo 2).
Considerata l'emergenza da COVID-19, inoltre, l'articolo 33-bis del DL. n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della salute per stabilire le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste a chi detiene la qualifica di educatore socio-pedagogico ed esercita nell'ambito dei servizi e dei presidi socio-sanitari.

Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 537-542) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda determinati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine ora prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162 del 2019 convertito dalla legge 8 del 2020), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 (GU n. 212 del 10-9-2019)

In particolare il comma 539 della legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dalla legge bilancio 2020, art. 1, co. 465, L. n. 160/2019), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto, si stabiliscono norme di coordinamento con la normativa vigente, quali (comma 541) il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura - relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

La ratio della norma appare quella di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018  che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:
  • le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
  • dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
  • terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell'età evolutiva.

Tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

  • mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l'equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l'attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all'area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell'equivalenza;
  • aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all'esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, il D.L. 18 del 17 febbraio 2020 , a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha previsto all'articolo 13, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).
Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi previste. Tali interventi consentono, rispettivamente, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza (articolo 1) e l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile (articolo 2).
Considerata l'emergenza da COVID-19, inoltre, l'articolo 33-bis del DL. n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della salute per stabilire le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste a chi detiene la qualifica di educatore socio-pedagogico ed esercita nell'ambito dei servizi e dei presidi socio-sanitari.

Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 537-542) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda determinati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine ora prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162 del 2019 convertito dalla legge 8 del 2020), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 (GU n. 212 del 10-9-2019)

In particolare il comma 539 della legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dalla legge bilancio 2020, art. 1, co. 465, L. n. 160/2019), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto, si stabiliscono norme di coordinamento con la normativa vigente, quali (comma 541) il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura - relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

La ratio della norma appare quella di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018  che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:
  • le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
  • dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
  • terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell'età evolutiva.

Tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

  • mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l'equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l'attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all'area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell'equivalenza;
  • aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all'esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.