MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Royalties per la produzione di idrocarburi
informazioni aggiornate a venerdì, 11 febbraio 2022

Le royalties sono il compenso riconosciuto al proprietario di un bene come corrispettivo della concessione di utilizzare commercialmente il bene stesso. Infatti, ai sensi dell'articolo 826 del Codice civile, i giacimenti di idrocarburi presenti nel territorio nazionale, siano essi situati su terraferma che in mare, sono patrimonio indisponibile dello Stato Italiano che, tuttavia, non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro utilizzo, ma rilascia a tali fini concessioni in favore di società di diritto privato.

In Italia, le imprese private che, in dipendenza dell'attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (royalties) allo Stato, alle Regioni e ai Comuni interessati: ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996, le royalties sono dunque un'aliquota del prodotto della coltivazione.

Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio e del gas. Per quanto riguarda il gas, l'apprezzamento non può essere inferiore a quello definito dall'ARERA per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/GJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di produzione  (cfr., da ultimo, Comunicato Ministeriale 19 aprile 2021).

L'articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996 prevede, inoltre, un'articolata disciplina delle esenzioni. Ai concessionari sono riconosciute delle "quote esenti" nel senso che, per le concessioni che producono quantità inferiori a tali quote, non sono effettuati pagamenti - e delle "riduzioni sul valore unitario dell'aliquota", per tenere conto degli oneri gravanti dall'avvio dei prodotti dai pozzi al consumo.

Sulla materia è intervenuta, la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 736 e 737 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha novellato l'articolo 19 del D.Lgs 25/1996, al fine di limitare la fruibilità delle predette esenzioni rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. 

La legge di bilancio ha stabilito, in particolare, che a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono esentati dal versamento delle royalties i concessionari con una produzione annuale di gas inferiore o pari a 10 milioni di Sm3 in terraferma e 30 milioni di Sm3 in mare.

Dunque, ogni concessione di coltivazione con volumi di produzione di gas superiori alle predette soglie  è soggetta al pagamento delle royalties per l'intera produzione annuale di gas secondo le aliquote vigenti riportate nella tabella che segue.

Tutte le concessioni di coltivazione con produzione di olio greggio sono soggette al pagamento delle royalties per l'intera produzione annuale di olio secondo le aliquote riportate nella tabella che segue (tratta dal sito istituzionale del MISE).

Ubicazione concessione
Minerale prodotto
Aliquota royalty (a) (b)
Fondo sviluppo economico e social card (c) 
Aliquota ambiente e sicurezza (d)
Terra
Gas
0,07
0,03
 
Olio
0,07
0,03
 
Mare
Gas
0,07
 
0,03
Olio
0,04
 
0,03

Quanto alla destinazione delle aliquote royalties, la legge di bilancio 2020 ha disposto che - per le concessioni di coltivazione con una produzione di gas superiore alle predette soglie esenti, nonché per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare - relativamente al triennio 2020-2022, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è versato per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato

Dunque, la destinazione del gettito derivante dalle aliquote di produzione è così riassumibile:

(a) Aliquota del 7% per produzioni in terraferma

Gas
 fino a 25 milioni di Sm3
oltre i 25 milioni di Sm3
Note
Stato 100%
Stato 30% (*)
Regione 55%
Comuni 15%
(*) A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le concessioni ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario incluse nel Mezzogiorno, l'aliquota destinata allo Stato è direttamente corrisposta alla Regione - art.20, comma 1-bis, decreto legislativo n.625/1996
Olio
Per quantitativi fino a 20.000 tonnellate
Per quantitativi oltre le 20.000 tonnellate
 
Stato 100%
Stato 30% (*)
Regione 55%
Comuni 15%

(b) Aliquote del 4% (olio) e del 7% (gas) per produzioni in mare

 
Piattaforma continentale
Mare territoriale
Gas
Stato 100%
Per quantitativi fino a 80 milioni di Sm3
Per quantitativi oltre gli 80 milioni di Sm3
Stato 100%
Stato 45%
Regione 55%
Olio
Stato 100%
Per quantitativi fino a 50.000 tonnellate
Per quantitativi oltre le 50.000 tonnellate
Stato 100%
Stato 45%
Regione 55%

(Fonte MISE)

(c) Aliquote del 3% per produzioni derivanti da concessioni e ottenute con pozzi in terraferma. Versate interamente allo Stato per alimentare il fondo destinato a misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card.

(d) Aliquote del 3% per produzioni derivanti da concessioni in mare. Versate interamente allo Stato e destinate per il 50% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e per il restante 50% al Ministero dello sviluppo economico per assicurare il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

Si rinvia al sito istituzionale del MISE, che indica i proventi delle royalties applicate alle produzioni idrocarburi degli anni 2020 e 2019.

Le royalties sono il compenso riconosciuto al proprietario di un bene come corrispettivo della concessione di utilizzare commercialmente il bene stesso. Infatti, ai sensi dell'articolo 826 del Codice civile, i giacimenti di idrocarburi presenti nel territorio nazionale, siano essi situati su terraferma che in mare, sono patrimonio indisponibile dello Stato Italiano che, tuttavia, non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro utilizzo, ma rilascia a tali fini concessioni in favore di società di diritto privato.

In Italia, le imprese private che, in dipendenza dell'attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (royalties) allo Stato, alle Regioni e ai Comuni interessati: ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996, le royalties sono dunque un'aliquota del prodotto della coltivazione.

Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio e del gas. Per quanto riguarda il gas, l'apprezzamento non può essere inferiore a quello definito dall'ARERA per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/GJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di produzione  (cfr., da ultimo, Comunicato Ministeriale 19 aprile 2021).

L'articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996 prevede, inoltre, un'articolata disciplina delle esenzioni. Ai concessionari sono riconosciute delle "quote esenti" nel senso che, per le concessioni che producono quantità inferiori a tali quote, non sono effettuati pagamenti - e delle "riduzioni sul valore unitario dell'aliquota", per tenere conto degli oneri gravanti dall'avvio dei prodotti dai pozzi al consumo.

Sulla materia è intervenuta, la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 736 e 737 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha novellato l'articolo 19 del D.Lgs 25/1996, al fine di limitare la fruibilità delle predette esenzioni rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. 

La legge di bilancio ha stabilito, in particolare, che a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono esentati dal versamento delle royalties i concessionari con una produzione annuale di gas inferiore o pari a 10 milioni di Sm3 in terraferma e 30 milioni di Sm3 in mare.

Dunque, ogni concessione di coltivazione con volumi di produzione di gas superiori alle predette soglie  è soggetta al pagamento delle royalties per l'intera produzione annuale di gas secondo le aliquote vigenti riportate nella tabella che segue.

Tutte le concessioni di coltivazione con produzione di olio greggio sono soggette al pagamento delle royalties per l'intera produzione annuale di olio secondo le aliquote riportate nella tabella che segue (tratta dal sito istituzionale del MISE).

Ubicazione concessione
Minerale prodotto
Aliquota royalty (a) (b)
Fondo sviluppo economico e social card (c) 
Aliquota ambiente e sicurezza (d)
Terra
Gas
0,07
0,03
 
Olio
0,07
0,03
 
Mare
Gas
0,07
 
0,03
Olio
0,04
 
0,03

Quanto alla destinazione delle aliquote royalties, la legge di bilancio 2020 ha disposto che - per le concessioni di coltivazione con una produzione di gas superiore alle predette soglie esenti, nonché per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare - relativamente al triennio 2020-2022, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è versato per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato

Dunque, la destinazione del gettito derivante dalle aliquote di produzione è così riassumibile:

(a) Aliquota del 7% per produzioni in terraferma

Gas
 fino a 25 milioni di Sm3
oltre i 25 milioni di Sm3
Note
Stato 100%
Stato 30% (*)
Regione 55%
Comuni 15%
(*) A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le concessioni ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario incluse nel Mezzogiorno, l'aliquota destinata allo Stato è direttamente corrisposta alla Regione - art.20, comma 1-bis, decreto legislativo n.625/1996
Olio
Per quantitativi fino a 20.000 tonnellate
Per quantitativi oltre le 20.000 tonnellate
 
Stato 100%
Stato 30% (*)
Regione 55%
Comuni 15%

(b) Aliquote del 4% (olio) e del 7% (gas) per produzioni in mare

 
Piattaforma continentale
Mare territoriale
Gas
Stato 100%
Per quantitativi fino a 80 milioni di Sm3
Per quantitativi oltre gli 80 milioni di Sm3
Stato 100%
Stato 45%
Regione 55%
Olio
Stato 100%
Per quantitativi fino a 50.000 tonnellate
Per quantitativi oltre le 50.000 tonnellate
Stato 100%
Stato 45%
Regione 55%

(Fonte MISE)

(c) Aliquote del 3% per produzioni derivanti da concessioni e ottenute con pozzi in terraferma. Versate interamente allo Stato per alimentare il fondo destinato a misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card.

(d) Aliquote del 3% per produzioni derivanti da concessioni in mare. Versate interamente allo Stato e destinate per il 50% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e per il restante 50% al Ministero dello sviluppo economico per assicurare il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

Si rinvia al sito istituzionale del MISE, che indica i proventi delle royalties applicate alle produzioni idrocarburi degli anni 2020 e 2019.