Ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, le dichiarazioni patrimoniali e dei redditi e quelle concernenti le spese sostenute per la propaganda elettorale dei deputati sono riportate in un apposito bollettino cartaceo pubblicato, con cadenza annuale, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera e messo a disposizione dei cittadini elettori presso gli uffici della Camera.
L'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ha inoltre previsto la pubblicità o evidenza obbligatoria nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano dei dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei membri del Parlamento, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nelle forme e nei termini di cui alla legge n. 441 del 1982, corredati con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 3.000 euro annui, nonché con l'indicazione degli eventuali contributi ricevuti a titolo di liberalità di singolo importo superiore a 500 euro. In ottemperanza a tale disposizione di legge, nelle pagine personali di ciascun deputato sul sito internet della Camera, è pubblicata la relativa documentazione patrimoniale e di reddito, nonché la documentazione ulteriore che taluni deputati hanno chiesto di rendere pubblica all'inizio della legislatura sottoscrivendo un'apposita liberatoria.