Camera dei deputati

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Il Regolamento della Camera

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
  • Art. 51
    1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).
    2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da tre deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (**).
    3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.


    (*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.
    (**) Comma modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

    Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA