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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo IV: Misure flessibili di assunzione o di impiego presso la Camera
  • Art. 93

    (Applicazioni, comandi e distacchi. Contratti di collaborazione a tempo determinato)

    1. L'Amministrazione, per specifiche esigenze di funzionamento, può utilizzare le seguenti forme flessibili di impiego o di assunzione:
      • a) applicazioni, comandi o distacchi temporanei, presso la Camera, di dipendenti di amministrazioni pubbliche italiane, nonché delle amministrazioni dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali e di Parlamenti di singoli Paesi, aventi particolari professionalità di carattere tecnico-specialistico non previste dall'ordinamento interno con riferimento al personale di ruolo; il personale impiegato con tali modalità non può eccedere complessivamente il numero di dieci unità;
      • b) contratti di collaborazione a tempo determinato, ove le specifiche esigenze di funzionamento richiedano il ricorso a professionalità di carattere tecnico-specialistico non previste dall'ordinamento interno con riferimento al personale di ruolo; il personale assunto con tale modalità non può eccedere complessivamente il numero di dieci unità.