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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 58

    (Verifiche di professionalità per segretari parlamentari di secondo livello, segretari parlamentari di elaborazione dati di secondo livello, assistenti parlamentari di secondo livello e collaboratori tecnici) (55)

    1. La verifica di incremento di professionalità per i segretari parlamentari di secondo livello e i segretari parlamentari di elaborazione dati di secondo livello ha ad oggetto le risultanze di un elaborato redatto al termine della partecipazione a un corso di aggiornamento professionale indetto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b). La verifica si conclude con un giudizio di idoneità senza graduatoria, che tiene conto del rapporto di valutazione di cui all'articolo 59 sull'attività svolta dal candidato, espresso dalla commissione di cui all'articolo 57, comma 9.
    2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 ha luogo la verifica di incremento di professionalità per gli assistenti parlamentari di secondo livello e per i collaboratori tecnici.
    Note:

    (55)Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'articolo 12 del Sistema di valutazione dei dipendenti della Camera dei deputati, allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022. Con riferimento agli istituti per la cui applicazione è richiesto il superamento della verifica di professionalità, fermo restando quanto previsto dal sistema di valutazione, il predetto requisito si intende sostituito dall'anzianità già prescritta per poter sostenere la verifica stessa.