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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 30 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La Marca, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Sereni, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 giugno 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CIRIELLI: «Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio» (4568);
   ABRIGNANI: «Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e altre disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche» (4569);
   VARGIU ed altri: «Disposizioni concernenti la sepoltura dei feti umani» (4570).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'INCECCO ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (1013) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fusilli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  CASO ed altri: «Disciplina del procedimento di formazione degli atti normativi del Governo» (4190) Parere delle Commissioni V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  CRIVELLARI: «Disposizioni per il contrasto dei fenomeni dell'erosione costiera e della subsidenza, il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale dei territori dei comuni del Delta del Po veneto e di Chioggia» (4549) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):
  CRIVELLARI: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di esenzione dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico per gli impianti di alcuni enti di bonifica» (4538) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  CRIMÌ ed altri: «Affidamento della produzione di vaccini allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze» (4537) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018 (COM(2017) 270 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Piano d'azione europeo « One Health» contro la resistenza antimicrobica (COM(2017) 339 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione di sintesi (SWD(2017) 240 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2016 (COM(2017) 345 final), corredata dai relativi allegati concernenti la rassegna delle azioni impegnate nel 2016 (COM(2017) 345 final – Annex 1) e le azioni di Pericle 2020 impegnate nell'ambito di bilanci precedenti ma attuate nel 2016 (COM(2016) 345 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'Unione europea (COM(2017) 358 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 358 final – Annex 1), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in merito all'attivazione dei fondi previsti dal «patto per la Puglia», con particolare riferimento a quelli stanziati per l'ammodernamento della cosiddetta metropolitana di superficie – 2-01851

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nel «patto per la Puglia» sono previsti interventi, per l'importo complessivo di euro 2.071.500.000, per i quali, con riferimento alla delibera del Cipe n.  26 del 2016, è dichiarata la immediata disponibilità;
   le modalità di erogazione dei fondi, in relazione ad ognuno degli interventi previsti, è dettagliatamente disciplinata e si prevede l'immediata anticipazione del 10 per cento dell'importo, previo inserimento degli interventi medesimi nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
   fra i progetti è inserito quello della cosiddetta «metropolitana di superficie» (elettrificazione della linea sino al comune di Gagliano e messa in sicurezza dei passaggi a livello), per l'importo di euro 130.000.000;
   ancora di recente, si è verificato un (nuovo) incidente ferroviario che solo per circostanze fortunate non ha avuto conseguenze gravissime e, fra le cause dell'incidente medesimo, è senz'altro da considerare lo stato della infrastruttura ferroviaria –:
   visto quanto esposto in premessa, se sia vero che l'intervento anzi indicato non è ancora stato attivato e, in caso di risposta affermativa, quali siano le ragioni che, nel più vasto contesto del «patto per la Puglia», ne hanno impedito l'attivazione.
(2-01851) «Massa, Amato, Bargero, Basso, Benamati, Borghi, Brandolin, Bratti, Covello, De Menech, Dell'Aringa, Di Lello, D'Ottavio, Ermini, Fabbri, Ferrari, Ferro, Fiorio, Fragomeli, Fusilli, Ginoble, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marantelli, Marchi, Mazzoli, Misiani, Montroni, Morani, Andrea Romano, Sani, Giovanna Sanna, Sgambato, Simoni, Tullo, Valeria Valente, Ventricelli, Verini, Capone».


Chiarimenti in merito all'applicazione del limite retributivo di cui alla legge n. 198 del 2016 ai contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche in favore della Rai – 2-01849

B)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   il 14 giugno 2017 il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato la delibera riguardante il «Piano organico di criteri e parametri per l'individuazione e la remunerazione dei contratti con prestazioni di natura artistica», che, anziché applicare quanto stabilito dalla legge n. 198 del 2016, individua criteri da adottarsi per la definizione di prestazioni per le quali sia possibile il superamento del limite retributivo dei 240.000 euro annui;
   il piano ha sostanzialmente recepito le indicazioni contenute nel parere dell'Avvocatura dello Stato, in merito all'interpretazione della legge n. 198 del 2016, sull'applicabilità del limite di 240.000 euro annui alle collaborazioni artistiche della Rai che propenderebbe per la tesi che non include, nel periodo di applicazione del suddetto limite, i contratti caratterizzati da prestazioni di natura artistica e che viene argomentata con espressioni perplesse e dubbiose;
   si sostiene, innanzitutto, che la clausola, contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, di esclusione delle prestazioni artistiche dall'ambito applicativo del tetto alle retribuzioni pubbliche continui ad operare, in quanto mai abrogato (né espressamente, né tacitamente). È evidente come tale tesi non possa essere condivisa;
   è infatti irragionevole fare riferimento al contenuto della legge n. 244 del 2007; nel frattempo, sono passati 10 anni e il legislatore è intervenuto ancora, in quattro occasioni diverse: con la legge n. 69 del 2009, il decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto ministeriale n. 166 del 2013 e la legge n. 189 del 2016, regolando la medesima materia dei limiti alle retribuzioni erogabili dalle pubbliche amministrazioni o dalle società pubbliche, disciplinandone presupposti applicativi, contenuti, effetti e limitazioni, senza mai prevedere alcuna eccezione circa l'applicabilità del tetto ai compensi delle star;
   a fronte di un'eccezione prevista in una legge del 2007 e in difetto del richiamo di quella deroga nei provvedimenti normativi che sono successivamente intervenuti a regolare la fattispecie, appare davvero difficile sostenere che non si sia prodotto un effetto di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi;
   l'Avvocatura dello Stato sostiene, inoltre, che in ogni caso il personale artistico non può essere ascritto alla categoria dei «collaboratori», ma, a tal proposito, basta osservare che la nozione di collaboratore dev'essere intesa come riferita a tutti i soggetti che svolgono una prestazione lavorativa in favore di un'amministrazione o di una società;
   non sembra convincente nemmeno l'argomento cosiddetto sistematico, fondato sul regime concorrenziale nel quale deve operare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e che resterebbe fortemente compromesso dall'applicabilità del «tetto» anche agli artisti;
   con interpellanza urgente n. 2-01777, discussa in data 27 aprile 2017, il sottoscritto ha chiesto al Governo se ritenesse opportuno assumere iniziative per chiarire definitivamente che il tetto alle retribuzioni pubbliche deve intendersi applicabile anche ai titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche in favore della Rai, e se intendesse, nell'ambito della propria facoltà di iniziativa legislativa, proporre una deroga specifica alla predetta limitazione;
   il Sottosegretario Giacomelli ha risposto sostenendo che la norma prevista nella legge n. 198 del 2016 «non include in alcun modo le prestazioni artistiche all'interno del limite ai compensi», sostenendo che «il Governo non condividerebbe una iniziativa assunta dai parlamentari o forze politiche che, al contrario, modificasse l'assetto normativo attuale»;
   la Corte di Cassazione (sezioni unite civili n. 27092 del 22 dicembre 2009) ha affermato che alla Rai va riconosciuta «la natura sostanziale di ente assimilabile a un'amministrazione pubblica nonostante l'abito formale che riveste la società per azioni; (...) ne discende la qualificabilità come erariale del danno cagionato dai suoi agenti, nonché da quelli degli enti pubblici azionisti, con conseguente loro assoggettabilità all'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile»;
   l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della Rai della citata delibera potrebbe prefigurare, a giudizio dell'interpellante, una responsabilità per danno erariale dei consiglieri stessi, considerato che, come stabilito dall'articolo 49-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, l'amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione della Rai «sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali»;
   il 23 giugno 2017 il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato la delibera con cui è stato rinnovato il contratto in esclusiva per quattro anni al conduttore Fabio Fazio che, come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, ammonterebbe a circa 11,2 milioni di euro, ovvero 2,8 milioni annui, mentre quello precedente era di 1,8 milioni di euro annui;
   il contratto in questione, che ha conosciuto un vertiginoso aumento rispetto al precedente, è da considerarsi, ad avviso dell'interpellante, contra legem poiché il Consiglio di amministrazione della Rai ha palesemente violato quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 198 del 2016 sul limite retributivo di 240.000 euro annui da applicare ai contratti di collaborazione e di natura artistica;
   con l'approvazione della delibera citata il Consiglio di amministrazione della Rai, secondo l'interpellante, ha altresì violato la delibera precedente, adottata il 4 giugno 2017, attraverso la quale è stata prevista una riduzione dei compensi in misura almeno pari al 10 per cento che, senza alcuna ragione, fissa un limite dei compensi delle «star» difforme rispetto a quanto stabilito dalla summenzionata disposizione di legge;
   ad avviso dell'interpellante, oltre alla violazione di legge si ravvisa una evidente lesione del principio di trasparenza, poiché entrambe le delibere non risultano pubblicate né pervenute ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, principale organo di controllo del Parlamento sulla tv di Stato –:
   se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Governo non ravvisi, per ogni eventuale profilo di responsabilità, la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge n. 198 del 2016, in merito all'applicazione del limite retributivo di 240.000 euro annui ai contratti di collaborazione e di natura artistica, nonché la lesione di un principio generale di trasparenza in merito alla mancata pubblicazione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione della Rai.
(2-01849)
(Nuova formulazione) «Brunetta».


Iniziative, anche di carattere normativo, volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione, alla luce del principio della parità di genere, nell'ambito dello sport professionistico – 2-01859

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per lo sport, per sapere – premesso che:
   l'articolo 3 della Costituzione italiana garantisce e tutela il principio di uguaglianza, prevedendo, in primo luogo, che lo Stato e le sue Istituzioni si facciano carico di assicurare l'effettiva rimozione di ogni forma di discriminazione, anche in ambito sportivo, attraverso un'equiparazione di trattamento nelle discipline sportive professionistiche;
   l'ordinamento italiano, tuttavia, non prevede una disciplina organica adeguatamente strutturata per le attività sportive professionistiche praticate dagli atleti di entrambi i sessi, dal momento che oggi si definisce, di fatto, professionistica esclusivamente l'attività agonistica svolta dagli atleti di sesso maschile, generando in tal modo un evidente squilibrio nella parità di genere;
   le federazioni sportive nazionali hanno riconosciuto, infatti, come professionistiche solo sei discipline sportive su sessanta, le quali, a oggi, si sono ridotte solamente a quattro, il calcio, il golf, il basket e il ciclismo, e tutte esclusivamente afferenti al solo settore maschile;
   la legge 23 marzo 1981, n.  91, concernente «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» è l'unico provvedimento che regola attualmente il professionismo sportivo; con tale normativa si interviene per garantire e tutelare i lavoratori in ambito sportivo, la quale, tuttavia, non assicurando direttamente le tutele per tutti gli atleti, ha generato una serie di inevitabili criticità e disparità di trattamento tra uomini e donne anche sul piano retributivo;
   in particolare, l'articolo 2 della legge ha demandato al Coni e alle federazioni sportive la definizione di professionismo sportivo, distinguendola dall'attività dilettantistica, determinando tuttavia un profondo elemento discriminatorio che nel corso degli anni ha penalizzato le donne che praticano sport in maniera professionistica;
   le discriminazioni di genere sono causate, secondo gli interpellanti, non dalla diretta attuazione dall'articolo richiamato, ma dal conseguente inadempimento del Coni e delle federazioni in relazione alla necessità di definire il settore professionistico per gli atleti di entrambi i sessi;
   lo stesso orientamento si ritrova anche il decreto legislativo 23 luglio 1999, n.  242, concernente il «Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI», che ha ridimensionato il potere delle federazioni devolvendo al Coni il compito di fissare i criteri della distinzione tra sportivo professionista e sportivo dilettante;
   il quadro attuale che ne deriva è quello per cui le atlete italiane che fanno dello sport il loro lavoro sono penalizzate e costrette a gareggiare da sportive dilettanti, dal momento che, in assenza di un quadro giuridico definito, nessuna federazione permette loro di accedere all'attività professionistica, anche nei casi in cui le stesse federazioni abbiano riconosciuto per i colleghi di sesso maschile la qualifica di atleta professionista;
   negli ultimi anni sono state promosse petizioni e avviate campagne di sensibilizzazione, ma i titolari della potestà normativa non hanno comunque inteso provvedere ad eliminare tale difformità;
   la principale conseguenza della mancata applicazione della qualifica di atleta professionista determina per le donne pesanti ricadute in termini di assenza di tutele fondamentali, tra le quali quelle previdenziali, e la mancanza di trattamenti salariali adeguati all'effettiva attività svolta;
   nello specifico, le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi o altre tutele per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro; inoltre, in alcuni casi, al verificarsi di infortuni, le spese di cura e di riabilitazione sono a carico delle stesse;
   per ovviare a queste evidenti discriminazioni e per ricevere delle tutele, molte atlete entrano a far parte delle Forze armate o di un corpo di polizia; alle Olimpiadi di Londra 2012, ad esempio, su 290 atleti, 194 erano anche dipendenti statali: 29 arrivavano dall'Aeronautica militare, 9 dalla Marina, 25 dall'Esercito, 31 dalla Polizia, 22 dai Carabinieri, 18 dalla Polizia penitenziaria, 18 dalla Guardia forestale, 41 dalla Guardia di Finanza, 1 dai Vigili del fuoco;
   l'attuale assetto dello sport professionistico in Italia, pertanto, costituisce un'inaccettabile e preoccupante situazione che necessita un'urgente regolamentazione, anche in riferimento alle citate tutele costituzionali che imporrebbero l'urgente rimozione delle condizioni discriminatorie tra i lavoratori di sesso diverso;
   risulta indispensabile, a distanza di 34 anni dall'entrata in vigore della legge del 23 marzo 1981, n.  91, che il Coni e le federazioni individuino la definizione stessa di professionista sportivo per gli atleti di entrambi i sessi, condizione necessaria ai fini dell'applicabilità delle garanzie previste dalla stessa legge –:
   se non ritenga opportuno, nei limiti delle sue competenze, assumere iniziative volte al superamento del quadro normativo che attualmente registra la non piena attuazione della disciplina in materia di attività sportive professionistiche, fornendo ogni utile chiarimento sulle motivazioni che hanno determinato la mancata estensione della disciplina professionistica anche al mondo sportivo femminile da parte delle federazioni che hanno inteso regolamentare la stessa limitatamente agli atleti di sesso maschile.
(2-01859) «Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca».


Adempimenti volti a procedere al bando dei concorsi per l'assunzione di personale destinato all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo – 2-01827

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   la legge 11 agosto 2014, n. 125, di riforma del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo ha profondamente rinnovato la disciplina di settore, superando l'impostazione precedente, che risaliva al 1987, ed assicurando nuovi strumenti gestionali e di finanziamento che disegnano un quadro più organico e funzionale della cooperazione italiana, in cui tutti i soggetti di cooperazione vedano riconosciuto il loro ruolo specifico;
   con la riforma del sistema di cooperazione è stata istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), con autonomia di bilancio e di organizzazione, che costituisce una struttura specializzata per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, sotto la responsabilità politica e il controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   l'AICS, dotata di personalità giuridica, è chiamata ad operare sotto la vigilanza del Ministro, in attuazione degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione. L'Agenzia è entrata in funzione il 1o gennaio 2016 dando attuazione alle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;
   il riassetto normativo di settore e l'istituzione dell'AICS intervengono in un periodo caratterizzato dall'aumento progressivo delle risorse finanziarie destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Si tratta di una tendenza avviata a partire dal 2012 e destinata a durare, stando agli impegni assunti a livello internazionale, e confermati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016- 2018, anche nei prossimi anni. Come previsto dalla legge, il documento di economia e finanza 2017 contiene un focus specifico dedicato all'andamento dell'APS. Le stime relative ai dati del 2016 indicano una spesa complessiva pari allo 0,26 per cento del reddito nazionale lordo (RNL). Il documento ribadisce l'impegno del Governo a perseguire il riallineamento graduale dell'Italia agli standard internazionali, migliorando al contempo la qualità e l'efficacia della cooperazione. L'obiettivo è di arrivare fino ad uno 0,30 per cento del reddito nazionale nel 2020, contribuendo in questo modo anche agli obiettivi definiti nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
   in coerenza con tali indirizzi e obiettivi, le manovre di bilancio 2016 e 2017 hanno previsto un aumento sensibile degli stanziamenti per iniziative di cooperazione allo sviluppo gestite dall'AICS; nell'esercizio 2017, l'AICS è stata opportunamente inclusa anche tra i soggetti attuatori degli interventi da finanziare con il nuovo fondo per l'Africa per un totale di 200 milioni di euro, che si aggiungono ai 400 milioni di euro assegnati all'AICS per rafforzare i programmi di cooperazione e, in particolare, il canale bilaterale;
   questa significativa tendenza per il rafforzamento degli aiuti allo sviluppo, in termini di disponibilità finanziaria, pone tuttavia l'ineluttabile esigenza che l'Agenzia sia dotata delle risorse umane necessarie ed adeguate per poter gestire fondi in aumento;
   considerate le specificità del settore della cooperazione allo sviluppo, che richiedono al contempo competenze tecniche e linguistiche da spendere in un perimetro internazionale in costante evoluzione, è auspicabile che la nuova Agenzia sia al più presto dotata di un corpo di esperti tecnici guidati da dirigenti tecnici;
   con tale finalità, attraverso un emendamento al disegno di legge di bilancio 2017, la Camera dei deputati ha incluso l'AICS tra gli enti destinatari del «Fondo per il pubblico impiego», con un incremento del fondo di 800 mila euro per il 2017 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che consente all'AICS di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato almeno 60 unità di personale tecnico e amministrativo;
   a distanza di sei mesi dall'approvazione della disposizione citata, la situazione di insufficienza strutturale dell'AICS permane, poiché si è ancora in attesa dell'emanazione relativi decreti d'attuazione della disposizione summenzionata, indispensabili per la pubblicazione del bando di concorso;
   il completamento dell'organico tecnico dell'AICS ha carattere di urgenza; ad esso si aggiunge, tuttavia, anche la necessità di un rafforzamento dell'organico dirigenziale per assicurare la piena operatività dell'Agenzia; al momento, infatti, i due incarichi dirigenziali di prima fascia previsti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge n.  125 del 2014, nell'organico non sono coperti, mentre dei sedici incarichi dirigenziali di seconda fascia previsti ne sono attualmente assegnati soltanto otto –:
   quando saranno emanati i decreti attuativi di cui in premessa necessari per procedere al bando di concorso volto al reclutamento di 60 tecnici dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo già autorizzato dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e se non si intendano adottare le iniziative necessarie per rafforzare anche l'organico dirigenziale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, assicurando così, a fronte di responsabilità crescenti, la piena operatività dell'ente e lo svolgimento di compiti di elevata specializzazione per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
(2-01827) «Quartapelle Procopio, Alli, Arlotti, Beni, Braga, Carella, Carrozza, Coccia, Cominelli, Marco Di Maio, Di Salvo, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Gnecchi, Gribaudo, Impegno, Lenzi, Locatelli, Lodolini, Mariani, Pierdomenico Martino, Monaco, Palazzotto, Paris, Patriarca, Preziosi, Raciti, Rampi, Realacci, Sereni, Villecco Calipari, Zampa, Zanin».