Alcune misure di carattere fiscale e contributivo introdotte nella XVII legislatura sono intervenute in materia di tassazione sul lavoro. Specifici benefici fiscali hanno riguardato, in particolare, la tassazione dei premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'azienda. Al fine di dare impulso allo sviluppo del cd. welfare aziendale è stata inoltre prevista la possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni di assistenza ed educazione.
Con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 127 della legge 147/2013) è stata rimodulata la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Rispetto alle norme previgenti è stato innalzato l'importo della detrazione spettante anche per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano.
Più in dettaglio:
Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del T.U.I.R., che aumentava l'entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell'articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.
Il medesimo provvedimento ha altresì stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro; inoltre, la legge di stabilità 2014 ha incrementato le agevolazioni fiscali per i residenti a Campione d'Italia, il cui reddito imponibile sarà ridotto del 30 per cento (in luogo del 20) e tale riduzione verrà periodicamente adeguata nel tempo.
Successivamente, in materia è intervenuta la L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), con la quale:
Anche la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) è intervenuta in materia. In particolare:
ha introdotto un esonero contributivototale nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro (art. 1, c. 308-311).
Da ultimo, la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto:
L'articolo 1, c. 182-189, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha reintrodotto, in via permanente, una tassazione sostitutiva per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'azienda consistente in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 10%, fino ad un valore massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
Il nuovo regime tributario si applica:
Al fine di dare impulso allo sviluppo del welfare aziendale, viene inoltrre prevista la possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni di welfare aziendale (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale), escluse dall'imposizione IRPEF, come, in particolare:
Con riferimento alla detassazione dei servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 28/E/2016, ricorda che, ai fini della normativa in esame, i soggetti non autosufficienti (il cui stato deve risultare da certificazione medica) sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana o che necessitano di sorveglianza continuativa. Si specifica, inoltre, che "l'esenzione dal reddito non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all'esistenza di patologie.".
Per quanto concerne l'individuazione dei familiari anziani, la richiamata circolare precisa che "in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori detrazione d'imposta dall'articolo 13, comma 4, del TUIR".
Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'articolo 1, commi da 160 a 162, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). Tale provvedimento,nel confermare la predetta tassazione sostitutiva per i premi di produttività, ha innalzato i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, ha disposto che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione) i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF). Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti) per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Viene infine specificato (attraverso una norma di interpretazione autentica), che tra le opere ed i servizi riconosciuti dal datore di lavoro per specifiche finalità (di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) rientrano quelli riconosciuti in conformità a disposizioni di contratti di lavoro non solo "aziendali" (come previsto dalla normativa previgente), ma anche nazionali, territoriali o interconfederali.
Da ultimo, l'articolo 55 del D.L. 50/2017 ha riportato, limitatamente ai contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalla data della sua entrata in vigore (24 aprile 2017), a 3.000 euro (da 4.000) il limite massimo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario agevolato per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro ed introduce, con riferimento ad una quota degli emolumenti in oggetto non superiore a 800 euro, le seguenti misure aggiuntive: