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Corte dei conti. Interventi sulle funzioni giurisdizionali
informazioni aggiornate a giovedì, 4 agosto 2016

La legge delega di riforma della pubblica amministrazione ha attribuito al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti (L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 30). In attuazione della delega il Governo ha trasmesso uno schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (A.G. 313) sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il prescritto parere.

Nel corso della legislatura sono state adottate specifiche disposizioni in materia, quali il decreto-legge 35/2013 (convertito dalla L.  64/2013), sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 4) dove si prevede che, nel caso in cui gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari ai fini del pagamento dei propri debiti, le sezioni giurisdizionali della Corte, su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo per i responsabili dei servizi interessati.

Sempre in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) con l'art. 1, comma 549, introduce una norma - analoga a quella contenuta nell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 - che prevede l'esercizio dell'azione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, per l'accertamento di responsabilità nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali. Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, di inadempimenti da parte degli enti, quali:

  • la mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma 547, per il pagamento dei debiti;
  • la mancata effettuazione, entro l'esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Il decreto-legge 102/2013, n. 102 (art. 14) e poi il decreto-legge 120/2013 hanno esteso l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 266/2005 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

La legge delega di riforma della pubblica amministrazione ha attribuito al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti (L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 30). In attuazione della delega il Governo ha trasmesso uno schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (A.G. 313) sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il prescritto parere.

Nel corso della legislatura sono state adottate specifiche disposizioni in materia, quali il decreto-legge 35/2013 (convertito dalla L.  64/2013), sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 4) dove si prevede che, nel caso in cui gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari ai fini del pagamento dei propri debiti, le sezioni giurisdizionali della Corte, su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo per i responsabili dei servizi interessati.

Sempre in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) con l'art. 1, comma 549, introduce una norma - analoga a quella contenuta nell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 - che prevede l'esercizio dell'azione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, per l'accertamento di responsabilità nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali. Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, di inadempimenti da parte degli enti, quali:

  • la mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma 547, per il pagamento dei debiti;
  • la mancata effettuazione, entro l'esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Il decreto-legge 102/2013, n. 102 (art. 14) e poi il decreto-legge 120/2013 hanno esteso l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 266/2005 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.