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Semplificazione dei controlli della Corte dei conti nel D.L. 91/2014
informazioni aggiornate a martedì, 29 luglio 2014

 

Il decreto-legge n. 91 del 2914, recante diverse misure urgenti, in prevalenza per il settore agricolo e per la tutela ambientale, introduce anche, all'articolo 33 alcune disposizioni di interesse della Corte dei conti.

Le modifiche riguardano alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificarne le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti.

Sintesi

L'articolo 33, comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto del sindaco dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

Il comma 2 apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte di conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte di conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali.

Il comma 3 amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti; esso esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti.

Il comma 4 modifica la procedura relativa ai controlli preventivi prevedendo che gli atti sottoposti a duplice controllo (di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile) anziché essere inviati dalle amministrazioni interessate agli uffici di controllo (per la verifica contabile) e da questi alla Corte dei conti (per il controllo di legittimità) devono essere inviati contestualmente agli uffici di controllo e alla Corte di conti.

 

I controlli esterni sugli enti locali

Il comma 1 rende annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti - nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni - quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde siano rispettati le regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo - in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia - di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni.

Appare opportuno integrare la norma con il riferimento anche al sindaco metropolitano, figura ora prevista dalla legge n. 56/2014 su città metropolitane e province.

 

Inoltre, il referto del sindaco, oltre ad essere redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

Con un'altra modifica, si è inteso espungere dall'articolo 148 la verifica della gestione contabile, mantenendo quella dei controlli interni. Infatti, nel testo previgente, oggetto del controllo semestrale della Corte dei conti erano sia la legittimità e la regolarità delle gestioni, sia il funzionamento dei controlli interni. Di conseguenza il referto del sindaco verteva su entrambi gli aspetti. Nella nuova formulazione, si prevede che la Corte dei conti verifica esclusivamente il funzionamento dei controlli interni, pur nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni. Parallelamente, il referto dei sindaci dovrà considerare in generale il sistema dei controlli interni e non più la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli.

La disposizione non incide peraltro sulla funzione di controllo della Corte sugli enti locali (controllo che viene richiamato nell'inciso "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni") che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della L. 20/1994, spetta alla Corte dei conti in quanto competente al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali e le regioni (secondo la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001); controllo che avviene anche attraverso la verifica della legittimità e la regolarità delle gestioni.

 

Tali modifiche sono introdotte mediante novella all'articolo 148 del testo unico degli enti locali, il quale fu riscritto dal decreto-legge n. 174 del 2012 (articolo 3, comma 1, lettera e) appunto inserendovi la previsione della verifica sui controlli interni.

 

 

 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 148
Controlli esterni


Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

 

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono tenuti (ai sensi dell'art. 147 TUEL) ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Si tratta dei controlli "interni" sulla gestione, la cui verifica "esterna" è demandata alla Corte di conti. Così dispone l'art. 148 TUEL come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che ha ampliato consistentemente la funzione di controllo della Corte.

In particolare, l'articolo 148, rispetto alla formulazione previgente al 2012 – in cui i contenuti del controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali erano demandati sic et simpliciter alle disposizioni di cui alla legge n. 20/1994 – dispone, a seguito delle modifiche di cui sopra, al primo periodo, che il giudice contabile verifichi con cadenza semestrale:

-      la legittimità e la regolarità delle gestioni;

-      il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale[1];

-      il piano esecutivo di gestione[2];

-      i regolamenti e gli atti di pianificazione e programmazione degli enti locali.

A tal fine, secondo quanto espressamente dispone il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 148, il sindaco - per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale quando presente, trasmettono semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Il referto è adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte[3] entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

Il comma 2 dell'articolo 148 prevede che il Ministero dell'economia e finanze, RGS, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile dell'ente locale.

Nello specifico, le verifiche possono essere attivate, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina generale contabile (articolo 14, comma 1, lettera d) della legge n. 196/2009[4]) tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica[5], oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

  1. ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
  2. disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
  3. anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
  4. aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

Il comma 3 dell'articolo 148 dispone comunque che le Sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di verifica sulla regolarità amministrativo contabile di cui al comma 2.

Infine, l'articolo 148 dispone, al comma 4, che in caso di rilevata "assenza od inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie" di cui al secondo periodo del comma 1, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili una sanzione pecuniaria che può variare da cinque a venti volte la retribuzione spettante al momento della violazione, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'articolo 1 della legge n. 20/1994 prima citata e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del TUEL.

I controlli sulle regioni ed enti locali

Il comma 2 apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte di conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte di conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali.

 

La lettera a), numero 1 rende annuale (anziché semestrale) la trasmissione ai consigli regionali - da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno (anziché semestre) precedente nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

 

Il numero 2 , sopprime, in primo luogo, il riferimento al controllo di gestione, come per gli enti locali (vedi comma 1) tra i contenuti della relazione che il presidente della Regione è tenuto a trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica dei controlli interni.

In secondo luogo, come per il referto degli enti locali di cui al comma 1, la relazione oltre ad essere redatta sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

In terzo luogo, viene soppresso l'invio della relazione al presidente del consiglio regionale.

 

Il numero 3 ha per oggetto i gruppi costituiti nei consigli regionali. Esso introduce la possibilità di impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.

Tale decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha come effetto, per il gruppo consiliare, di dover restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

La disposizione vigente prevede anche la decadenza, in caso di irregolarità, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale per l'anno in corso. Tale previsione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale che però ha fatto salvo l'obbligo di restituzione (sent. 39/2014).

 

L'impugnazione (entro trenta giorni) è presso le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica.

 

La lettera b) amplia la possibilità da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti di intervenire con delibere di orientamento vincolanti per le sezioni regionali di controllo: dette delibere potranno essere emanate non solamente ex post, in presenza di interpretazioni contrastanti tra le sezioni, ma anche al fine di prevenzione di eventuali contrasti.

 

 

Legge 10 ottobre 2012 n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Articolo 1
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

 

2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

 

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

 

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

7.  Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

 

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

 

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

 

(…)

 

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

 

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

 

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

Articolo 6
Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

 

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

 

3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

 

4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

4. Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

 

L'art. 1 del D.L. 174/2012 ha notevolmente rafforzato il controllo della Corte dei conti sulla legislazione di spesa e sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; la verifica di tali atti è estesa all'accertamento che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il controllo comprende la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni alle regioni.

La disposizione disciplinava anche l'esito dei relativi controlli, ed in tale parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ad eccezione dei controlli relativi agli enti del servizio sanitario nazionale (sent. 39/2014).

La disciplina prevedeva che qualora le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avessero accertato squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno emettessero pronuncia di accertamento dalla quale discendevano precisi obblighi in capo alle amministrazioni cui l'accertamento si riferisce. In particolare, le amministrazioni interessate erano tenute ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inadempienza era preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza 39/2014, mentre ha confermato la legittimità dei nuovi controlli sulle regionali, ha ritenuto gli obblighi discendenti agli accertamenti derivanti da tali controlli lesivi della autonomia normativa regionale.

Lo stesso articolo 1 ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sul rendiconto di esercizio dei gruppi dei consigli regionali e sulla documentazione a corredo. Sulle disposizioni del decreto-legge è intervenuta la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei conti recante Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dalle stesse disposizioni.

La sentenza 39/2014 ha inciso anche su tali disposizioni, censurando quelle parti in cui le stesse si riferiscono anche al Presidente della Regione anziché al solo Presidente del Consiglio regionale (nel senso che la Corte dei conti comunica e si relazione direttamente con il Consiglio regionale e non tramite il Presidente della regione) nonché la previsione della decadenza dal diritto di erogazione di risorse da parte del Consiglio a seguito della omessa regolarizzazione entro il termine fissato.

 

Gli artt. 3 e 6 del medesimo D.L. 174/2012 hanno rafforzato il controllo dell'organismo contabile sugli enti locali.

In particolare, qui rileva il contenuto dell'art. 6, comma 4, oggetto di modifica da parte del comma in esame.

L'articolo 6, nei commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del D.L. 52/2012 sulla c.d. spending review.

A tale scopo le norme dispongono che:

-      per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica il Commissario si avvale dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, cui vengono affidate analisi su campione relative alla efficienza dell'organizzazione ed alla sostenibilità dei bilanci;

-      tali analisi sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge di contabilità n. 196/2009 – che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare, tramite i predetti servizi ispettivi, analisi sulla regolarità della gestione contabile delle amministrazioni pubbliche – sulla base di appositi modelli concordati tra il Commissario e la Ragioneria generale dello Stato e deliberati dalla Sezione autonomie della Corte dei conti.

Il comma 3 affida alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte di conti.

Il comma 4 stabilisce che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo.

Dunque, mentre la prima disposizione sembrerebbe diretta a disciplinare uno speciale potere di controllo della Corte dei conti, espressamente diretto a verificare e monitorare l'attuazione da parte degli enti locali delle misure di razionalizzazione della spesa, la seconda disposizione ha carattere senz'altro più generale, intervenendo con un meccanismo che consente la omologazione non solo dei criteri di controllo (di tutti in controlli quindi anche sulle regioni e non solo sugli enti locali) da parte delle sezioni regionali della Corte, ma anche delle interpretazioni per l'attività consultiva e per altre questioni di particolare rilevanza.

In particolare, il comma 4 prevede che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento che vincola tutte le sezioni regionali di controllo qualora si riscontrino interpretazione discordanti delle norme relativa alle seguenti attività:

-      attività di controllo;

-      attività consultiva;

-      risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza.

I nuovi compiti di coordinamento della Sezione autonomie si sovrappongono in parte con quelli affidati alle sezioni riunite della Corte dei conti, di cui all'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78/2009 che prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare.

 

Il controllo delle spese elettorali dei partiti nei comuni

Il comma 3, lettera a), attraverso una modifica della legge n. 96 del 2012, la quale ha ridisegnato il finanziamento dei partiti, amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti.

La lettera b) esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, sanzione applicata dal collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

 

Legge 6 luglio 2012 n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali

Articolo 13
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

 

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

 

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

 

b) articolo 11;

 

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

d) articolo 13;

 

e) articolo 14;

 

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

 

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

 

Fino alle elezioni del 2012 la normativa operava una distinzione, in materia di spese elettorali, tra le elezioni politiche e quelle comunali stabilendo per queste ultime una disciplina meno stringente.

La L. 96/2012 (art. 13) ha, di fatto, eliminato tale distinzione prevedendo anche per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale (prima esentate) nei comuni con più di 15.000 abitanti limiti alle spese elettorali e strumenti di controllo delle stesse.

In particolare, sono stati stabiliti tetti massimi per le spese elettorali dei singoli candidati e dei partiti, proporzionati alla popolazione dei comuni suddivisi a questo scopo in diverse fasce demografiche, esentando i comuni con meno di 15.000 abitanti.

Le modalità di controllo del rispetto dei tetti e più in generale della regolarità della rendicontazione della raccolta dei fondi e del loro impiego nella campagna elettorale, alla stregua delle elezioni politiche, seguono due tipologie. Il controllo dei rendiconti dei singoli candidati è effettuato dal collegio regionale di garanzia elettorale (un organo composto da magistrati istituito in ciascuna regione presso la corte di appello a in mancanza presso il tribunale del capoluogo). Questo tipo di controllo, effettuato nei comuni con più di 15.000 abitanti, non viene modificato dalla norma in esame, che invece incide sulla seconda tipologia, ossia quella relativa alle spese elettorali dei partiti. Il citato art. 13 della legge 96 ha esteso anche alle elezioni dei comuni con più di 15.000 abitanti le forme di pubblicità e controllo delle spese elettorali dei partiti previste per le elezioni politiche, adattando le procedure alla dimensione locale. Pertanto, i partiti devono presentare alla Corte di conti il consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. In luogo dello speciale collegio istituito presso la Corte di conti, cui compete il controllo delle elezioni politiche, per le elezioni comunali i rendiconti dei partiti sono esaminati dalla sezione regionale di controllo competente per territorio che entro sei mesi pubblica un referto di cui una copia è depositata presso l'ufficio elettorale nazionale. Ai partiti che omettono di depositare i consuntivi delle spese elettorali è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro da parte del collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La disposizione in commento eleva a 30.000 la soglia demografica dei comuni oltre la quale si applicano le procedure di controllo delle spese elettorali dei partiti, mentre rimane invariata la soglia di 15.000 abitanti per i controlli sulle spese dei candidati.

 

L'introduzione del controllo sulle spese elettorali dei comuni è stata tra le questioni affrontate dal Presidente della Corte dei conti nella sua audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione del 12 marzo 2014. A riguardo di tale disposizione il Presidente della Corte ha segnalato ai Presidenti di Camera e Senato le difficoltà incontrate nel dare puntuale e immediata applicazione alla relativa disciplina.

 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Il comma 4 prevede la contestualità, per gli atti delle amministrazioni statali che siano sottoposti ad entrambi, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli uffici di controllo[6] da un lato, del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dall'altro.

In particolare, l'invio della documentazione da parte delle amministrazioni interessate ai due controllori avviene simultaneamente, e i due controlli agiscono in parallelo e non in sequenza.

Si specifica peraltro che gli atti per i quali non sia previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'altro controllo sia necessariamente di regolarità amministrativa e contabile,  con un vaglio dunque sia del profilo di contabilità cdi quello di regolarità amministrativa.

Si tratta dei seguenti tipi di atti:

  • decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
  • provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
  • atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;
  • accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
  • atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
  • atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;
  • contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

 

D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123
Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Articolo 5
Atti sottoposti al controllo preventivo

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

 

2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:

 

a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

 

b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;

 

c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;

 

d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

 

e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;

 

f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;

 

g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;

 

g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

 

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata al competente ufficio di controllo, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi degli uffici di controllo sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti, unitamente all'atto corredato dalla relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dall'ufficio di controllo competente.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile..

4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.

 

 

 

 

 



[1]    Il principio del pareggio finanziario di bilancio è contenuto nei principi e nelle regole contabili del TUEL in particolare agli articoli 152 e 162.

[2]    Tale piano è previsto dall'articolo 169 del TUEL nel quale si dispone che sulla base del bilancio di previsione l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinandone gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Tale piano è tuttavia facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti e per le comunità montane.

[3]    Si tratta delle Linee guida di cui ai commi da 166 a 168 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, e che vengono annualmente stabilite dalla Corte dei conti – Sezione autonomie.

[4]    Si ricorda che l'articolo 14 della legge di contabilità pubblica definisce alcune funzioni della Ragioneria Generale dello Stato finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della spesa pubblica. Tra esse, vi rientra la verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dal medesimo articolo 14, al comma 1, lettera d). Per gli enti territoriali la Ragioneria compie in ogni caso verifiche finalizzate ad accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, nonché per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi del Governo. I referti di tali verifiche sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18 della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

[5]    I Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) costituiscono la struttura operativa dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

[6]    Sono definiti uffici di controllo, gli Uffici centrali del bilancio (costituiti presso ciascuna amministrazione centrale), l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato. Ad essi è affidato il compito di effettuare il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (D.Lgs. 123/2011, art. 3).

 

 

Il decreto-legge n. 91 del 2914, recante diverse misure urgenti, in prevalenza per il settore agricolo e per la tutela ambientale, introduce anche, all'articolo 33 alcune disposizioni di interesse della Corte dei conti.

Le modifiche riguardano alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificarne le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti.

Sintesi

L'articolo 33, comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto del sindaco dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

Il comma 2 apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte di conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte di conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali.

Il comma 3 amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti; esso esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti.

Il comma 4 modifica la procedura relativa ai controlli preventivi prevedendo che gli atti sottoposti a duplice controllo (di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile) anziché essere inviati dalle amministrazioni interessate agli uffici di controllo (per la verifica contabile) e da questi alla Corte dei conti (per il controllo di legittimità) devono essere inviati contestualmente agli uffici di controllo e alla Corte di conti.

 

I controlli esterni sugli enti locali

Il comma 1 rende annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti - nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni - quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde siano rispettati le regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo - in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia - di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni.

Appare opportuno integrare la norma con il riferimento anche al sindaco metropolitano, figura ora prevista dalla legge n. 56/2014 su città metropolitane e province.

 

Inoltre, il referto del sindaco, oltre ad essere redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

Con un'altra modifica, si è inteso espungere dall'articolo 148 la verifica della gestione contabile, mantenendo quella dei controlli interni. Infatti, nel testo previgente, oggetto del controllo semestrale della Corte dei conti erano sia la legittimità e la regolarità delle gestioni, sia il funzionamento dei controlli interni. Di conseguenza il referto del sindaco verteva su entrambi gli aspetti. Nella nuova formulazione, si prevede che la Corte dei conti verifica esclusivamente il funzionamento dei controlli interni, pur nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni. Parallelamente, il referto dei sindaci dovrà considerare in generale il sistema dei controlli interni e non più la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli.

La disposizione non incide peraltro sulla funzione di controllo della Corte sugli enti locali (controllo che viene richiamato nell'inciso "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni") che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della L. 20/1994, spetta alla Corte dei conti in quanto competente al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali e le regioni (secondo la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001); controllo che avviene anche attraverso la verifica della legittimità e la regolarità delle gestioni.

 

Tali modifiche sono introdotte mediante novella all'articolo 148 del testo unico degli enti locali, il quale fu riscritto dal decreto-legge n. 174 del 2012 (articolo 3, comma 1, lettera e) appunto inserendovi la previsione della verifica sui controlli interni.

 

 

 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 148
Controlli esterni


Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

 

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono tenuti (ai sensi dell'art. 147 TUEL) ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Si tratta dei controlli "interni" sulla gestione, la cui verifica "esterna" è demandata alla Corte di conti. Così dispone l'art. 148 TUEL come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che ha ampliato consistentemente la funzione di controllo della Corte.

In particolare, l'articolo 148, rispetto alla formulazione previgente al 2012 – in cui i contenuti del controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali erano demandati sic et simpliciter alle disposizioni di cui alla legge n. 20/1994 – dispone, a seguito delle modifiche di cui sopra, al primo periodo, che il giudice contabile verifichi con cadenza semestrale:

-      la legittimità e la regolarità delle gestioni;

-      il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale[1];

-      il piano esecutivo di gestione[2];

-      i regolamenti e gli atti di pianificazione e programmazione degli enti locali.

A tal fine, secondo quanto espressamente dispone il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 148, il sindaco - per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale quando presente, trasmettono semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Il referto è adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte[3] entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

Il comma 2 dell'articolo 148 prevede che il Ministero dell'economia e finanze, RGS, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile dell'ente locale.

Nello specifico, le verifiche possono essere attivate, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina generale contabile (articolo 14, comma 1, lettera d) della legge n. 196/2009[4]) tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica[5], oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

  1. ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
  2. disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
  3. anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
  4. aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

Il comma 3 dell'articolo 148 dispone comunque che le Sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di verifica sulla regolarità amministrativo contabile di cui al comma 2.

Infine, l'articolo 148 dispone, al comma 4, che in caso di rilevata "assenza od inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie" di cui al secondo periodo del comma 1, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili una sanzione pecuniaria che può variare da cinque a venti volte la retribuzione spettante al momento della violazione, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'articolo 1 della legge n. 20/1994 prima citata e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del TUEL.

I controlli sulle regioni ed enti locali

Il comma 2 apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte di conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte di conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali.

 

La lettera a), numero 1 rende annuale (anziché semestrale) la trasmissione ai consigli regionali - da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno (anziché semestre) precedente nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

 

Il numero 2 , sopprime, in primo luogo, il riferimento al controllo di gestione, come per gli enti locali (vedi comma 1) tra i contenuti della relazione che il presidente della Regione è tenuto a trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica dei controlli interni.

In secondo luogo, come per il referto degli enti locali di cui al comma 1, la relazione oltre ad essere redatta sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

In terzo luogo, viene soppresso l'invio della relazione al presidente del consiglio regionale.

 

Il numero 3 ha per oggetto i gruppi costituiti nei consigli regionali. Esso introduce la possibilità di impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.

Tale decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha come effetto, per il gruppo consiliare, di dover restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

La disposizione vigente prevede anche la decadenza, in caso di irregolarità, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale per l'anno in corso. Tale previsione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale che però ha fatto salvo l'obbligo di restituzione (sent. 39/2014).

 

L'impugnazione (entro trenta giorni) è presso le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica.

 

La lettera b) amplia la possibilità da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti di intervenire con delibere di orientamento vincolanti per le sezioni regionali di controllo: dette delibere potranno essere emanate non solamente ex post, in presenza di interpretazioni contrastanti tra le sezioni, ma anche al fine di prevenzione di eventuali contrasti.

 

 

Legge 10 ottobre 2012 n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Articolo 1
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

 

2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

 

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

 

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

7.  Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

 

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

 

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

 

(…)

 

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

 

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

 

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

Articolo 6
Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

 

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

 

3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

 

4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

4. Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

 

L'art. 1 del D.L. 174/2012 ha notevolmente rafforzato il controllo della Corte dei conti sulla legislazione di spesa e sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; la verifica di tali atti è estesa all'accertamento che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il controllo comprende la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni alle regioni.

La disposizione disciplinava anche l'esito dei relativi controlli, ed in tale parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ad eccezione dei controlli relativi agli enti del servizio sanitario nazionale (sent. 39/2014).

La disciplina prevedeva che qualora le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avessero accertato squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno emettessero pronuncia di accertamento dalla quale discendevano precisi obblighi in capo alle amministrazioni cui l'accertamento si riferisce. In particolare, le amministrazioni interessate erano tenute ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inadempienza era preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza 39/2014, mentre ha confermato la legittimità dei nuovi controlli sulle regionali, ha ritenuto gli obblighi discendenti agli accertamenti derivanti da tali controlli lesivi della autonomia normativa regionale.

Lo stesso articolo 1 ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sul rendiconto di esercizio dei gruppi dei consigli regionali e sulla documentazione a corredo. Sulle disposizioni del decreto-legge è intervenuta la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei conti recante Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dalle stesse disposizioni.

La sentenza 39/2014 ha inciso anche su tali disposizioni, censurando quelle parti in cui le stesse si riferiscono anche al Presidente della Regione anziché al solo Presidente del Consiglio regionale (nel senso che la Corte dei conti comunica e si relazione direttamente con il Consiglio regionale e non tramite il Presidente della regione) nonché la previsione della decadenza dal diritto di erogazione di risorse da parte del Consiglio a seguito della omessa regolarizzazione entro il termine fissato.

 

Gli artt. 3 e 6 del medesimo D.L. 174/2012 hanno rafforzato il controllo dell'organismo contabile sugli enti locali.

In particolare, qui rileva il contenuto dell'art. 6, comma 4, oggetto di modifica da parte del comma in esame.

L'articolo 6, nei commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del D.L. 52/2012 sulla c.d. spending review.

A tale scopo le norme dispongono che:

-      per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica il Commissario si avvale dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, cui vengono affidate analisi su campione relative alla efficienza dell'organizzazione ed alla sostenibilità dei bilanci;

-      tali analisi sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge di contabilità n. 196/2009 – che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare, tramite i predetti servizi ispettivi, analisi sulla regolarità della gestione contabile delle amministrazioni pubbliche – sulla base di appositi modelli concordati tra il Commissario e la Ragioneria generale dello Stato e deliberati dalla Sezione autonomie della Corte dei conti.

Il comma 3 affida alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte di conti.

Il comma 4 stabilisce che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo.

Dunque, mentre la prima disposizione sembrerebbe diretta a disciplinare uno speciale potere di controllo della Corte dei conti, espressamente diretto a verificare e monitorare l'attuazione da parte degli enti locali delle misure di razionalizzazione della spesa, la seconda disposizione ha carattere senz'altro più generale, intervenendo con un meccanismo che consente la omologazione non solo dei criteri di controllo (di tutti in controlli quindi anche sulle regioni e non solo sugli enti locali) da parte delle sezioni regionali della Corte, ma anche delle interpretazioni per l'attività consultiva e per altre questioni di particolare rilevanza.

In particolare, il comma 4 prevede che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento che vincola tutte le sezioni regionali di controllo qualora si riscontrino interpretazione discordanti delle norme relativa alle seguenti attività:

-      attività di controllo;

-      attività consultiva;

-      risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza.

I nuovi compiti di coordinamento della Sezione autonomie si sovrappongono in parte con quelli affidati alle sezioni riunite della Corte dei conti, di cui all'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78/2009 che prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare.

 

Il controllo delle spese elettorali dei partiti nei comuni

Il comma 3, lettera a), attraverso una modifica della legge n. 96 del 2012, la quale ha ridisegnato il finanziamento dei partiti, amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti.

La lettera b) esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, sanzione applicata dal collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

 

Legge 6 luglio 2012 n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali

Articolo 13
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

 

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

 

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

 

b) articolo 11;

 

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

d) articolo 13;

 

e) articolo 14;

 

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

 

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

 

Fino alle elezioni del 2012 la normativa operava una distinzione, in materia di spese elettorali, tra le elezioni politiche e quelle comunali stabilendo per queste ultime una disciplina meno stringente.

La L. 96/2012 (art. 13) ha, di fatto, eliminato tale distinzione prevedendo anche per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale (prima esentate) nei comuni con più di 15.000 abitanti limiti alle spese elettorali e strumenti di controllo delle stesse.

In particolare, sono stati stabiliti tetti massimi per le spese elettorali dei singoli candidati e dei partiti, proporzionati alla popolazione dei comuni suddivisi a questo scopo in diverse fasce demografiche, esentando i comuni con meno di 15.000 abitanti.

Le modalità di controllo del rispetto dei tetti e più in generale della regolarità della rendicontazione della raccolta dei fondi e del loro impiego nella campagna elettorale, alla stregua delle elezioni politiche, seguono due tipologie. Il controllo dei rendiconti dei singoli candidati è effettuato dal collegio regionale di garanzia elettorale (un organo composto da magistrati istituito in ciascuna regione presso la corte di appello a in mancanza presso il tribunale del capoluogo). Questo tipo di controllo, effettuato nei comuni con più di 15.000 abitanti, non viene modificato dalla norma in esame, che invece incide sulla seconda tipologia, ossia quella relativa alle spese elettorali dei partiti. Il citato art. 13 della legge 96 ha esteso anche alle elezioni dei comuni con più di 15.000 abitanti le forme di pubblicità e controllo delle spese elettorali dei partiti previste per le elezioni politiche, adattando le procedure alla dimensione locale. Pertanto, i partiti devono presentare alla Corte di conti il consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. In luogo dello speciale collegio istituito presso la Corte di conti, cui compete il controllo delle elezioni politiche, per le elezioni comunali i rendiconti dei partiti sono esaminati dalla sezione regionale di controllo competente per territorio che entro sei mesi pubblica un referto di cui una copia è depositata presso l'ufficio elettorale nazionale. Ai partiti che omettono di depositare i consuntivi delle spese elettorali è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro da parte del collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La disposizione in commento eleva a 30.000 la soglia demografica dei comuni oltre la quale si applicano le procedure di controllo delle spese elettorali dei partiti, mentre rimane invariata la soglia di 15.000 abitanti per i controlli sulle spese dei candidati.

 

L'introduzione del controllo sulle spese elettorali dei comuni è stata tra le questioni affrontate dal Presidente della Corte dei conti nella sua audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione del 12 marzo 2014. A riguardo di tale disposizione il Presidente della Corte ha segnalato ai Presidenti di Camera e Senato le difficoltà incontrate nel dare puntuale e immediata applicazione alla relativa disciplina.

 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Il comma 4 prevede la contestualità, per gli atti delle amministrazioni statali che siano sottoposti ad entrambi, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli uffici di controllo[6] da un lato, del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dall'altro.

In particolare, l'invio della documentazione da parte delle amministrazioni interessate ai due controllori avviene simultaneamente, e i due controlli agiscono in parallelo e non in sequenza.

Si specifica peraltro che gli atti per i quali non sia previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'altro controllo sia necessariamente di regolarità amministrativa e contabile,  con un vaglio dunque sia del profilo di contabilità cdi quello di regolarità amministrativa.

Si tratta dei seguenti tipi di atti:

  • decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
  • provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
  • atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;
  • accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
  • atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
  • atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;
  • contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

 

D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123
Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Articolo 5
Atti sottoposti al controllo preventivo

Testo previgente

Testo modificato dal D.L.

1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

 

2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:

 

a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

 

b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;

 

c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;

 

d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

 

e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;

 

f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;

 

g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;

 

g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

 

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata al competente ufficio di controllo, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi degli uffici di controllo sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti, unitamente all'atto corredato dalla relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dall'ufficio di controllo competente.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile..

4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.

 

 

 

 

 



[1]    Il principio del pareggio finanziario di bilancio è contenuto nei principi e nelle regole contabili del TUEL in particolare agli articoli 152 e 162.

[2]    Tale piano è previsto dall'articolo 169 del TUEL nel quale si dispone che sulla base del bilancio di previsione l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinandone gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Tale piano è tuttavia facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti e per le comunità montane.

[3]    Si tratta delle Linee guida di cui ai commi da 166 a 168 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, e che vengono annualmente stabilite dalla Corte dei conti – Sezione autonomie.

[4]    Si ricorda che l'articolo 14 della legge di contabilità pubblica definisce alcune funzioni della Ragioneria Generale dello Stato finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della spesa pubblica. Tra esse, vi rientra la verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dal medesimo articolo 14, al comma 1, lettera d). Per gli enti territoriali la Ragioneria compie in ogni caso verifiche finalizzate ad accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, nonché per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi del Governo. I referti di tali verifiche sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18 della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

[5]    I Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) costituiscono la struttura operativa dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

[6]    Sono definiti uffici di controllo, gli Uffici centrali del bilancio (costituiti presso ciascuna amministrazione centrale), l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato. Ad essi è affidato il compito di effettuare il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (D.Lgs. 123/2011, art. 3).