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Libri di testo
informazioni aggiornate a mercoledì, 19 febbraio 2014
La gratuità, il prezzo massimo di copertina e i "tetti di spesa"

La distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari (ora, scuola primaria) è stata inizialmente disposta con la L. n. 719/1964.

La norma è, in seguito, confluita nel "Testo unico della scuola" (D.Lgs. n. 297/1994); quest'ultimo, nello stabilire che i libri di testo sono adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, prevede, all'articolo 156, la fornitura gratuita da parte dei comuni, secondo modalità indicate dalla legge regionale.

L'art. 27 della L. n. 448/1998 ha poi previsto che nell'a.s. 1999-2000 i comuni dovevano garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo (allora comprendente, oltre ai 5 anni della scuola elementare, i 3 anni della scuola media), e dovevano assicurare la fornitura in comodato agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Per tali finalità, il provvedimento ha autorizzato una spesa non superiore a 200 miliardi di lire, rinviando ad un D.P.C.M. l'individuazione dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

Il D.P.C.M. n. 320/1999 ha quindi indicato in trenta milioni di lire (ora, 15.493,71 euro) il reddito annuale massimo del nucleo familiare necessario per l'accesso al beneficio.

L'applicazione delle misure agevolative è stata estesa all'anno scolastico 2000-2001 dalla legge finanziaria 2000 (art. 53 della L. n. 488/1999), che ha confermato la spesa di 100 miliardi di lire, integrandola con ulteriori 100 miliardi (tabella D della stessa legge finanziaria).

La fornitura gratuita dei libri di testo è stata, quindi, rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l'importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l'introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie. Da ultimo, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, è stata rifinanziata dalla legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse sono state individuate dalle leggi finanziarie (poi, di stabilità) nell'ambito del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, istituito dall'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009) nello stato di previsione del MEF, sempre nella misura di € 103 mln. Da ultimo, l'art. 23, co. 5, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di € 103 mln.

Al riparto delle somme tra le regioni - ivi comprese, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 2001, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano - provvedono, in ragione del numero degli alunni, decreti dirigenziali emanati annualmente. Per l'anno scolastico 2013/2014 sono stati emanati i decreti dirigenziali 19 giugno 2013 (G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) e 6 febbraio 2014 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014).

L'art. 27 della L. 448/1998 ha, inoltre, introdotto un "tetto" alla spesa delle famiglie per i testi scolastici prevedendo che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dovevano essere individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, da assumere come limite all'interno del quale i docenti dovevano operare le proprie scelte.

Nel frattempo, è intervenuta la L. 9/1999, che ha elevato l'obbligo di istruzione a dieci anni disponendo, però, che fino ad un riordino generale del sistema scolastico, l'obbligo aveva durata novennale.

Il DM n. 547 del 1999,  emanato in attuazione della L. 448/1998, e che ha considerato l'innovazione introdotta dalla L. 9/1999, ha fissato i criteri per la determinazione del prezzo dei testi scolastici fino al primo anno di corso della scuola superiore, a decorrere dall'a.s. 2000-2001. Il medesimo DM ha indicato, altresì, le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 622, 628, 629), contestualmente all'elevazione dell'obbligo scolastico ad almeno dieci anni (coincidenti con i sedici di età e con il secondo anno del percorso successivo al primo ciclo), ha, poi, disposto:

  • l'estensione della gratuità parziale dei libri di testo, ovvero della fruizione in comodato, agli studenti dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore;
  • la determinazione del prezzo massimo della dotazione libraria anche per gli anni scolastici successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore;
  • la facoltà per istituzioni scolastiche, reti di scuole, associazioni di genitori,  di noleggiare testi agli studenti.

Per l'a.s. 2014-2015, il DM 27 settembre 2013, n. 781 - abrogando il precedente DM 26 marzo 2013, n. 209 - ha confermato i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria definiti per l'a.s. 2013/2014 (fissati con DM 2 luglio 2013, n. 579), eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l'anno 2014.

Il medesimo decreto del settembre 2013 ha stabilito, altresì, che i tetti di spesa per le prime classi della scuola secondaria di primo grado e per le prime e terze classi della secondaria di secondo grado sono ridotti, nel caso l'intera dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista (v. infra), del 10%, ovvero ove la dotazione libraria necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale (v. infra), del 30%. Per le rimanenti classi della scuola secondaria sono confermati i tetti di spesa già definiti per le adozioni relative all'a.s. 2013/2014, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata per il 2014.

Per completezza, si ricorda che il decreto di definizione dei tetti di spesa relativi all'a.s. 2013/2014 non risulta essere stato ancora emanato. I tetti di spesa riferiti all'a.s. 2012/2013 sono stati definiti con D.M. 11 maggio 2012, n. 43. Sull'argomento, la nota MIUR prot. 378 del 25 gennaio 2013, riservandosi di comunicare con altro provvedimento i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e II grado per l'a.s. 2013/2014, aveva affermato che "ad ogni buon conto (...) i tetti di spesa dovrebbero subire solo aumenti contenuti entro il tasso di inflazione".

Da ultimo, l'art. 6 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro per il 2013 e di 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie, sulla base della dell'ISEE.

In attuazione, è successivamente intervenuto il D.M. 25 settembre 2013, n. 774, che ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse alle singole istituzioni. In particolare, si prevede che le risorse sono ripartite in base al numero di studenti iscritti alla scuola e che per il 2013 è data priorità alle istituzioni che si trovano nelle regioni con un tasso di famiglie disagiate (con reddito netto fino a 15.493,71 euro) superiore al 15%. I fondi disponibili per il 2014 saranno destinati, con un successivo decreto, anche alle scuole delle restanti regioni.

Libri di testo non cartacei

Alcune disposizioni hanno innovato in maniera significativa la disciplina relativa alle modalità di fruizione dei libri di testo, anche allo scopo di ridurre progressivamente i costi sostenuti dalle famiglie.

Innanzitutto, l'art. 15 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) aveva introdotto nuove modalità di adozione, realizzazione e fruizione dei testi didattici. In particolare, aveva disposto che:

  • a partire dall'a.s. 2008-2009, nell'adozione dei testi per le scuole era data preferenza a quelli disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet; gli studenti accedevano a questi ultimi gratuitamente o dietro pagamento, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente (tale ultima condizione si riferiva, presumibilmente, alla disciplina sulla gratuità dei libri di testo);
  • entro un triennio, vale a dire entro l'a.s. 2010-2011, i libri di testo per le scuole del primo ciclo e per gli istituti di istruzione secondaria superiore erano prodotti nelle versioni a stampa, on linescaricabile da internet e mista;
  • a decorrere dall'a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adottava esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabile da internet o mista, fatta salva l'adozione di appositi strumenti didattici per i soggetti diversamente abili;
  • i testi scolastici sviluppavano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e potevano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento.

Aveva, inoltre, previsto che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, predisponevano per l'adozione dei testi di studio linee di indirizzo ispirate agli stessi principi indicati per i percorsi scolastici.

Successivamente, l'art. 11, co. 1, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012) ha novellato l'art. 15 del D.L. n. 112/2008 introducendo la versione digitale del libro di testo (che va a sostituire quella on line scaricabile da internet) e fornendo una definizione legislativa di versione mista, in base alla quale la stessa è costituita, alternativamente, da un testo in formato cartaceo e contenuti digitali integrativi, ovvero da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.

Ha, altresì, previsto che, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, il collegio dei docenti adotta, per le nuove adozioni,esclusivamente libri nella versione digitale o mista,progressivamente a partire dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere, tra l'altro, determinati:

  • le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
  • le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale;
  • i criteri per ottimizzare l'integrazione tra i libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

In attuazione di tale disposizione, è intervenuto il già citato DM 27 settembre 2013, n. 781, il quale - ribadendo, tra l'altro, che l'obbligo di adozione di libri nella versione digitale e mista è limitata alle nuove adozioni e non si applica alle conferme di adozione - reca, altresì, nell'ambito dell'Allegato 1 alcune indicazioni specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di risorse digitali integrative.

In materia, da ultimo, è intervenuto l'art. 6, co. 1-bis, del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013) che ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 112/2008 si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado (e, dunque, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali).

      I termini di adozione dei libri di testo

      L'art. 5 del D.L. n. 137/2008 (L. n. 169/2008), sempre con lo scopo di ridurre i costi per le famiglie, aveva disposto l'adozione di testi in relazione ai quali l'editore si fosse impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva l'eventuale predisposizione di appendici di aggiornamento, da rendere comunque disponibili separatamente.

      Aveva stabilito, inoltre, che l'adozione dei libri di testo doveva avvenire con cadenza pluriennale - ogni cinque anni nella scuola primaria, e ogni sei nella scuola secondaria -, a meno che non ricorressero specifiche e motivate esigenze. Con riferimento a queste ultime, l'art. 1-ter del D.L. 134/2009 (L. 167/2009), introdotto durante l'esame parlamentare, aveva precisato che esse dovessero essere connesse con la modifica degli ordinamenti scolastici o con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet.

      Spettava al dirigente scolastico l'obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumessero le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

      Successivamente, il comma 2 del già citato art. 11 del D.L. n. 179/2012 ha disposto, dal 1° settembre 2013, l'abrogazione dell'art. 5 del D.L. 137/2008.

      Al riguardo, con nota MIUR prot. 378 del 25 gennaio 2013, è stato chiarito che è da ritenere che il legislatore ha inteso mantenere invariata per l'a.s. 2013-2014 la dotazione libraria già in uso. Inoltre, non essendo ancora intervenuto al momento delle adozioni per l'a.s. 2013-2014 (seconda decade di maggio) l'effetto abrogativo del vincolo temporale, risulta ancora pienamente applicabile l'art. 5 del D.L. 137/2008, inclusa, quindi, la riserva che fa salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici. La nota ha, inoltre, fatto presente che il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale richiede, in ogni caso, l'adozione del DM che ne deve definire le caratteristiche tecniche.

      Da ultimo, il già citato art. 6 del D.L. 104/2013 ha reso facoltativa l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e ha circoscritto la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico.

      Con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del MIUR chiariva che "i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali".

      Per l'a.s. 2013-2014, ha inoltre disposto che non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali.

      La gratuità, il prezzo massimo di copertina e i "tetti di spesa"

      La distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari (ora, scuola primaria) è stata inizialmente disposta con la L. n. 719/1964.

      La norma è, in seguito, confluita nel "Testo unico della scuola" (D.Lgs. n. 297/1994); quest'ultimo, nello stabilire che i libri di testo sono adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, prevede, all'articolo 156, la fornitura gratuita da parte dei comuni, secondo modalità indicate dalla legge regionale.

      L'art. 27 della L. n. 448/1998 ha poi previsto che nell'a.s. 1999-2000 i comuni dovevano garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo (allora comprendente, oltre ai 5 anni della scuola elementare, i 3 anni della scuola media), e dovevano assicurare la fornitura in comodato agli studenti delle scuole secondarie superiori.

      Per tali finalità, il provvedimento ha autorizzato una spesa non superiore a 200 miliardi di lire, rinviando ad un D.P.C.M. l'individuazione dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

      Il D.P.C.M. n. 320/1999 ha quindi indicato in trenta milioni di lire (ora, 15.493,71 euro) il reddito annuale massimo del nucleo familiare necessario per l'accesso al beneficio.

      L'applicazione delle misure agevolative è stata estesa all'anno scolastico 2000-2001 dalla legge finanziaria 2000 (art. 53 della L. n. 488/1999), che ha confermato la spesa di 100 miliardi di lire, integrandola con ulteriori 100 miliardi (tabella D della stessa legge finanziaria).

      La fornitura gratuita dei libri di testo è stata, quindi, rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l'importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l'introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie. Da ultimo, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, è stata rifinanziata dalla legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

      Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse sono state individuate dalle leggi finanziarie (poi, di stabilità) nell'ambito del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, istituito dall'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009) nello stato di previsione del MEF, sempre nella misura di € 103 mln. Da ultimo, l'art. 23, co. 5, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di € 103 mln.

      Al riparto delle somme tra le regioni - ivi comprese, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 2001, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano - provvedono, in ragione del numero degli alunni, decreti dirigenziali emanati annualmente. Per l'anno scolastico 2013/2014 sono stati emanati i decreti dirigenziali 19 giugno 2013 (G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) e 6 febbraio 2014 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014).

      L'art. 27 della L. 448/1998 ha, inoltre, introdotto un "tetto" alla spesa delle famiglie per i testi scolastici prevedendo che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dovevano essere individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, da assumere come limite all'interno del quale i docenti dovevano operare le proprie scelte.

      Nel frattempo, è intervenuta la L. 9/1999, che ha elevato l'obbligo di istruzione a dieci anni disponendo, però, che fino ad un riordino generale del sistema scolastico, l'obbligo aveva durata novennale.

      Il DM n. 547 del 1999,  emanato in attuazione della L. 448/1998, e che ha considerato l'innovazione introdotta dalla L. 9/1999, ha fissato i criteri per la determinazione del prezzo dei testi scolastici fino al primo anno di corso della scuola superiore, a decorrere dall'a.s. 2000-2001. Il medesimo DM ha indicato, altresì, le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo.

      La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 622, 628, 629), contestualmente all'elevazione dell'obbligo scolastico ad almeno dieci anni (coincidenti con i sedici di età e con il secondo anno del percorso successivo al primo ciclo), ha, poi, disposto:

      • l'estensione della gratuità parziale dei libri di testo, ovvero della fruizione in comodato, agli studenti dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore;
      • la determinazione del prezzo massimo della dotazione libraria anche per gli anni scolastici successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore;
      • la facoltà per istituzioni scolastiche, reti di scuole, associazioni di genitori,  di noleggiare testi agli studenti.

      Per l'a.s. 2014-2015, il DM 27 settembre 2013, n. 781 - abrogando il precedente DM 26 marzo 2013, n. 209 - ha confermato i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria definiti per l'a.s. 2013/2014 (fissati con DM 2 luglio 2013, n. 579), eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l'anno 2014.

      Il medesimo decreto del settembre 2013 ha stabilito, altresì, che i tetti di spesa per le prime classi della scuola secondaria di primo grado e per le prime e terze classi della secondaria di secondo grado sono ridotti, nel caso l'intera dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista (v. infra), del 10%, ovvero ove la dotazione libraria necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale (v. infra), del 30%. Per le rimanenti classi della scuola secondaria sono confermati i tetti di spesa già definiti per le adozioni relative all'a.s. 2013/2014, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata per il 2014.

      Per completezza, si ricorda che il decreto di definizione dei tetti di spesa relativi all'a.s. 2013/2014 non risulta essere stato ancora emanato. I tetti di spesa riferiti all'a.s. 2012/2013 sono stati definiti con D.M. 11 maggio 2012, n. 43. Sull'argomento, la nota MIUR prot. 378 del 25 gennaio 2013, riservandosi di comunicare con altro provvedimento i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e II grado per l'a.s. 2013/2014, aveva affermato che "ad ogni buon conto (...) i tetti di spesa dovrebbero subire solo aumenti contenuti entro il tasso di inflazione".

      Da ultimo, l'art. 6 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro per il 2013 e di 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie, sulla base della dell'ISEE.

      In attuazione, è successivamente intervenuto il D.M. 25 settembre 2013, n. 774, che ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse alle singole istituzioni. In particolare, si prevede che le risorse sono ripartite in base al numero di studenti iscritti alla scuola e che per il 2013 è data priorità alle istituzioni che si trovano nelle regioni con un tasso di famiglie disagiate (con reddito netto fino a 15.493,71 euro) superiore al 15%. I fondi disponibili per il 2014 saranno destinati, con un successivo decreto, anche alle scuole delle restanti regioni.

      Libri di testo non cartacei

      Alcune disposizioni hanno innovato in maniera significativa la disciplina relativa alle modalità di fruizione dei libri di testo, anche allo scopo di ridurre progressivamente i costi sostenuti dalle famiglie.

      Innanzitutto, l'art. 15 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) aveva introdotto nuove modalità di adozione, realizzazione e fruizione dei testi didattici. In particolare, aveva disposto che:

      • a partire dall'a.s. 2008-2009, nell'adozione dei testi per le scuole era data preferenza a quelli disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet; gli studenti accedevano a questi ultimi gratuitamente o dietro pagamento, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente (tale ultima condizione si riferiva, presumibilmente, alla disciplina sulla gratuità dei libri di testo);
      • entro un triennio, vale a dire entro l'a.s. 2010-2011, i libri di testo per le scuole del primo ciclo e per gli istituti di istruzione secondaria superiore erano prodotti nelle versioni a stampa, on linescaricabile da internet e mista;
      • a decorrere dall'a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adottava esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabile da internet o mista, fatta salva l'adozione di appositi strumenti didattici per i soggetti diversamente abili;
      • i testi scolastici sviluppavano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e potevano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento.

      Aveva, inoltre, previsto che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, predisponevano per l'adozione dei testi di studio linee di indirizzo ispirate agli stessi principi indicati per i percorsi scolastici.

      Successivamente, l'art. 11, co. 1, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012) ha novellato l'art. 15 del D.L. n. 112/2008 introducendo la versione digitale del libro di testo (che va a sostituire quella on line scaricabile da internet) e fornendo una definizione legislativa di versione mista, in base alla quale la stessa è costituita, alternativamente, da un testo in formato cartaceo e contenuti digitali integrativi, ovvero da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.

      Ha, altresì, previsto che, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, il collegio dei docenti adotta, per le nuove adozioni,esclusivamente libri nella versione digitale o mista,progressivamente a partire dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado.

      Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere, tra l'altro, determinati:

      • le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
      • le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale;
      • i criteri per ottimizzare l'integrazione tra i libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

      In attuazione di tale disposizione, è intervenuto il già citato DM 27 settembre 2013, n. 781, il quale - ribadendo, tra l'altro, che l'obbligo di adozione di libri nella versione digitale e mista è limitata alle nuove adozioni e non si applica alle conferme di adozione - reca, altresì, nell'ambito dell'Allegato 1 alcune indicazioni specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di risorse digitali integrative.

      In materia, da ultimo, è intervenuto l'art. 6, co. 1-bis, del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013) che ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 112/2008 si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado (e, dunque, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali).

          I termini di adozione dei libri di testo

          L'art. 5 del D.L. n. 137/2008 (L. n. 169/2008), sempre con lo scopo di ridurre i costi per le famiglie, aveva disposto l'adozione di testi in relazione ai quali l'editore si fosse impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva l'eventuale predisposizione di appendici di aggiornamento, da rendere comunque disponibili separatamente.

          Aveva stabilito, inoltre, che l'adozione dei libri di testo doveva avvenire con cadenza pluriennale - ogni cinque anni nella scuola primaria, e ogni sei nella scuola secondaria -, a meno che non ricorressero specifiche e motivate esigenze. Con riferimento a queste ultime, l'art. 1-ter del D.L. 134/2009 (L. 167/2009), introdotto durante l'esame parlamentare, aveva precisato che esse dovessero essere connesse con la modifica degli ordinamenti scolastici o con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet.

          Spettava al dirigente scolastico l'obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumessero le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

          Successivamente, il comma 2 del già citato art. 11 del D.L. n. 179/2012 ha disposto, dal 1° settembre 2013, l'abrogazione dell'art. 5 del D.L. 137/2008.

          Al riguardo, con nota MIUR prot. 378 del 25 gennaio 2013, è stato chiarito che è da ritenere che il legislatore ha inteso mantenere invariata per l'a.s. 2013-2014 la dotazione libraria già in uso. Inoltre, non essendo ancora intervenuto al momento delle adozioni per l'a.s. 2013-2014 (seconda decade di maggio) l'effetto abrogativo del vincolo temporale, risulta ancora pienamente applicabile l'art. 5 del D.L. 137/2008, inclusa, quindi, la riserva che fa salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici. La nota ha, inoltre, fatto presente che il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale richiede, in ogni caso, l'adozione del DM che ne deve definire le caratteristiche tecniche.

          Da ultimo, il già citato art. 6 del D.L. 104/2013 ha reso facoltativa l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e ha circoscritto la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico.

          Con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del MIUR chiariva che "i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali".

          Per l'a.s. 2013-2014, ha inoltre disposto che non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali.

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