La proposta di legge A.C. 2609 (Cirielli) prevede la delega al Governo per la revisione del quadro normativo concernente le procedure per la definizione del rapporto d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame adotti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, un decreto legislativo finalizzato a:
Il citato articolo 19 riconosce, inoltre, al Consiglio centrale di rappresentanza militare il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione del principio di specificità concernenti il trattamento economico del medesimo personale.;
Si prevede, altresì, (comma 2) che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del precedente comma 1, possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
L'articolo 2 precisa i princìpi e i criteri direttivi che devono essere osservati dal Governo in sede di adozione dei decreti legislativi in esame.
Al riguardo, il Governo è tenuto a:
L'articolo 3, relativo alle disposizioni finali, precisa che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativamente alla parte che attiene alla definizione del contenuti del rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
Gli schemi di decreto dovranno essere sottoposti al parere non vincolante del COCER e delle competenti Commissioni parlamentari le quali dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione. Si precisa infine che decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in mancanza del prescritto parere.