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Il contenuto della proposta di legge A.C. 2609
informazioni aggiornate a lunedì, 16 marzo 2015

La proposta di legge A.C. 2609 (Cirielli) prevede la delega al Governo per la revisione del quadro normativo concernente le procedure per la definizione del rapporto d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame adotti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, un decreto legislativo finalizzato a:

  • modificare alcune disposizioni del D.LGS 195/1995 (cfr. quadro normativo) al fine di tener conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("collegato lavoro") che ha riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Il citato articolo 19 riconosce, inoltre, al Consiglio centrale di rappresentanza militare il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione del principio di specificità concernenti il trattamento economico del medesimo personale.;

  • modificare il funzionamento degli organismi della rappresentanza militare così come attualmente disciplinati sia dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), sia dal D.P.R. n. 90 del 2010, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Si prevede, altresì, (comma 2) che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del precedente comma 1, possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

L'articolo 2 precisa i princìpi e i criteri direttivi che devono essere osservati dal Governo in sede di adozione dei decreti legislativi in esame.

 

Al riguardo, il Governo è tenuto a:

  1. riconoscere esclusivamente al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e alle sue articolazioni la legittimità a partecipazione, in rappresentanza del personale, alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
  2. mantenere la struttura della rappresentanza militare interna all'ordinamento, anche riarticolandola su due livelli, previo incremento dei componenti dell'organo centrale, il quale è a carattere nazionale e interforze e che può riunirsi, anche separatamente, per sezioni di Forza armata o di Corpo armato ovvero distintamente per il comparto difesa e per il comparto sicurezza, nel caso in cui debbano essere trattate autonomamente le problematiche del personale delle Forze armate e dei Corpi armati. Sono istituiti anche organi di base a livello locale. Tutti i consigli devono essere composti al fine di garantire la rappresentatività di tutte le categorie del personale delle Forze armate;
  3. riconoscere agli organi di rappresentanza la trattazione e la possibilità di proporre ai rispettivi comandi istanze collettive nelle seguenti tematiche: attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale del personale e dei familiari; benessere e condizione di vita del personale militare, edilizia residenziale e trasporti;         condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro; alloggi, sale convegno e mense.
  4. riconoscere al COCER la possibilità di formulare proposte in materia di trattamento economico fondamentale e accessorio, in tema di articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio, per licenze, aspettative e permessi, in materia di alloggi, nelle attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari, in tema di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e condizioni igienico-sanitarie sul trattamento economico di missione e di trasferimento ed infine in materia di trattamenti previdenziali.
  5. disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e individuare la composizione dei consigli della rappresentanza militare con l'indicazione dei requisiti di eleggibilità;
  6. vietare il cumulo di più cariche all'interno degli organismi della rappresentanza militare;
  7. stabilire la durata del mandato in quattro anni con la possibilità di essere rieletti per due sole volte;
  8. individuare opportune soluzioni per tutelare il delegato nell'espletamento del mandato, assicurando altresì il necessario avvicendamento nella carica di delegato senza pregiudicare il normale assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche previste per ciascun ruolo e grado;
  9. escludere dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare ;
  10. disciplinare le modalità e la periodicità delle riunioni del Consiglio;
  11. definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi parlamentari, di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto sicurezza;
  12. prevedere facoltà e limiti del mandato dei rappresentanti.

L'articolo 3, relativo alle disposizioni finali, precisa che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativamente alla parte che attiene alla definizione del contenuti del rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,

Gli schemi di decreto dovranno essere sottoposti al parere non vincolante del COCER e delle competenti Commissioni parlamentari le quali dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione. Si precisa infine che decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in mancanza del prescritto parere.

La proposta di legge A.C. 2609 (Cirielli) prevede la delega al Governo per la revisione del quadro normativo concernente le procedure per la definizione del rapporto d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame adotti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, un decreto legislativo finalizzato a:

  • modificare alcune disposizioni del D.LGS 195/1995 (cfr. quadro normativo) al fine di tener conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("collegato lavoro") che ha riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Il citato articolo 19 riconosce, inoltre, al Consiglio centrale di rappresentanza militare il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione del principio di specificità concernenti il trattamento economico del medesimo personale.;

  • modificare il funzionamento degli organismi della rappresentanza militare così come attualmente disciplinati sia dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), sia dal D.P.R. n. 90 del 2010, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Si prevede, altresì, (comma 2) che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del precedente comma 1, possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

L'articolo 2 precisa i princìpi e i criteri direttivi che devono essere osservati dal Governo in sede di adozione dei decreti legislativi in esame.

 

Al riguardo, il Governo è tenuto a:

  1. riconoscere esclusivamente al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e alle sue articolazioni la legittimità a partecipazione, in rappresentanza del personale, alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
  2. mantenere la struttura della rappresentanza militare interna all'ordinamento, anche riarticolandola su due livelli, previo incremento dei componenti dell'organo centrale, il quale è a carattere nazionale e interforze e che può riunirsi, anche separatamente, per sezioni di Forza armata o di Corpo armato ovvero distintamente per il comparto difesa e per il comparto sicurezza, nel caso in cui debbano essere trattate autonomamente le problematiche del personale delle Forze armate e dei Corpi armati. Sono istituiti anche organi di base a livello locale. Tutti i consigli devono essere composti al fine di garantire la rappresentatività di tutte le categorie del personale delle Forze armate;
  3. riconoscere agli organi di rappresentanza la trattazione e la possibilità di proporre ai rispettivi comandi istanze collettive nelle seguenti tematiche: attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale del personale e dei familiari; benessere e condizione di vita del personale militare, edilizia residenziale e trasporti;         condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro; alloggi, sale convegno e mense.
  4. riconoscere al COCER la possibilità di formulare proposte in materia di trattamento economico fondamentale e accessorio, in tema di articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio, per licenze, aspettative e permessi, in materia di alloggi, nelle attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari, in tema di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e condizioni igienico-sanitarie sul trattamento economico di missione e di trasferimento ed infine in materia di trattamenti previdenziali.
  5. disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e individuare la composizione dei consigli della rappresentanza militare con l'indicazione dei requisiti di eleggibilità;
  6. vietare il cumulo di più cariche all'interno degli organismi della rappresentanza militare;
  7. stabilire la durata del mandato in quattro anni con la possibilità di essere rieletti per due sole volte;
  8. individuare opportune soluzioni per tutelare il delegato nell'espletamento del mandato, assicurando altresì il necessario avvicendamento nella carica di delegato senza pregiudicare il normale assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche previste per ciascun ruolo e grado;
  9. escludere dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare ;
  10. disciplinare le modalità e la periodicità delle riunioni del Consiglio;
  11. definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi parlamentari, di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto sicurezza;
  12. prevedere facoltà e limiti del mandato dei rappresentanti.

L'articolo 3, relativo alle disposizioni finali, precisa che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativamente alla parte che attiene alla definizione del contenuti del rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,

Gli schemi di decreto dovranno essere sottoposti al parere non vincolante del COCER e delle competenti Commissioni parlamentari le quali dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione. Si precisa infine che decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in mancanza del prescritto parere.