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Il contenuto della proposta di legge A.C. 2748
informazioni aggiornate a lunedì, 16 marzo 2015

La proposta di legge A.C. 2748, presentata dagli onorevoli Petrenga ed Antonio Martino, incide su diversi profili dell'istituto della rappresentanza militare con particolare riferimento alla struttura della rappresentanza militare, ai Consigli che la compongono nella loro articolazione interna, alle categorie del personale militare che fanno parte dei Consigli di rappresentanza, le competenze dei Consigli della rappresentanza, i loro rapporti istituzionali con gli enti locali la composizione dei Consigli della rappresentanza e le modalità di elezione dei loro membri, il diritto di assemblea e associazione dei militari. Vi sono, inoltre, disposizioni attuative e norme finali.

 

Nello specifico, i primi tre articoli della proposta di legge definiscono la struttura della rappresentanza militare articolata in due diversi comparti quello della sicurezza e quello della difesa.

In particolare, il comparto sicurezza è costituito dalle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne fa parte il personale eletto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
 A sua volta il comparto difesa è costituito dalle Forze armate e ne fa parte il personale eletto dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché del Corpo delle capitanerie di porto (art. 1).
      

Per quanto concerne più direttamente gli organismi della rappresentanza militare del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, la proposta di legge in esame (art.2) prevede, nel primo caso ( forze di polizia ad ordinamento militare), un Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) per l'Arma dei carabinieri, un COCER per il Corpo della guardia di finanza e distinti Consigli regionali di base (CORB) per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza in ogni regione nel cui territorio sono presenti insediamenti di Forze di polizia ad ordinamento militare (art.2).

È prevista la facoltà dei CORB dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di riunirsi congiuntamente e unitariamente anche a quelli dell'analogo livello del comparto difesa qualora le materie da trattare abbiano carattere comune.

Analogamente, la rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articola in un COCER interforze di cui fanno parte tutti i delegati eletti a livello nazionale nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nelle capitanerie di porto e nei CORB di ogni singola Forza armata e delle capitanerie di porto che operano presso le regioni nel cui territorio sono presenti insediamenti delle Forze armate e delle capitanerie di porto.

Anche in questo caso è prevista  la facoltà dei CORB di riunirsi anche a livello interforze per trattare argomenti di interesse comune e altresì riunirsi con i paritetici CORB del comparto sicurezza qualora ritenuto utile e necessario.

A loro volta il COCER interforze può riunirsi per singole sezioni di Forza armata e di capitanerie di porto per trattare argomenti specifici inerenti alle Forze armate e alle capitanerie di porto (art. 3).

Le successive disposizioni della proposta di legge (articoli 4, 5 e 6) dispongono in merito alla composizione dei Consigli della rappresentanza, alle modalità di elezione e agli organi direttivi dei consigli della rappresentanza.

Nel dettaglio, l'articolo 4 fissa il principio generale in base al quale i consigli di rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati proporzionalmente eletti nel ruolo di appartenenza, comunque non inferiore numericamente a due unità per ogni singolo ruolo.

Ai sensi del successivo articolo 5 i rappresentanti eletti nei CORB eleggono a loro volta, nella categoria di appartenenza, i rappresentanti nazionali.

Per quanto riguarda, invece l'elezione dei componenti dei COCER si prevede un'elezione di secondo livello a cui partecipa il personale delegato eletto nei CORB con modalità e rapporti proporzionali per singola Forza armata e categoria.

Specifiche disposizioni della proposta di legge riguardano poi la propaganda elettorale e le facoltà e i limiti del mandato dei delegati.

In particolare, per la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali l'articolo 7 della proposta di legge dispone che i delegati uscenti convocano e presiedono apposite assemblee organizzate per categoria di appartenenza. A tal fine le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio, salvo diversa richiesta del consiglio di rappresentanza competente. Si prevede, poi, che i candidati possano effettuare propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o manifesti, nonché attraverso le associazioni professionali di categoria.

Per quanto riguarda, invece, le facoltà e i limiti del mandato dei delegati il successivo articolo 8 reca una articolata disciplina di questa materia. In particolare, si prevede che i rappresentanti del COCER svolgano il loro mandato con incarico esclusivo e senza essere sottoposti a valutazione. Al personale di carriera, all'esaurimento del mandato, si applicano le disposizioni previste per il personale militare impiegato nei servizi di informazione e sicurezza che rientra nei corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera. Per quanto riguarda, invece, i rappresentanti del CORB, si dispone che svolgano il loro mandato con le stesse modalità dei membri del COCER per un periodo non superiore a dodici giorni lavorativi al mese.     Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riservati che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del proprio mandato.

A loro volti gli articoli 9 e 10 dettano norme in merito alla convocazione dei Consigli di rappresentanza e al diritto di assemblea.

Per quanto riguarda poi le competenze specifiche degli organismi della rappresentanza militare gli articoli 11, 12 e 13 recano una dettagliata disciplina con particolare riferimento alla partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.

In particolare, si prevede che nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 che regola le procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,i COCER del comparto difesa e del comparto sicurezza presentano, sei mesi prima della scadenza contrattuale, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per il rinnovo contrattuale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e agli altri Ministri presenti al tavolo concertativo.

Per quanto riguarda le competenze specifiche dei COCER, l'articolo 12 stabilisce il principio generale in base al quale spetta a tale organismo la trattazione di tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo.

Il medesimo articolo specifica, poi, che competono ai COCER:

  1. la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari, ai Ministri competenti, allo Stato maggiore difesa, agli stati maggiori corrispondenti nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati relativamente a determinate materie.
  2. lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la contrattazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro;
  3. l'informazione preventiva per le materie concernenti i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi, la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale
  4. l'informazione alla base, sulle materie indicate al precedente n. 1
  5. la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione;
  6. gli incontri con le associazioni e con gli altri organismi sindacali sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze anche diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro;
  7. la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;
  8. la partecipazione a convegni e congressi;
  9. l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici ai fini della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;
  10. l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;
  11. l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;
  12. la partecipazione dei delegati ogni qualvolta vengono nominate commissioni (???) cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

A loro volta i CORB (art. 13) hanno competenza a trattare e a concertare con i comandi corrispondenti tutte le materie di interesse locale sopra richiamate in relazione alle competenze dei COCER (art. 12) e a verificare la loro corretta applicazione. Spetta sempre ai CORB il compito di trattare tutte le materie indicate dal richiamato all'articolo 12 per poter formulare proposte e richieste ai COCER. I CORB sono, altresì, competenti a trattare con i responsabili delle regioni, delle province e dei comuni le materie riguardanti gli alloggi, i trasporti, la formazione e l'aggiornamento culturali e professionali, le manifestazioni culturali, sport e tempo libero, le dismissioni di infrastrutture, la promozione umana, sociale e benessere del personale. I CORB concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, con le province e con i comuni (art. 14).

A loro volta i COCER, anche per singole sezioni, nell'ambito delle materie di competenza, possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti.

Le ultime disposizioni concernono il diritto di associazione e il regolamento di attuazione della rappresentanza militare.

In particolare, ai sensi dell'articolo 16 i militari possono costituire e aderire a proprie associazioni professionali. Al riguardo, viene precisato che dalle competenze delle associazioni professionali sono escluse le funzioni esercitate dalle associazioni combattentistiche e d'arma.

Infine, si prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della e legge, adotta, con proprio decreto, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, previa acquisizione del parere dei COCER e delle Commissioni parlamentari competenti. Ogni COCER a livello di sezione approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, un regolamento interno per definire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei vari livelli di rappresentanza.

 

La proposta di legge A.C. 2748, presentata dagli onorevoli Petrenga ed Antonio Martino, incide su diversi profili dell'istituto della rappresentanza militare con particolare riferimento alla struttura della rappresentanza militare, ai Consigli che la compongono nella loro articolazione interna, alle categorie del personale militare che fanno parte dei Consigli di rappresentanza, le competenze dei Consigli della rappresentanza, i loro rapporti istituzionali con gli enti locali la composizione dei Consigli della rappresentanza e le modalità di elezione dei loro membri, il diritto di assemblea e associazione dei militari. Vi sono, inoltre, disposizioni attuative e norme finali.

 

Nello specifico, i primi tre articoli della proposta di legge definiscono la struttura della rappresentanza militare articolata in due diversi comparti quello della sicurezza e quello della difesa.

In particolare, il comparto sicurezza è costituito dalle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne fa parte il personale eletto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
 A sua volta il comparto difesa è costituito dalle Forze armate e ne fa parte il personale eletto dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché del Corpo delle capitanerie di porto (art. 1).
      

Per quanto concerne più direttamente gli organismi della rappresentanza militare del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, la proposta di legge in esame (art.2) prevede, nel primo caso ( forze di polizia ad ordinamento militare), un Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) per l'Arma dei carabinieri, un COCER per il Corpo della guardia di finanza e distinti Consigli regionali di base (CORB) per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza in ogni regione nel cui territorio sono presenti insediamenti di Forze di polizia ad ordinamento militare (art.2).

È prevista la facoltà dei CORB dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di riunirsi congiuntamente e unitariamente anche a quelli dell'analogo livello del comparto difesa qualora le materie da trattare abbiano carattere comune.

Analogamente, la rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articola in un COCER interforze di cui fanno parte tutti i delegati eletti a livello nazionale nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nelle capitanerie di porto e nei CORB di ogni singola Forza armata e delle capitanerie di porto che operano presso le regioni nel cui territorio sono presenti insediamenti delle Forze armate e delle capitanerie di porto.

Anche in questo caso è prevista  la facoltà dei CORB di riunirsi anche a livello interforze per trattare argomenti di interesse comune e altresì riunirsi con i paritetici CORB del comparto sicurezza qualora ritenuto utile e necessario.

A loro volta il COCER interforze può riunirsi per singole sezioni di Forza armata e di capitanerie di porto per trattare argomenti specifici inerenti alle Forze armate e alle capitanerie di porto (art. 3).

Le successive disposizioni della proposta di legge (articoli 4, 5 e 6) dispongono in merito alla composizione dei Consigli della rappresentanza, alle modalità di elezione e agli organi direttivi dei consigli della rappresentanza.

Nel dettaglio, l'articolo 4 fissa il principio generale in base al quale i consigli di rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati proporzionalmente eletti nel ruolo di appartenenza, comunque non inferiore numericamente a due unità per ogni singolo ruolo.

Ai sensi del successivo articolo 5 i rappresentanti eletti nei CORB eleggono a loro volta, nella categoria di appartenenza, i rappresentanti nazionali.

Per quanto riguarda, invece l'elezione dei componenti dei COCER si prevede un'elezione di secondo livello a cui partecipa il personale delegato eletto nei CORB con modalità e rapporti proporzionali per singola Forza armata e categoria.

Specifiche disposizioni della proposta di legge riguardano poi la propaganda elettorale e le facoltà e i limiti del mandato dei delegati.

In particolare, per la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali l'articolo 7 della proposta di legge dispone che i delegati uscenti convocano e presiedono apposite assemblee organizzate per categoria di appartenenza. A tal fine le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio, salvo diversa richiesta del consiglio di rappresentanza competente. Si prevede, poi, che i candidati possano effettuare propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o manifesti, nonché attraverso le associazioni professionali di categoria.

Per quanto riguarda, invece, le facoltà e i limiti del mandato dei delegati il successivo articolo 8 reca una articolata disciplina di questa materia. In particolare, si prevede che i rappresentanti del COCER svolgano il loro mandato con incarico esclusivo e senza essere sottoposti a valutazione. Al personale di carriera, all'esaurimento del mandato, si applicano le disposizioni previste per il personale militare impiegato nei servizi di informazione e sicurezza che rientra nei corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera. Per quanto riguarda, invece, i rappresentanti del CORB, si dispone che svolgano il loro mandato con le stesse modalità dei membri del COCER per un periodo non superiore a dodici giorni lavorativi al mese.     Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riservati che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del proprio mandato.

A loro volti gli articoli 9 e 10 dettano norme in merito alla convocazione dei Consigli di rappresentanza e al diritto di assemblea.

Per quanto riguarda poi le competenze specifiche degli organismi della rappresentanza militare gli articoli 11, 12 e 13 recano una dettagliata disciplina con particolare riferimento alla partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.

In particolare, si prevede che nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 che regola le procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,i COCER del comparto difesa e del comparto sicurezza presentano, sei mesi prima della scadenza contrattuale, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per il rinnovo contrattuale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e agli altri Ministri presenti al tavolo concertativo.

Per quanto riguarda le competenze specifiche dei COCER, l'articolo 12 stabilisce il principio generale in base al quale spetta a tale organismo la trattazione di tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo.

Il medesimo articolo specifica, poi, che competono ai COCER:

  1. la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari, ai Ministri competenti, allo Stato maggiore difesa, agli stati maggiori corrispondenti nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati relativamente a determinate materie.
  2. lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la contrattazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro;
  3. l'informazione preventiva per le materie concernenti i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi, la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale
  4. l'informazione alla base, sulle materie indicate al precedente n. 1
  5. la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione;
  6. gli incontri con le associazioni e con gli altri organismi sindacali sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze anche diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro;
  7. la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;
  8. la partecipazione a convegni e congressi;
  9. l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici ai fini della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;
  10. l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;
  11. l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;
  12. la partecipazione dei delegati ogni qualvolta vengono nominate commissioni (???) cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

A loro volta i CORB (art. 13) hanno competenza a trattare e a concertare con i comandi corrispondenti tutte le materie di interesse locale sopra richiamate in relazione alle competenze dei COCER (art. 12) e a verificare la loro corretta applicazione. Spetta sempre ai CORB il compito di trattare tutte le materie indicate dal richiamato all'articolo 12 per poter formulare proposte e richieste ai COCER. I CORB sono, altresì, competenti a trattare con i responsabili delle regioni, delle province e dei comuni le materie riguardanti gli alloggi, i trasporti, la formazione e l'aggiornamento culturali e professionali, le manifestazioni culturali, sport e tempo libero, le dismissioni di infrastrutture, la promozione umana, sociale e benessere del personale. I CORB concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, con le province e con i comuni (art. 14).

A loro volta i COCER, anche per singole sezioni, nell'ambito delle materie di competenza, possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti.

Le ultime disposizioni concernono il diritto di associazione e il regolamento di attuazione della rappresentanza militare.

In particolare, ai sensi dell'articolo 16 i militari possono costituire e aderire a proprie associazioni professionali. Al riguardo, viene precisato che dalle competenze delle associazioni professionali sono escluse le funzioni esercitate dalle associazioni combattentistiche e d'arma.

Infine, si prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della e legge, adotta, con proprio decreto, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, previa acquisizione del parere dei COCER e delle Commissioni parlamentari competenti. Ogni COCER a livello di sezione approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, un regolamento interno per definire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei vari livelli di rappresentanza.