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Il riordino dell'ANAC
informazioni aggiornate a venerdì, 8 giugno 2018

L'ANAC nasce dalla trasformazione di un altro organismo pubblico, ossia la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), creata nel 2009 (art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009) con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. A tali attribuzioni si affiancava il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l'accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento e, altresì, quello di determinazione degli standard dei servizi pubblici.

Successivamente, la c.d. legge anticorruzione (art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190), attuando le Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, ha individuato la CIVIT quale autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione.

Al cambio di denominazione in ANAC (art. 5, D.L. 101/2013) si è aggiunta una ridefinizione delle funzioni (articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014), con l'obiettivo principale di concentrare la missione istituzionale dell'Autorità sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

In tale direzione, il D.L. n. 90/2014 (convertito dalla L.  n. 114/2014) ha provveduto in primo luogo a trasferire all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d'interesse regionale. Tale autorità è stata contestualmente soppressa mediante decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Le funzioni in materia di contratti pubblici  assegnate all'Autorità sono state successivamente ridefinite dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 213, D.Lgs. n. 50/2016).

A fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l'ANAC ha perso le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha contestualmente ceduto in favore dell'ANAC le competenze in materia di trasparenza e anticorruzione. In attuazione del D.L. 90/2014 (art. 19, co. 10) tali funzioni sono state riordinate con il regolamento adottato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

In attuazione di tale riforma, con DPCM 1 febbraio 2016, ricevuto il parere delle delle competenti Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 200), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il piano di riordino della nuova Autorità nazionale anticorruzione, il quale ha trasferito in via definitiva all'ANAC le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ed ha istituito il ruolo del personale dipendente dell'ANAC.

La nuova articolazione organizzativa, come stabilita nella delibera n. 143 del 2014 e nell'atto di organizzazione delle Aree e degli Uffici dell'ANAC del 29 ottobre 2014, come successivamente modificati, raggruppa la missione istituzionale dell'Autorità in quattro ambiti strategici: a) Indirizzo e programmazione (affidato alla Presidenza), b) Supporto alla missione istituzionale di pianificazione e controllo (Segretariato generale), c) Vigilanza e d) Regolazione, ai quali sono preposte due omonime aree. Con Delibera del 3 marzo 2015, è stato adottato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione.
All'esito del riordino, la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità nazionale anticorruzione è determinata nel numero massimo di 350 unità, articolata in 1 dirigente di livello generale ad esaurimento, 35 dirigenti di livello non generale, 207 funzionari e 107 operativi.

La fisionomia dell'ANAC è stata completata con l'esplicito riconoscimento del potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico (art. 52-quater, D.L. n. 50 del 2017 , conv. L. n. 96/2017) ed economico del proprio personale (art. 1, co. 298, L. n. 205/2017), sulla base dei principi della legge n. 481 del 1995, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Per quanto concerne il trattamento economico è previsto che in sede di prima applicazione - e, comunque, per un periodo di un anno (decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'ANAC di disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico del personale), vale quanto previsto dal DPCM 1° febbraio 2016 recante il Piano di riordino. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione l'Autorità può adeguare (tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative) il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'ANAC nasce dalla trasformazione di un altro organismo pubblico, ossia la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), creata nel 2009 (art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009) con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. A tali attribuzioni si affiancava il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l'accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento e, altresì, quello di determinazione degli standard dei servizi pubblici.

Successivamente, la c.d. legge anticorruzione (art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190), attuando le Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, ha individuato la CIVIT quale autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione.

Al cambio di denominazione in ANAC (art. 5, D.L. 101/2013) si è aggiunta una ridefinizione delle funzioni (articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014), con l'obiettivo principale di concentrare la missione istituzionale dell'Autorità sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

In tale direzione, il D.L. n. 90/2014 (convertito dalla L.  n. 114/2014) ha provveduto in primo luogo a trasferire all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d'interesse regionale. Tale autorità è stata contestualmente soppressa mediante decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Le funzioni in materia di contratti pubblici  assegnate all'Autorità sono state successivamente ridefinite dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 213, D.Lgs. n. 50/2016).

A fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l'ANAC ha perso le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha contestualmente ceduto in favore dell'ANAC le competenze in materia di trasparenza e anticorruzione. In attuazione del D.L. 90/2014 (art. 19, co. 10) tali funzioni sono state riordinate con il regolamento adottato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

In attuazione di tale riforma, con DPCM 1 febbraio 2016, ricevuto il parere delle delle competenti Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 200), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il piano di riordino della nuova Autorità nazionale anticorruzione, il quale ha trasferito in via definitiva all'ANAC le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ed ha istituito il ruolo del personale dipendente dell'ANAC.

La nuova articolazione organizzativa, come stabilita nella delibera n. 143 del 2014 e nell'atto di organizzazione delle Aree e degli Uffici dell'ANAC del 29 ottobre 2014, come successivamente modificati, raggruppa la missione istituzionale dell'Autorità in quattro ambiti strategici: a) Indirizzo e programmazione (affidato alla Presidenza), b) Supporto alla missione istituzionale di pianificazione e controllo (Segretariato generale), c) Vigilanza e d) Regolazione, ai quali sono preposte due omonime aree. Con Delibera del 3 marzo 2015, è stato adottato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione.
All'esito del riordino, la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità nazionale anticorruzione è determinata nel numero massimo di 350 unità, articolata in 1 dirigente di livello generale ad esaurimento, 35 dirigenti di livello non generale, 207 funzionari e 107 operativi.

La fisionomia dell'ANAC è stata completata con l'esplicito riconoscimento del potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico (art. 52-quater, D.L. n. 50 del 2017 , conv. L. n. 96/2017) ed economico del proprio personale (art. 1, co. 298, L. n. 205/2017), sulla base dei principi della legge n. 481 del 1995, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Per quanto concerne il trattamento economico è previsto che in sede di prima applicazione - e, comunque, per un periodo di un anno (decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'ANAC di disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico del personale), vale quanto previsto dal DPCM 1° febbraio 2016 recante il Piano di riordino. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione l'Autorità può adeguare (tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative) il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.