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Il TFR: quadro normativo
informazioni aggiornate a mercoledì, 21 dicembre 2016

Il trattamento di fine rapporto (TFR), disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, riconosciuto ai dipendenti del settore privato e, ai sensi del D.P.C.M.20 dicembre 1999, anche ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 (ad eccezione delle categorie cosiddette "non contrattualizzate").

Infatti, fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente, ad un fondo di previdenza complementare.

 

Merita inoltre ricordare che l'articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997 (come modificato dall'articolo 1, comma 484, della L. 147/2013) ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

In materia è successivamente intervenuta la L. 232/2016. In particolare, è stato disposto che:

  • per i dipendenti pubblici che cessino l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) inizino a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia (articolo 1, comma 184);
  • i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) previsti dalla disciplina generale in materia, per i dipendenti pubblici che si avvalgano dell'istituto del cumulo,  inizino a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 196);
  • i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) previsti dalla disciplina generale in materia dei dipendenti pubblici che si avvalgano del requisito ridotto di anzianità contributiva previsto per i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione prima dei 19 anni (cd. lavoratori precoci) inizino a decorrere solo al compimento dei precedenti requisiti per il trattamento pensionistico.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 151, della L. 205/2017 ha stabilito, per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca aventi i specifici requisiti ai fini dell'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita,  che la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia

 

L'importo del TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio (o frazione di anno) una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5 (nel caso di frazione di anno la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni). Le quote così accantonate sono rivalutate annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.F.R. comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Come stabilito nell'Accordo quadro del 29 luglio 1999, nel settore pubblico il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 c.c. sulle seguenti voci della retribuzione: l'intero stipendio tabellare, l'intera indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa (ulteriori voci retributive possono essere considerate nella contrattazione di comparto).

Per quanto riguarda la possibilità di usufruire di un'anticipazione sul TFR, il richiamato articolo 2120 c.c. dispone che il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (migliori condizioni possono essere previste dai contratti collettivi, che possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione). Le richiamate disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, terzo comma, della L. 297/1982).

 

Disciplina fiscale

Il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il T.F.R. e le indennità equipollenti.

L'articolo 19 del T.U.I.R. specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del T.F.R. e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 47/2000. Per il T.F.R. maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

-     la parte di accantonamento del T.F.R. (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione;

-     la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il T.F.R. maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il T.F.R. in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR 600/1973).

Il D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro. L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).

Il trattamento di fine rapporto (TFR), disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, riconosciuto ai dipendenti del settore privato e, ai sensi del D.P.C.M.20 dicembre 1999, anche ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 (ad eccezione delle categorie cosiddette "non contrattualizzate").

Infatti, fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente, ad un fondo di previdenza complementare.

 

Merita inoltre ricordare che l'articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997 (come modificato dall'articolo 1, comma 484, della L. 147/2013) ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

In materia è successivamente intervenuta la L. 232/2016. In particolare, è stato disposto che:

  • per i dipendenti pubblici che cessino l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) inizino a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia (articolo 1, comma 184);
  • i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) previsti dalla disciplina generale in materia, per i dipendenti pubblici che si avvalgano dell'istituto del cumulo,  inizino a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 196);
  • i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) previsti dalla disciplina generale in materia dei dipendenti pubblici che si avvalgano del requisito ridotto di anzianità contributiva previsto per i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione prima dei 19 anni (cd. lavoratori precoci) inizino a decorrere solo al compimento dei precedenti requisiti per il trattamento pensionistico.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 151, della L. 205/2017 ha stabilito, per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca aventi i specifici requisiti ai fini dell'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita,  che la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia

 

L'importo del TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio (o frazione di anno) una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5 (nel caso di frazione di anno la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni). Le quote così accantonate sono rivalutate annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.F.R. comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Come stabilito nell'Accordo quadro del 29 luglio 1999, nel settore pubblico il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 c.c. sulle seguenti voci della retribuzione: l'intero stipendio tabellare, l'intera indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa (ulteriori voci retributive possono essere considerate nella contrattazione di comparto).

Per quanto riguarda la possibilità di usufruire di un'anticipazione sul TFR, il richiamato articolo 2120 c.c. dispone che il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (migliori condizioni possono essere previste dai contratti collettivi, che possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione). Le richiamate disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, terzo comma, della L. 297/1982).

 

Disciplina fiscale

Il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il T.F.R. e le indennità equipollenti.

L'articolo 19 del T.U.I.R. specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del T.F.R. e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 47/2000. Per il T.F.R. maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

-     la parte di accantonamento del T.F.R. (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione;

-     la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il T.F.R. maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il T.F.R. in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR 600/1973).

Il D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro. L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).