Al 31 ottobre 2017, rispetto ad un organico di magistratura ordinaria che prevede 10.151 magistrati, risultano vacanti presso gli uffici giudiziari 1.265 posti.
Il divario tra l'organico di magistratura ed i magistrati effettivamente in servizio è - come sottolineato in numerosi pareri del CSM - ormai endemico e determina rilevatissimi problemi di scopertura soprattutto negli uffici giudiziari di primo grado meno ambiti.
Per far fronte a queste problematiche, il legislatore ha adottato provvedimenti volti ad accelerare la copertura degli uffici giudiziari vacanti: va in questa direzione la riduzione della durata del tirocinio per i magistrati che prenderanno servizio a breve, l'eliminazione della preclusione ai magistrati di prima nomina di svolgere funzioni monocratiche penali, la modifica della disciplina di attribuzione degli incarichi direttivi ai magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura. Nell'ultima parte della legislatura si è inoltre intervenuti per velocizzare il reclutamento di nuovi magistrati, anche ampliando le facoltà assunzionali del Ministero.
Di seguito si dà conto di questi interventi analizzandoli per come si sono susseguiti nel corso della XVII legislatura.
L'art. 2 del decreto-legge n. 90 del 2014, ha disciplinato la procedura per l'attribuzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati e, intervenendo sul d.lgs n. 160 del 2006, ha introdotto misure dirette a favorire la rapida conclusione dell'iter per evitare che gli uffici giudiziari restino sprovvisti di dirigenti. Il CSM è chiamato a provvedere:
In ogni caso di inosservanza dei termini (pertanto, non solo in caso di inosservanza ingiustificata), il Presidente della Commissione referente del CSM provvede a formulare la proposta.
E' inoltre modificato il regime delle impugnazioni dei provvedimenti riguardanti il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati: il giudice amministrativo dovrà applicare il rito abbreviato e disposizioni particolari sono dettate per l'azione di ottemperanza.
L'art. 21 del decreto-legge n. 132 del 2014 è intervenuto per ridurre i tempi di scopertura dei posti vacanti all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè quei trasferimenti successivi all'assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono né il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina).
Per ovviare ai limiti di efficienza in relazione agli sfasamenti temporali dei trasferimenti disposti in attuazione dello stesso bando, il decreto-legge ha inserito nell'ordinamento giudiziario l'articolo 10-bis ai sensi del quale:
Per evitare che gli uffici giudiziari a forte scopertura (non inferiore al 35%) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento è poi previsto che la stessa delibera non produca effetto sino a quando il CSM non abbia deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È, tuttavia, stabilito un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento: la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Nella stressa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quando l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2016 contiene disposizioni volte a contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. A tal fine, le disposizioni:
Art. 13 del d.lgs. 160/2006
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precludeva ai magistrati di prima nomina, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, la possibilità di essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, le funzioni giudicanti monocratiche penali, quelle di giudice per le indagini preliminari o di giudice per l'udienza preliminare. L'intento del legislatore era quello di evitare la prassi secondo la quale nelle sedi vacanti più disagiate, per difetto di aspiranti, venivano mandati, come pubblico ministero o giudice per le indagini preliminari, i giovani vincitori di concorso. Tale preclusione ha però nei fatti aggravato la c.d. scopertura delle sedi disagiate.
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Decreto-legge n. 193 del 2009
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Per fare fronte alle esigenze di copertura delle sedi disagiate - che si concentrano specialmente nel Sud d'Italia, in regioni ad alta densità di criminalità organizzata – nella scorsa legislatura è stato dapprima emanato il decreto-legge n. 193 del 2009 che, pur mantenendo la sopra richiamata preclusione, consentiva una deroga in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura delle sedi e con riferimento ai magistrati nominati con un decreto ministeriale del 2009. A questi ultimi, al termine del tirocinio, il CSM, in presenza di una scopertura superiore al 30% dei posti, poteva attribuire le funzioni requirenti, in deroga alla normativa vigente.
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Legge n. 187 del 2011
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Sempre nella scorsa legislatura, la legge n. 17 del 2011 ha modificato l'art. 13 del d.lgs 160/2006 per consentire ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di svolgere pienamente le funzioni requirenti. Alla fine della scorsa legislatura, dunque, a tali magistrati restavano precluse le sole funzioni giudicanti monocratiche penali (salvo per i casi di citazione diretta a giudizio a norma dell'art. 550 c.p.p.) e le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
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Decreto-legge n. 92 del 2014
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Le funzioni precluse ai magistrati di prima nomina si sono ulteriormente ristrette: l'art. 5-bis del decreto-legge n. 92 del 2014 ha infatti previsto che, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati vincitori del concorso bandito nel 2011 vi fosse una scopertura di organico dei posti di magistrato di sorveglianza superiore al 20%, il CSM potesse, con provvedimento motivato – in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006 - attribuire esclusivamente a detti magistrati le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.
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Decreto-legge n. 168 del 2016
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Abroga l'art. 13, comma 2. Non ci sono più preclusioni per i magistrati di prima nomina.
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Il decreto-legge n. 168 del 2016 ha introdotto anche misure volte a dare continuità alla copertura degli uffici giudiziari. In particolare: