In base alla legge n. 56/2014, l'elezione del nuovo presidente della provincia e del consiglio provinciale deve svolgersi:
In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
La legge prevede inoltre che l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla nuova legge entro il 31 dicembre 2014, per le province le cui elezioni si svolgono nel predetto anno, o entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale, per le altre province. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie, rispettivamente, entro il 30 giugno 2015 o entro i sei mesi dall'insediamento si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003.