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La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016
informazioni aggiornate a mercoledì, 7 febbraio 2018

Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30 novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno 2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3 agosto 2017.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il 16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art. 48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).

 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).

I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del 2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.

Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).

Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario. Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario.

Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione).

 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018.

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30 novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno 2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3 agosto 2017.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il 16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art. 48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).

 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).

I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del 2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.

Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).

Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario. Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario.

Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione).

 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018.

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.