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Le proposte di legge sull'asilo nella XVII legislatura
informazioni aggiornate a venerdì, 23 febbraio 2018

Nel corso della XVII legislatura la I Commissione della Camera ha esaminato alcune proposte di legge (A.C. 327, Giacomelli ed altri; A.C. 944, Migliore ed altri; A.C. 1444, Di Salvo ed altri) volte ad introdurre una disciplina del diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

A differenza della proposta di legge C. 1444, esclusivamente finalizzata ad introdurre il diritto di asilo e ad estenderlo esplicitamente alle vittime di violenza a causa della appartenenza al sesso femminile o al proprio orientamento sessuale, le proposte C. 327 e C. 944 modificavano la disciplina della protezione internazionale (ossia dello status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria) anche se con modalità diverse.

Nella proposta A.C. 327 il diritto di asilo era inserito in una regolamentazione organica dell'istituto della protezione internazionale. Si tratta di una sorta di testo unico che raccoglie e, in parte, modifica le diverse disposizioni vigenti, in larga parte di origine comunitaria, che disciplinano il riconoscimento e lo status di protezione internazionale, estendendone espressamente l'applicazione al diritto di asilo, che ne diviene così una terza fattispecie. Le disposizioni fatte confluire nel provvedimento sono di conseguenza esplicitamente abrogate.

Invece, la proposta A.C. 944 interpretava l'istituto del diritto di asilo come una unica categoria, comprendente sia la protezione internazionale, sia il diritto di asilo vero e proprio. Introduce poi una regolamentazione comune ai due istituti, senza abrogare esplicitamente le disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale, che tuttavia si devono intendere superate, ma solo in parte, dalla nuova disciplina.

Nel corso della XVII legislatura la I Commissione della Camera ha esaminato alcune proposte di legge (A.C. 327, Giacomelli ed altri; A.C. 944, Migliore ed altri; A.C. 1444, Di Salvo ed altri) volte ad introdurre una disciplina del diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

A differenza della proposta di legge C. 1444, esclusivamente finalizzata ad introdurre il diritto di asilo e ad estenderlo esplicitamente alle vittime di violenza a causa della appartenenza al sesso femminile o al proprio orientamento sessuale, le proposte C. 327 e C. 944 modificavano la disciplina della protezione internazionale (ossia dello status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria) anche se con modalità diverse.

Nella proposta A.C. 327 il diritto di asilo era inserito in una regolamentazione organica dell'istituto della protezione internazionale. Si tratta di una sorta di testo unico che raccoglie e, in parte, modifica le diverse disposizioni vigenti, in larga parte di origine comunitaria, che disciplinano il riconoscimento e lo status di protezione internazionale, estendendone espressamente l'applicazione al diritto di asilo, che ne diviene così una terza fattispecie. Le disposizioni fatte confluire nel provvedimento sono di conseguenza esplicitamente abrogate.

Invece, la proposta A.C. 944 interpretava l'istituto del diritto di asilo come una unica categoria, comprendente sia la protezione internazionale, sia il diritto di asilo vero e proprio. Introduce poi una regolamentazione comune ai due istituti, senza abrogare esplicitamente le disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale, che tuttavia si devono intendere superate, ma solo in parte, dalla nuova disciplina.