MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

La regola del debito
informazioni aggiornate a lunedì, 12 febbraio 2018

Il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, adottato nel novembre 2011 mediante il c.d. six pack, e richiamato nel Fiscal compact, rafforza il controllo della disciplina di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL. La regola stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al livello del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi.

In particolare, il nuovo articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/1997, come modificato, nell'ambito del six pack, dal regolamento n.1177/2011, stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60 per cento, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi (versione backward-looking della regola sul debito). Il regolamento specifica, inoltre, che la regola è considerata soddisfatta se la riduzione del differenziale di debito rispetto al 60 per cento si verificherà, in base alle previsioni della Commissione europea, nel periodo di tre anni successivi all'ultimo anno per il quale si hanno dati disponibili (versione forward-looking della regola sul debito). Infine, il regolamento precisa che nella valutazione del rispetto della regola si terrà conto dell'influenza del ciclo economico. Solo se nessuna di queste condizioni viene soddisfatta la regola del debito è considerata non rispettata, portando alla redazione, da parte della Commissione europea, di un rapporto ai sensi dell'articolo 127(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In sintesi, dunque, il rapporto debito/PIL è considerato eccessivo, e quindi la regola non è rispettata, se:

a) Il rapporto debito/PIL è superiore al 60 per cento;

b) il rapporto debito/PIL è maggiore del benchmark retrospettivo (backward-looking benchmark);

c) il rapporto debito/PIL eccede il benchmark prospettico (forward-looking benchmark).

Inoltre, d),  deve valutarsi se lo scostamento dal benchmark possa essere attribuito agli effetti del  ciclo economico. Per quest'ultimo aspetto, va infatti tenuto conto che il ciclo economico influenza la dinamica del debito sia attraverso l'andamento del saldo di bilancio (che incide sul numeratore) sia attraverso l'andamento del PIL (effetto denominatore) e, per tale motivo sia il nominatore che il denominatare del rapporto sono depurati dall'effetto del ciclo.

Qualora il rapporto debito/PIL fosse più alto del benchmark anche dopo l'aggiustamento per il ciclo e rimanesse più elevato anche in prospettiva (nei due anni successivi all'anno di riferimento), la Commissione sarà chiamata a redigere un rapporto ex art. 126 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel quale, tuttavia, al benchmark numerico si aggiungono valutazioni qualitative relative a un certo insieme di "altri fattori rilevanti", tra cui:

  • l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
  • l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, in particolare lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;
  • la dinamica e sostenibilità a medio termine del debito, in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche;
  • i contributi finanziari di sostegno per la salvaguardia finanziaria dell'area euro (con riguardo ad esempio agli strumenti finanziari costituiti dall' EFSF  dall' ESM  e dai contributi bilaterali alla Grecia), nonché la composizione degli aggiustamenti stock-flussi, vale a dire il differenziale tra la variazione del debito e l'indebitamento netto.

L'analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un passo obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una procedura per disavanzi eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito ad un ritmo adeguato.

E' da rilevare che, nel caso di Stati membri correntemente sottoposti alla procedura di deficit eccessivo, è previsto un periodo di transizione di tre anni per l'applicazione della regola. In tale periodo, gli Stati devono prevedere un aggiustamento fiscale (cioè una correzione del saldo di bilancio) strutturale minimo tale da garantire un progresso continuo e realistico verso il benchmark del debito. L'aggiustamento deve essere tale da rispettare le seguenti condizioni: a) l'aggiustamento strutturale annuo non deve scostarsi più dello 0,25 per cento del PIL dell'aggiustamento richiesto per assicurare la regola del debito a fine periodo; b) in qualsiasi momento del periodo di transizione, il restante aggiustamento strutturale annuo non deve superare lo 0,75 per cento del PIL.

Per quanto riguarda l'Italia, che per il 2015 aveva presentato una deviazione rispetto al benchmark, che tuttavia non hanno portato all'apertura di procedure di infrazione in quanto la Commissione aveva riconosciuto la presenza di fattori mitiganti, nelle Raccomandazioni del Consiglio europeo del luglio 2017 sul Programma di Stabilità del Paese per tale anno, la Commissione aveva segnalato "ad una prima analisi" che l'Italia non soddisferà la regola del debito per il 2017 ed il 2018, rinviando tuttavia una decisione in merito alla valutazione del Documento programmatico di bilancio 2018 ed alla successiva valutazione dei risultati di bilancio del medesimo anno, che, rileva il Consiglio, "dovranno debitamente tener conto dell'obiettivo di conseguire una situazione di bilancio che contribuisca sia a rafforzare la ripresa in corso sia ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche".

Il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, adottato nel novembre 2011 mediante il c.d. six pack, e richiamato nel Fiscal compact, rafforza il controllo della disciplina di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL. La regola stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al livello del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi.

In particolare, il nuovo articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/1997, come modificato, nell'ambito del six pack, dal regolamento n.1177/2011, stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60 per cento, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi (versione backward-looking della regola sul debito). Il regolamento specifica, inoltre, che la regola è considerata soddisfatta se la riduzione del differenziale di debito rispetto al 60 per cento si verificherà, in base alle previsioni della Commissione europea, nel periodo di tre anni successivi all'ultimo anno per il quale si hanno dati disponibili (versione forward-looking della regola sul debito). Infine, il regolamento precisa che nella valutazione del rispetto della regola si terrà conto dell'influenza del ciclo economico. Solo se nessuna di queste condizioni viene soddisfatta la regola del debito è considerata non rispettata, portando alla redazione, da parte della Commissione europea, di un rapporto ai sensi dell'articolo 127(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In sintesi, dunque, il rapporto debito/PIL è considerato eccessivo, e quindi la regola non è rispettata, se:

a) Il rapporto debito/PIL è superiore al 60 per cento;

b) il rapporto debito/PIL è maggiore del benchmark retrospettivo (backward-looking benchmark);

c) il rapporto debito/PIL eccede il benchmark prospettico (forward-looking benchmark).

Inoltre, d),  deve valutarsi se lo scostamento dal benchmark possa essere attribuito agli effetti del  ciclo economico. Per quest'ultimo aspetto, va infatti tenuto conto che il ciclo economico influenza la dinamica del debito sia attraverso l'andamento del saldo di bilancio (che incide sul numeratore) sia attraverso l'andamento del PIL (effetto denominatore) e, per tale motivo sia il nominatore che il denominatare del rapporto sono depurati dall'effetto del ciclo.

Qualora il rapporto debito/PIL fosse più alto del benchmark anche dopo l'aggiustamento per il ciclo e rimanesse più elevato anche in prospettiva (nei due anni successivi all'anno di riferimento), la Commissione sarà chiamata a redigere un rapporto ex art. 126 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel quale, tuttavia, al benchmark numerico si aggiungono valutazioni qualitative relative a un certo insieme di "altri fattori rilevanti", tra cui:

  • l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
  • l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, in particolare lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;
  • la dinamica e sostenibilità a medio termine del debito, in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche;
  • i contributi finanziari di sostegno per la salvaguardia finanziaria dell'area euro (con riguardo ad esempio agli strumenti finanziari costituiti dall' EFSF  dall' ESM  e dai contributi bilaterali alla Grecia), nonché la composizione degli aggiustamenti stock-flussi, vale a dire il differenziale tra la variazione del debito e l'indebitamento netto.

L'analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un passo obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una procedura per disavanzi eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito ad un ritmo adeguato.

E' da rilevare che, nel caso di Stati membri correntemente sottoposti alla procedura di deficit eccessivo, è previsto un periodo di transizione di tre anni per l'applicazione della regola. In tale periodo, gli Stati devono prevedere un aggiustamento fiscale (cioè una correzione del saldo di bilancio) strutturale minimo tale da garantire un progresso continuo e realistico verso il benchmark del debito. L'aggiustamento deve essere tale da rispettare le seguenti condizioni: a) l'aggiustamento strutturale annuo non deve scostarsi più dello 0,25 per cento del PIL dell'aggiustamento richiesto per assicurare la regola del debito a fine periodo; b) in qualsiasi momento del periodo di transizione, il restante aggiustamento strutturale annuo non deve superare lo 0,75 per cento del PIL.

Per quanto riguarda l'Italia, che per il 2015 aveva presentato una deviazione rispetto al benchmark, che tuttavia non hanno portato all'apertura di procedure di infrazione in quanto la Commissione aveva riconosciuto la presenza di fattori mitiganti, nelle Raccomandazioni del Consiglio europeo del luglio 2017 sul Programma di Stabilità del Paese per tale anno, la Commissione aveva segnalato "ad una prima analisi" che l'Italia non soddisferà la regola del debito per il 2017 ed il 2018, rinviando tuttavia una decisione in merito alla valutazione del Documento programmatico di bilancio 2018 ed alla successiva valutazione dei risultati di bilancio del medesimo anno, che, rileva il Consiglio, "dovranno debitamente tener conto dell'obiettivo di conseguire una situazione di bilancio che contribuisca sia a rafforzare la ripresa in corso sia ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche".