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Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Le ordinanze emanate
informazioni aggiornate a lunedì, 5 marzo 2018
Le ordinanze del Dipartimento di protezione civile

Nel mese di agosto, al fine di avviare i primi interventi urgenti di protezione civile, sono state disposte dal Dipartimento di protezione civile: l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 e l'ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016

In primo luogo, con l'ordinanza n. 388 del 26 agosto è stato assegnato il coordinamento degli interventi al Capo del Dipartimento della Protezione civile, che allo scopo provvede mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac) ed è stata prevista inoltre l'apertura di apposite contabilita' speciali a favore delle Regioni interessate. Tali misure  sono finalizzate ad assicurare:

a) interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Nella medesima ordinanza n. 388 del 26 agosto sono stati disciplinati i contributi per l'autonoma sistemazione, assegnati dai comuni alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, prevedendo, in particolare, a valere sui 50 milioni stanziati dalla delibera del 25 agosto 2016, fino ad un massimo di 600 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200 euro, per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione (se il nucleo familiare è composto da una sola persona il contributo medesimo e' pari a 300 euro). Inoltre, se nel nucleo familiare sono presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 %, e' concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili, per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il suddetto limite massimo previsto mensile per il nucleo familiare. Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Sempre nell'ordinanza n. 388 del 26 agosto sono indicate inoltre una serie di deroghe legislative finalizzate alla realizzazione dell'attività previste dalla ordinanza medesima, stabilendo nello specifico, a favore dei soggetti istituzionali indicati, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici). A tal fine, il limite di 200.000 euro per l'affidamento diretto e l'immediata esecuzione dei lavori, di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori e' stabilito in 400.000 euro. 

Infine sono stabiliti i criteri per le occupazioni d'urgenza  e la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito. In particolare è previsto il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Con l'ordinanza n. 389 del 28 agosto, sono stati stabiliti i criteri per il trattamento dei dati personali delle persone colpite dagli eventi sismici e per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi.

Nella medesima ordinanza del 28 agosto sono disciplinate le procedure acceleratorie, rispettivamente, per i citati interventi come indicati nella ordinanza n. 388 del 26 agosto, dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, che conseguentemente costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione, nonché per l'esecuzione di strutture temporanee, per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per i quali i soggetti istituzionali previsti nella ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione).  

Infine, ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, l'ordinanza n. 389 del 28 agosto autorizza il Dipartimento della protezione civile a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale.

Successivamente, al fine di prevedere ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il Dipartimento di protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016

In tale ordinanza sono stati dichiarati immediatamente efficaci ed esecutivi i contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti istituzionali previsti, strettamente connessi alle attività indicate dalla ordinanza n. 388 del 26 agosto, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo. Inoltre, alle spese funerarie sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, per le esequie dei propri congiunti, provvedono i Prefetti competenti per territorio, con oneri a carico del citato stanziamento di 50 milioni di euro dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto.

L'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 reca inoltre disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Le regioni competenti territorialmente sono soggetti responsabili per l'attuazione di tali misure, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.

Per quanto riguarda le modalità inerenti alla gestione delle donazioni l'ordinanza n. 391 del 1° settembre modifica quanto già stabilito dall'ordinanza n. 389 del 28 agosto. In particolare, diversamente da quanto in precedenza disposto (vedi supra), il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato e solo al termine della raccolta fondi, il Dipartimento medesimo riversa tali somme nel conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, gestendole secondo le modalità previste dal citato Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 2014. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato inoltre a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e' condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

Successivamente con l'ordinanza n. 392 del 6 settembre 2016 sono stati disposti ulteriori interventi di protezione civile. In primo luogo, viene stabilita la collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ed Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le Regioni interessate, per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale; sono previste misure per lo svolgimento dell'attività scolastica, consentendo a tale fine la possibilità per i Presidenti delle regioni interessate, prefetti e sindaci dei comuni, di individuare edifici e strutture in deroga alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica previste nel D.M. 18 dicembre 1975 e inoltre sono stabilite misure finalizzate alle verifiche di agibilità post-sismica, attraverso il coordinamento svolto dalla struttura DICOMAC. A favore dei centri di competenza impegnati, l'ordinanza n. 392 ha autorizzato, in relazione agli eventuali impegni straordinari direttamente connessi all'evento emergenziale, il Dipartimento della protezione civile a modificare la durata, l'oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni pattuite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero a stipularne di nuove. Ulteriori disposizioni riguardano la corresponsione di specifiche indennità economiche per il periodo 24 agosto-30 settembre 2016 per il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso  o connesse all'emergenza.

Con l'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016  sono stati disposti altri interventi finalizzati al superamento della fase emergenziale. Nello specifico si evidenzia la facoltà concessa alle regioni interessate dal sisma (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria),  di attribuire a strutture e soggetti interni all'ente medesimo, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali, a cui le regioni medesime sono autorizzate ad assegnare ulteriori risorse finanziarie.

Per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni, a favore di interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, è nominata Soggetto Attuatore, l'arch. Antonia Pasqua Recchia, mentre, al fine di assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del Corpo del vigili del fuoco sui territori delle quattro regioni interessate, per l'adozione di contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità, viene nominato Soggetto Attuatore, l'ing. Claudio De Angelis, che partecipa inoltre alla progettazione e alla programmazione dei citati interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, assicurando a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento con il Soggetto Attuatore nominato a tale fine. Da ultimo, sono previsti nell'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 interventi urgenti in sostegno degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, finalizzati tra l'altro a differire di 120 giorni gli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte. 

Con l'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016  , sono state previste ulteriori disposizioni per l'emergenza nei territori colpiti dal sisma. In particolare,sono individuate le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.), mentre viene nominato il soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle suddette strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale. Inoltre, viene prevista a possibilità di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) per attività e interventi urgenti elencati nell'ordinanza (tra le quali l'allestimento e la gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché l'attività di assistenza e soccorso alle persone). Sono inoltre prorogati i termini per l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile (disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016)  in considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività in corso a seguito degli eventi sismici.Da ultimo, sono previste disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

Con l'ordinanza 23 settembre 2016, n. 396, sono state previste ulteriori disposizioni per assicurare il necessario supporto al soggetto attuatore (art. 1), nonché per disciplinare (modificando quanto in precedenza stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392) la misura delle indennità riconosciute al personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso  o connesse all'emergenza (art. 2). Viene altresì prevista la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati o, qualora non convenientemente ripristinabili, la sostituzione degli stessi (art. 3). Le ulteriori disposizioni dettate dall'ordinanza riguardano i rimborsi per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile (art. 4), la programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile (art. 5) e l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico previsti dall'ordinanza n. 393 (art. 6).

Ulteriori disposizioni sono contenute nell'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016.  L'art. 1 detta disposizioni per la nomina e l'utilizzo di segretari comunali. Il successivo articolo 2 consente invece di derogare - nella realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) previste dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016 - alle norme del D.M. 5 luglio 1975, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, ma comunque nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

L'art. 3 detta disposizioni relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici provvedendo, tra l'altro, ad individuare la Regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di tali interventi. L'articolo 4 amplia le misure previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 (realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei), al fine di considerare non solo le attività di conservazione del latte, ma anche quelle di trasformazione, e non solo del latte, ma di tutti prodotti agroalimentari.

Gli articoli 5 e 6 contengono invece disposizioni derogatorie in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, nonché norme finalizzate all'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività connesse agli eventi sismici.

Successivamente agli ulteriori eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo è stata emanata l'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016. L'art. 1 sospende le rilevazioni condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i relativi adempimenti nelle aree dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'art. 2 reca disposizioni finanziarie per le spese sostenute dai Comuni ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, l'art. 3 disciplina in materia di ferie maturate e non godute da parte del personale dirigenziale e non del Dipartimento della protezione civile, l'articolo 4 consente alle Regioni e ai Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati, di provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni, l'articolo 5 disciplina il rimborso delle spese di missione degli amministratori degli enti locali interessati, l'articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle contabilita' speciali da parte dei Prefetti delle provincie interessate dal sisma, gli articoli 7 e 8 intervengono rispettivamente per garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e l'impiego delle risorse presenti nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.

Con l'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016  sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica, disposizioni a favore del personale della Difesa relativamente a compensi legati all'attività poste in essere e rimborsi (indennita' di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio) riconosciuti all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'art. 1 della predetta ordinanza, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, prevede una attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato ubicato in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati, effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilita' Sintetica post-Terremoto), finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.

Con l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016  è prevista, successivamente all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate previste dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 205/2016  la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise, per la fornitura di moduli - container e relative attrezzature. In considerazione dell'estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure negoziate si provvede con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La suddetta ordinanza prevede tra l'altro il ricorso all'ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati: 

- 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell'esecuzione nell'ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- 63, comma 6, anche all'ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;
- 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;
- 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;
- 75, comma 3, allo scopo di consentire l'utilizzo di mezzi straordinari nell'invito dei candidati;
- 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;
- 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi. 
Allo scopo di consentire la fornitura del maggior numero di moduli abitativi è altresì consentita la deroga:
- all'allegato B del D.M. del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, concernente "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Con l'ordinanza n. 408 del 5 novembre 2016 al fine di attuare l'art. 2, contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7, contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9, contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione del D.L. 205/2016, si procede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, e alla realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici a cui provvedono i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 della medesima ordinanza.  I Presidenti delle regioni interessate sono i soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuita' delle preesistenti attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. inoltre, sono previste disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Da ultimo, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima ordinanza, il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, e' elevato ad 900 euro mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo e' stabilito rispettivamente in 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unita', in 500 euro per quelli composti da due unita', in 700 euro per quelli composti da tre unita', in 800 euro per quelli composti da 4 unita' e in 900 euro per quelli composti da 5 o piu' unita'. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di  200 euro mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'eta' superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Con l'ordinanza n. 414 del 19 novembre 2016, per garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, nonche' delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016, i soggetti pubblici preposti alle predette iniziative ai sensi delle medesime ordinanze possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanita' del 5 luglio 1975 (relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.
Con l'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 sono stati dettati ulteriori interventi urgenti per la continuita' operativa del settore zootecnico. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove necessario, per accelerare la realizzazione delle opere di urbanizzazione al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonche' dei relativi allacci previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 dell'ordinanza n. 399/2016 possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di altri soggetti pubblici.
Con l'ordinanza n. 418 del 29 novembre 2016 sono stati previsti interventi in materia di verifiche geologico-tecniche sul territorio, per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, per il personale del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, per il riordino organizzativo del dipartimento della Protezione civile, per garantire la piena ed effettiva operativita' dei comuni  e misure a sostegno degli studenti iscritti alle universita' degli studi dei territori colpiti. 
Con l'ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016 sono previste ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' degli edifici, tra cui, in ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, la sospensione delle verifiche di agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici.
Con l'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016  sono stati prorogati fino alla scadenza dello stato di emergenza i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche relativi al personale direttamente impegnato nella gestione delle attivita' conseguenti agli eventi sismici e altre tipologie di contratti stipulati per provvedere ad altre esigenze.
Con l'ordinanza n. 431 dell'11 gennaio 2017  sono state previste disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo, interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico, attuazione delle verifiche di incidenza ambientale per gli insediamenti temporanei, e disposizioni urgenti in materia di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.
In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese è stata emanata l'ordinanza n. 436 del 22 gennaio 2017 che ha disposto tra l'altro lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle verifiche geologico-tecniche sul territorio di Norcia e Preci e ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016.
Con l'ordinanza n. 438 del 16 febbraio 2017, in particolare, sono state estese le disposizioni in materia di temporaneo potenziamento delle capacita' di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini delle Regioni Abruzzo ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi ed inoltre è stata concessa una anticipazione delle misure piu' urgenti per il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, per un importo pari a 13,2 milioni di euro.
Con l'ordinanza n. 444 del 4 aprile 2017  è stato previsto il proseguimento di determinate attività del Dipartimento della Protezione civile nei territori interessati dagli eventi sismici fino alla scadenza dello stato di emergenza, delle attività di specifici soggetti attuatori  e gli ambiti regionali di coordinamento. 
Con l'ordinanza n. 454 del 22 maggio 2017 sono state dettate disposizioni finalizzate ad assicurare il funzionamento dei servizi cimiteriali.
Con l'ordinanza n. 455 del 27 maggio 2017 l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del decreto del segretario generale del 10 agosto 2016, gia' differita, da ultimo, con l'art. 10, comma 1, lettera b), della citata Ordinanza n. 436/2017, e' ulteriormente prorogata e decorre dal 10 luglio 2017.
Con l'ordinanza n. 460 del 15 giugno 2017  sono previste tra l'altro disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle funzioni dei municipi e dei servizi erogati dalle strutture sanitarie territoriali, ad assicurare la prosecuzione delle attività degli Enti parco nazionali, al sostegno degli studenti iscritti alle università degli studi con sede nei territori colpiti dagli eventi sismici, a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile, per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici, a garantire il mantenimento del tessuto sociale.
Con l'ordinanza n. 475 del 18 agosto 2017 e' stata autorizzata l'ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2017, della scadenza del termine di durata della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011) ed inoltre sono stati previsti ulteriori disposizioni per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018, per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilita' e per garantire la continuita' delle attivita' di culto. 
Con l'ordinanza n. 479 del 1 settembre 2017  la regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2017, entro il numero massimo di 27 unita', i contratti di lavoro a tempo determinato per il personale direttamente impegnato nella gestione delle attivita' conseguenti agli eventi sismici (art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'Ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016).
Con l'ordinanza n. 484 del 29 settembre 2017 viene previsto dal 30 settembre 2017 l'assunzione da parte delle Regioni del coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST (di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016) e della relativa attività formativa, nonché il coordinamento operativo delle attività di verifica dell'agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture con procedura AeDES ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché di tutte le attività tecniche connesse al censimento danni ed all'agibilità.  
Con l'ordinanza n. 489 del 20 novembre 2017  sono state dettate diverse disposizioni riguardanti il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici e la continuità didattica, la raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, e la continuazione delle attività produttive. 
Con l'ordinanza  n. 495 del 4 gennaio 2018 viene data attuazione dell'articolo 16-sexies, comma 3, del D.L. n. 91/17 che prevede l'erogazione di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, a titolo di anticipazione, alle regioni interessate, in misura proporzionale alla stima complessiva delle macerie dalle stesse quantificata, e confluisce sulle rispettive contabilita' speciali, per la raccolta e il trasporto delle medeisme macerie.
Con l'ordinanza n. 502 del 26 gennaio 2018, al fine di garantire lo svolgimento senza soluzione di continuita' delle attivita' di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici, la regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 28 febbraio 2018, entro il numero massimo di 27 unita', i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'Ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016. 
Con l'ordinanza n. 510 del 27 febbraio 2018 sono state dettate ulteriori disposizioni per interventi nel settore agricolo e zootecnico, per garantire la continuita' del trasporto pubblico e la messa in sicurezza delle aree destinate ad ospitare le strutture abitative di emergenza (SAE), per garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttivel'assistenza abitativa.
 
Le ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione

Con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 viene emanato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune presso ciascuna regione interessata dagli eventi sismici, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.  L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato D.L. n. 189/2016 e cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

Con l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. 
Con l'ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016 sono stati Individuati i comuni ai quali e' estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, contenuti nell'elenco aggiuntivo all'allegato 1 dei Comuni interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto.
Con l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 , emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, sono state previsti i primi interventi per la riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. A tale fine, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalita' e le procedure stabilite, contestualmente al deposito delle comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso, prorogabili dai comuni per giustificati motivi per non piu' di due mesi. Nell'Allegato 1 sono descritte le modalità per l'individuazione delle soglie di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile.
Con l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 si interviene per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. In particolare, viene integrata la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Con l'ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016 sono dettate le linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Nello specifico, si procede alla ripartizione, tra le regioni interessate, del personale individuato dall'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, nella misura di seguito indicata: 6% alla Regione Abruzzo; 16% alla Regione Lazio; 62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria.
Con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016  è stato approvato il prezzario unico cratere centro Italia 2016, da utilizzare nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione, nonche' nella fase di esecuzione dei contratti per la ricostruzione privata.
Con l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è stato determinato il contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi. In particolare, in allegato all'ordinanza sono definiti i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e per la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006.
Con l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, finalizzata esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.
Con l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono stati disposti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici, che i tecnici professionisti devono redigere e consegnare secondo le schede AeDES agli Uffici speciali della ricostruzione relativamente agli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.
L'ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2017 ha disposto l'istituzione e il funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. L'ordinanza prevede che il commissario straordinario si avvalga del comitato tecnico-scientifico per la definizione dei criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
L'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. L'ordinanza prevede in particolare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 e uno schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.
L'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 prevede misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici. Sono in particolare concessi contributi per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva. 
L'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 reca l'approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. In particolare, è prevista la costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita' «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018; affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018. Successivamente, con l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 si è provveduto alla modifica di diverse previsioni contenute nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le stesse coerenti con la formulazione dell'art. 14 del D.L. n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 8 del 2017. 
L'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 disciplina in attuazione dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Con l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono disciplinate le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del D.L. n. 189 del 2016,  che rispettivamente garantiscono, unitarietà e omogeneità  nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, e rilasciano pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali. 

Con l'ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017 è stata disciplinata la  modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. 
Con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono state previste misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici. Nello specifico  i contributi previsti dall'ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unita' immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.  I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo previsto (prorogabili per non più di sei mesi).
Con l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 sono state aggiornate alcune norme contenute nell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e nell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, in considerazione: a) dell'avvenuta costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al decreto-legge n. 189 del 2016; c) delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito; d) della necessita' di procedere ad una modifica dell'organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalita' e l'efficienza. 

Con l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono stati assegnati i contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori. ll contributo non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500.

Con l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017 sono state dettate le seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del D.L. 189/2016. 

Con l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 si prevede la messa in sicurezza delle chiese danneggiate con interventi finalizzati a garantire la continuità  dell'esercizio del culto. In particolare, l'ordinanza approva i seguenti criteri, individuati dal gruppo di lavoro costituito a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa del 21 dicembre 2016, per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto: assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità; apertura al culto dell'edificio interessato alla data del 24 agosto 2016; livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale.

Nell'allegato A è contenuto l'elenco delle chiese interessate  e nell'allegato B la ripartizione delle risorse per diocesi , il cui  ammontare complessivo risulta pari a 14,4 milioni di euro, posto a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 

Con l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 sono stati assegnati i finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e sono stati prorogati di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 che prevede misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive. In particolare, per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica sono assegnati ai comuni 3,8 milioni di euro a valere sul finanziamento di euro 6,5 milioni di euro disposti dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il suddetto finanziamento è ripartito tra i comuni sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella tabella allegata al n. 3 alla presente ordinanza.

Con l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 sono stati dettati i Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici, nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contenuti nell'Allegato 1 alla ordinanza. 

Con l'ordinanza n. 26 del 29 maggio 2017 sono state dettate le linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione. Le risorse previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite  per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche e per il 14% alla Regione Umbria.

Con l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017  sono state previste misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.  In particolare sono stati dettati i termini temporali per l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, le modalità per la presentazione dei progetti, il finanziamento e l'erogazione del contributo per gli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale e per la  presentazione dei progetti e il finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprietà statale.

Con l'ordinanza  n. 28 del 9 giugno 2017 sono state recate: modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,  in materia di ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina determinate funzioni a carico dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vice commissari nell'ambito dei territori interessati; modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. 

Con l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017,  di attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 189/16, all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante  l'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.

Con l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 sono state apportate modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, in materia di misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016,  in materia di delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, in materia di organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Nello specifico, viene modificata la disciplina dell'ordinanza n. 13/17 al fine tra l'altro di estendere i contributi previsti anche alle imprese sociali, di specificare che i contributi sono disposti con le modalità del finanziamento agevolato e di modificare le norme inerenti alla determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici, viene integrata l'ordinanza n.9/16 introducendovi disposizioni specifiche relative alle modalità, con le quali può essere attuata la delocalizzazione temporanea delle attività di bed & breakfast, ed ai criteri di determinazione del contributo previsto, viene modificata la disciplina dell'ordinanza n. 15/17 al fine di procedere ad una modifica dell'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalita' e l'efficienza, attraverso la previsione di un nuovo ufficio di staff del Commissario straordinario del governo, denominato Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali.

Con l'ordinanza n. 31 del 21 giugno 2017  viene approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con durata fino al 31 dicembre 2018. In particolare, l'oggetto della convenzione riguarda l'assunzione e la ripartizione, fra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di complessive quindici unita' di personale, i cui oneri sono determinati nella misura massima di complessivi 489 mila euro per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

Con l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017  sono stati  approvati i criteri e il secondo programma di interventi immediati per la messa in sicurezza delle chiese danneggiate al fine di garantire la continuita' dell'esercizio del culto (per il primo programma vedi l'ordinanza n. 23/17). Gli interventi disposti riguardano 111 chiese (allegato A), per un costo stimato di 29,2 milioni di euro (allegati B e C). 

Con l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 è stato approvato, il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori interessati dagli eventi sismici 2016;, la disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e la determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. 

Con l'ordinanza n. 34 dell'11 luglio 2017 è stato approvato il Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario per la ricostruzione, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES, valevole fino al 31 dicembre 2018. In particolare, la Guardia di finanza s'impegna a garantire la partecipazione a complessivi n. 3.000 controlli nell'ambito di tutte le province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, tendenzialmente ripartiti, su base regionale, in: a) n. 1.800 interventi nelle Marche; b) n. 450 interventi sia nel Lazio che in Umbria; c) n. 300 in Abruzzo. 

Con l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 sono state modificate l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, l'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 e l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, che intervengono in merito al programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori colpiti, in  merito, specificatamente, alla ridisciplina delle procedure di affidamento dei lavori pubblici (presentazione da parte degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma; predisposizione del progetto esecutivo da parte del solo aggiudicatario e sottoscrizione del contratto d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016).

Con l'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017 sono disciplinate le modalita' di partecipazione delle popolazioni nell'attività di ricostruzione pubblica e privata. Nello specifico, l'ordinanza individua le modalità di partecipazione delle popolazioni nel Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016, alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, e alle attivita' della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016. L'ordinanza prevede inoltre disposizioni riguardanti la ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi in connessione con gli eventi sismici e interventi di modifica di diverse ordinanze in materia di ricostruzione di immobili ad uso abitativo e produttivo.

Con l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  come indicati nell'Allegato n. 1 alla medesima ordinanza, i cui oneri sono stimati in complessivi 208,3 milioni di euro a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Con l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte. Gli oneri previsti sono stimati in complessivi 170,6 milioni di euro, di cui 137,6 milioni di euro ripartiti tra le regioni secondo le percentuali indicate, ed ulteriori euro 33 milioni di euro, per il finanziamento delle seguenti opere: 1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (Rieti); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (Macerata); 3) Cattedrale di Santa Maria Assunta, sita in Teramo (Teramo); 4) Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia). L'intervento relativo alla Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia), di importo stimato complessivamente in 10 milioni di euro finanziato con 6 milioni di euro provenienti dall'Unione europea e con euro 4.000.000,00, gravanti sulle risorse citate. 

Con l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 sono stati redatti i Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti, contenuti nell'allegato 1 alla medesima ordinanza, predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge 189/16 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017. I piani attuativi sono predisposti dai comuni all'interno dei perimetri approvati dalle regioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.L. 189/16 e dell'art. 2 dell'ordinanza n. 25 del 2017), in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto-legge e dalla presente ordinanza. In particolare, i piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l'esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresi' la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attivita' produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate. Nell'Allegato 2 alla medesima ordinanza è contenuta la tabella per il calcolo del compenso da mettere a gara ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 per la redazione dei piani attuativi.

Con l'ordinanza n. 40 dell'8 settembre 2017 sono stati definiti i compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, i cui oneri  sono stimati complessivamente in 750.000 euro  per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018. 

Con l'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017  sono dettate misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata, si sostituisce una tabella prevista nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con riferimento ai contributi previsti per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese, viene modificata l'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con riferimento ai contributi per spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili di abitazioni sgombrate, si modifica l'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 in merito alla consegna degli studi di microzonazione, si modifica l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, si modifica l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 relativamente agli incarichi di progettazione affidati professionisti esterni, si modifica l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017  per interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche, e infine si modifica l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 concernente primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.

Con l'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017  si provvede a disciplinare i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge. In particolare, le agevolazioni, che assumono la forma di un finanziamento agevolato senza interessi, perseguono l'obiettivo di sostenere il ripristino e il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei suddetti comuni. 

Con l'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 sono disciplinati i contributi relativi alle attivita' di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 ed è altresì  disposta la disciplina delle modalita' di erogazione dei contributi per l'attivita' di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 

Con l'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 sono stabiliti criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi, cosi' come definiti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, contenuti nell'Allegato 1 alla ordinanza n. 39 dell''8 settembre 2017. 

Con l'ordinanza n. 45 del 15 dicembre 2017  viene approvato lo schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite, la cui durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018.

Con l'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018 sono disposte modifiche, a seguito della emanazione del decreto-legge n. 148 del 2017, alle ordinanze nn. 4, 8 e 9 del 2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore e al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dalle rappresentanze dei professionisti, sulla base dell'esperienza pratica dei primi mesi di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione ed al ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.

Con l'ordinanza n. 47 del 10 gennaio 2018 disciplina l'utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonche' volti ad assicurare la funzionalita' di servizi pubblici. Nello specifico, sono definite le regole e le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.  n. 189 del 2016, il commissario straordinario finanzia parzialmente con le proprie risorse gli interventi di ricostruzione e riparazione di edifici pubblici distrutti o danneggiati, al fine di assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, qualora gli stessi siano interessati da proposte di contratti di partenariato pubblico-privato (di seguito denominato «PPP») ai sensi degli articoli 180 e 183, commi 15 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Con l'ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 si disciplinano le modalita' di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 (si tratta di interventi, gia' definitivamente approvati dal Comitato dei garanti, per l'importo complessivo di 26,1 milioni di euro) e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie, di trasferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabilita' speciale del commissario straordinario alle contabilita' speciali dei vice-commissari, nonche' di comunicazione al commissario straordinario dello stato di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato dei garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti.

   

Le ordinanze del Dipartimento di protezione civile

Nel mese di agosto, al fine di avviare i primi interventi urgenti di protezione civile, sono state disposte dal Dipartimento di protezione civile: l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 e l'ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016

In primo luogo, con l'ordinanza n. 388 del 26 agosto è stato assegnato il coordinamento degli interventi al Capo del Dipartimento della Protezione civile, che allo scopo provvede mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac) ed è stata prevista inoltre l'apertura di apposite contabilita' speciali a favore delle Regioni interessate. Tali misure  sono finalizzate ad assicurare:

a) interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Nella medesima ordinanza n. 388 del 26 agosto sono stati disciplinati i contributi per l'autonoma sistemazione, assegnati dai comuni alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, prevedendo, in particolare, a valere sui 50 milioni stanziati dalla delibera del 25 agosto 2016, fino ad un massimo di 600 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200 euro, per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione (se il nucleo familiare è composto da una sola persona il contributo medesimo e' pari a 300 euro). Inoltre, se nel nucleo familiare sono presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 %, e' concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili, per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il suddetto limite massimo previsto mensile per il nucleo familiare. Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Sempre nell'ordinanza n. 388 del 26 agosto sono indicate inoltre una serie di deroghe legislative finalizzate alla realizzazione dell'attività previste dalla ordinanza medesima, stabilendo nello specifico, a favore dei soggetti istituzionali indicati, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici). A tal fine, il limite di 200.000 euro per l'affidamento diretto e l'immediata esecuzione dei lavori, di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori e' stabilito in 400.000 euro. 

Infine sono stabiliti i criteri per le occupazioni d'urgenza  e la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito. In particolare è previsto il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Con l'ordinanza n. 389 del 28 agosto, sono stati stabiliti i criteri per il trattamento dei dati personali delle persone colpite dagli eventi sismici e per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi.

Nella medesima ordinanza del 28 agosto sono disciplinate le procedure acceleratorie, rispettivamente, per i citati interventi come indicati nella ordinanza n. 388 del 26 agosto, dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, che conseguentemente costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione, nonché per l'esecuzione di strutture temporanee, per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per i quali i soggetti istituzionali previsti nella ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione).  

Infine, ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, l'ordinanza n. 389 del 28 agosto autorizza il Dipartimento della protezione civile a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale.

Successivamente, al fine di prevedere ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il Dipartimento di protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016

In tale ordinanza sono stati dichiarati immediatamente efficaci ed esecutivi i contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti istituzionali previsti, strettamente connessi alle attività indicate dalla ordinanza n. 388 del 26 agosto, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo. Inoltre, alle spese funerarie sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, per le esequie dei propri congiunti, provvedono i Prefetti competenti per territorio, con oneri a carico del citato stanziamento di 50 milioni di euro dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto.

L'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 reca inoltre disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Le regioni competenti territorialmente sono soggetti responsabili per l'attuazione di tali misure, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.

Per quanto riguarda le modalità inerenti alla gestione delle donazioni l'ordinanza n. 391 del 1° settembre modifica quanto già stabilito dall'ordinanza n. 389 del 28 agosto. In particolare, diversamente da quanto in precedenza disposto (vedi supra), il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato e solo al termine della raccolta fondi, il Dipartimento medesimo riversa tali somme nel conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, gestendole secondo le modalità previste dal citato Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 2014. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato inoltre a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e' condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

Successivamente con l'ordinanza n. 392 del 6 settembre 2016 sono stati disposti ulteriori interventi di protezione civile. In primo luogo, viene stabilita la collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ed Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le Regioni interessate, per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale; sono previste misure per lo svolgimento dell'attività scolastica, consentendo a tale fine la possibilità per i Presidenti delle regioni interessate, prefetti e sindaci dei comuni, di individuare edifici e strutture in deroga alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica previste nel D.M. 18 dicembre 1975 e inoltre sono stabilite misure finalizzate alle verifiche di agibilità post-sismica, attraverso il coordinamento svolto dalla struttura DICOMAC. A favore dei centri di competenza impegnati, l'ordinanza n. 392 ha autorizzato, in relazione agli eventuali impegni straordinari direttamente connessi all'evento emergenziale, il Dipartimento della protezione civile a modificare la durata, l'oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni pattuite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero a stipularne di nuove. Ulteriori disposizioni riguardano la corresponsione di specifiche indennità economiche per il periodo 24 agosto-30 settembre 2016 per il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso  o connesse all'emergenza.

Con l'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016  sono stati disposti altri interventi finalizzati al superamento della fase emergenziale. Nello specifico si evidenzia la facoltà concessa alle regioni interessate dal sisma (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria),  di attribuire a strutture e soggetti interni all'ente medesimo, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali, a cui le regioni medesime sono autorizzate ad assegnare ulteriori risorse finanziarie.

Per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni, a favore di interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, è nominata Soggetto Attuatore, l'arch. Antonia Pasqua Recchia, mentre, al fine di assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del Corpo del vigili del fuoco sui territori delle quattro regioni interessate, per l'adozione di contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità, viene nominato Soggetto Attuatore, l'ing. Claudio De Angelis, che partecipa inoltre alla progettazione e alla programmazione dei citati interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, assicurando a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento con il Soggetto Attuatore nominato a tale fine. Da ultimo, sono previsti nell'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 interventi urgenti in sostegno degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, finalizzati tra l'altro a differire di 120 giorni gli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte. 

Con l'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016  , sono state previste ulteriori disposizioni per l'emergenza nei territori colpiti dal sisma. In particolare,sono individuate le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.), mentre viene nominato il soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle suddette strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale. Inoltre, viene prevista a possibilità di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) per attività e interventi urgenti elencati nell'ordinanza (tra le quali l'allestimento e la gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché l'attività di assistenza e soccorso alle persone). Sono inoltre prorogati i termini per l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile (disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016)  in considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività in corso a seguito degli eventi sismici.Da ultimo, sono previste disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

Con l'ordinanza 23 settembre 2016, n. 396, sono state previste ulteriori disposizioni per assicurare il necessario supporto al soggetto attuatore (art. 1), nonché per disciplinare (modificando quanto in precedenza stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392) la misura delle indennità riconosciute al personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso  o connesse all'emergenza (art. 2). Viene altresì prevista la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati o, qualora non convenientemente ripristinabili, la sostituzione degli stessi (art. 3). Le ulteriori disposizioni dettate dall'ordinanza riguardano i rimborsi per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile (art. 4), la programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile (art. 5) e l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico previsti dall'ordinanza n. 393 (art. 6).

Ulteriori disposizioni sono contenute nell'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016.  L'art. 1 detta disposizioni per la nomina e l'utilizzo di segretari comunali. Il successivo articolo 2 consente invece di derogare - nella realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) previste dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016 - alle norme del D.M. 5 luglio 1975, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, ma comunque nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

L'art. 3 detta disposizioni relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici provvedendo, tra l'altro, ad individuare la Regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di tali interventi. L'articolo 4 amplia le misure previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 (realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei), al fine di considerare non solo le attività di conservazione del latte, ma anche quelle di trasformazione, e non solo del latte, ma di tutti prodotti agroalimentari.

Gli articoli 5 e 6 contengono invece disposizioni derogatorie in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, nonché norme finalizzate all'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività connesse agli eventi sismici.

Successivamente agli ulteriori eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo è stata emanata l'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016. L'art. 1 sospende le rilevazioni condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i relativi adempimenti nelle aree dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'art. 2 reca disposizioni finanziarie per le spese sostenute dai Comuni ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, l'art. 3 disciplina in materia di ferie maturate e non godute da parte del personale dirigenziale e non del Dipartimento della protezione civile, l'articolo 4 consente alle Regioni e ai Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati, di provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni, l'articolo 5 disciplina il rimborso delle spese di missione degli amministratori degli enti locali interessati, l'articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle contabilita' speciali da parte dei Prefetti delle provincie interessate dal sisma, gli articoli 7 e 8 intervengono rispettivamente per garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e l'impiego delle risorse presenti nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.

Con l'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016  sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica, disposizioni a favore del personale della Difesa relativamente a compensi legati all'attività poste in essere e rimborsi (indennita' di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio) riconosciuti all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'art. 1 della predetta ordinanza, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, prevede una attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato ubicato in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati, effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilita' Sintetica post-Terremoto), finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.

Con l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016  è prevista, successivamente all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate previste dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 205/2016  la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise, per la fornitura di moduli - container e relative attrezzature. In considerazione dell'estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure negoziate si provvede con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La suddetta ordinanza prevede tra l'altro il ricorso all'ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati: 

- 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell'esecuzione nell'ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- 63, comma 6, anche all'ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;
- 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;
- 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;
- 75, comma 3, allo scopo di consentire l'utilizzo di mezzi straordinari nell'invito dei candidati;
- 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;
- 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi. 
Allo scopo di consentire la fornitura del maggior numero di moduli abitativi è altresì consentita la deroga:
- all'allegato B del D.M. del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, concernente "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Con l'ordinanza n. 408 del 5 novembre 2016 al fine di attuare l'art. 2, contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7, contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9, contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione del D.L. 205/2016, si procede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, e alla realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici a cui provvedono i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 della medesima ordinanza.  I Presidenti delle regioni interessate sono i soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuita' delle preesistenti attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. inoltre, sono previste disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Da ultimo, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima ordinanza, il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, e' elevato ad 900 euro mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo e' stabilito rispettivamente in 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unita', in 500 euro per quelli composti da due unita', in 700 euro per quelli composti da tre unita', in 800 euro per quelli composti da 4 unita' e in 900 euro per quelli composti da 5 o piu' unita'. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di  200 euro mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'eta' superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Con l'ordinanza n. 414 del 19 novembre 2016, per garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, nonche' delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016, i soggetti pubblici preposti alle predette iniziative ai sensi delle medesime ordinanze possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanita' del 5 luglio 1975 (relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.
Con l'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 sono stati dettati ulteriori interventi urgenti per la continuita' operativa del settore zootecnico. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove necessario, per accelerare la realizzazione delle opere di urbanizzazione al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonche' dei relativi allacci previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 dell'ordinanza n. 399/2016 possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di altri soggetti pubblici.
Con l'ordinanza n. 418 del 29 novembre 2016 sono stati previsti interventi in materia di verifiche geologico-tecniche sul territorio, per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, per il personale del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, per il riordino organizzativo del dipartimento della Protezione civile, per garantire la piena ed effettiva operativita' dei comuni  e misure a sostegno degli studenti iscritti alle universita' degli studi dei territori colpiti. 
Con l'ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016 sono previste ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' degli edifici, tra cui, in ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, la sospensione delle verifiche di agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici.
Con l'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016  sono stati prorogati fino alla scadenza dello stato di emergenza i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche relativi al personale direttamente impegnato nella gestione delle attivita' conseguenti agli eventi sismici e altre tipologie di contratti stipulati per provvedere ad altre esigenze.
Con l'ordinanza n. 431 dell'11 gennaio 2017  sono state previste disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo, interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico, attuazione delle verifiche di incidenza ambientale per gli insediamenti temporanei, e disposizioni urgenti in materia di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.
In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese è stata emanata l'ordinanza n. 436 del 22 gennaio 2017 che ha disposto tra l'altro lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle verifiche geologico-tecniche sul territorio di Norcia e Preci e ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016.
Con l'ordinanza n. 438 del 16 febbraio 2017, in particolare, sono state estese le disposizioni in materia di temporaneo potenziamento delle capacita' di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini delle Regioni Abruzzo ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi ed inoltre è stata concessa una anticipazione delle misure piu' urgenti per il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, per un importo pari a 13,2 milioni di euro.
Con l'ordinanza n. 444 del 4 aprile 2017  è stato previsto il proseguimento di determinate attività del Dipartimento della Protezione civile nei territori interessati dagli eventi sismici fino alla scadenza dello stato di emergenza, delle attività di specifici soggetti attuatori  e gli ambiti regionali di coordinamento. 
Con l'ordinanza n. 454 del 22 maggio 2017 sono state dettate disposizioni finalizzate ad assicurare il funzionamento dei servizi cimiteriali.
Con l'ordinanza n. 455 del 27 maggio 2017 l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del decreto del segretario generale del 10 agosto 2016, gia' differita, da ultimo, con l'art. 10, comma 1, lettera b), della citata Ordinanza n. 436/2017, e' ulteriormente prorogata e decorre dal 10 luglio 2017.
Con l'ordinanza n. 460 del 15 giugno 2017  sono previste tra l'altro disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle funzioni dei municipi e dei servizi erogati dalle strutture sanitarie territoriali, ad assicurare la prosecuzione delle attività degli Enti parco nazionali, al sostegno degli studenti iscritti alle università degli studi con sede nei territori colpiti dagli eventi sismici, a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile, per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici, a garantire il mantenimento del tessuto sociale.
Con l'ordinanza n. 475 del 18 agosto 2017 e' stata autorizzata l'ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2017, della scadenza del termine di durata della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011) ed inoltre sono stati previsti ulteriori disposizioni per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018, per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilita' e per garantire la continuita' delle attivita' di culto. 
Con l'ordinanza n. 479 del 1 settembre 2017  la regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2017, entro il numero massimo di 27 unita', i contratti di lavoro a tempo determinato per il personale direttamente impegnato nella gestione delle attivita' conseguenti agli eventi sismici (art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'Ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016).
Con l'ordinanza n. 484 del 29 settembre 2017 viene previsto dal 30 settembre 2017 l'assunzione da parte delle Regioni del coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST (di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016) e della relativa attività formativa, nonché il coordinamento operativo delle attività di verifica dell'agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture con procedura AeDES ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché di tutte le attività tecniche connesse al censimento danni ed all'agibilità.  
Con l'ordinanza n. 489 del 20 novembre 2017  sono state dettate diverse disposizioni riguardanti il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici e la continuità didattica, la raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, e la continuazione delle attività produttive. 
Con l'ordinanza  n. 495 del 4 gennaio 2018 viene data attuazione dell'articolo 16-sexies, comma 3, del D.L. n. 91/17 che prevede l'erogazione di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, a titolo di anticipazione, alle regioni interessate, in misura proporzionale alla stima complessiva delle macerie dalle stesse quantificata, e confluisce sulle rispettive contabilita' speciali, per la raccolta e il trasporto delle medeisme macerie.
Con l'ordinanza n. 502 del 26 gennaio 2018, al fine di garantire lo svolgimento senza soluzione di continuita' delle attivita' di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici, la regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 28 febbraio 2018, entro il numero massimo di 27 unita', i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'Ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016. 
Con l'ordinanza n. 510 del 27 febbraio 2018 sono state dettate ulteriori disposizioni per interventi nel settore agricolo e zootecnico, per garantire la continuita' del trasporto pubblico e la messa in sicurezza delle aree destinate ad ospitare le strutture abitative di emergenza (SAE), per garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttivel'assistenza abitativa.
 
Le ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione

Con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 viene emanato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune presso ciascuna regione interessata dagli eventi sismici, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.  L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato D.L. n. 189/2016 e cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

Con l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. 
Con l'ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016 sono stati Individuati i comuni ai quali e' estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, contenuti nell'elenco aggiuntivo all'allegato 1 dei Comuni interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto.
Con l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 , emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, sono state previsti i primi interventi per la riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. A tale fine, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalita' e le procedure stabilite, contestualmente al deposito delle comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso, prorogabili dai comuni per giustificati motivi per non piu' di due mesi. Nell'Allegato 1 sono descritte le modalità per l'individuazione delle soglie di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile.
Con l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 si interviene per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. In particolare, viene integrata la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Con l'ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016 sono dettate le linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Nello specifico, si procede alla ripartizione, tra le regioni interessate, del personale individuato dall'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, nella misura di seguito indicata: 6% alla Regione Abruzzo; 16% alla Regione Lazio; 62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria.
Con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016  è stato approvato il prezzario unico cratere centro Italia 2016, da utilizzare nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione, nonche' nella fase di esecuzione dei contratti per la ricostruzione privata.
Con l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è stato determinato il contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi. In particolare, in allegato all'ordinanza sono definiti i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e per la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006.
Con l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, finalizzata esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.
Con l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono stati disposti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici, che i tecnici professionisti devono redigere e consegnare secondo le schede AeDES agli Uffici speciali della ricostruzione relativamente agli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.
L'ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2017 ha disposto l'istituzione e il funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. L'ordinanza prevede che il commissario straordinario si avvalga del comitato tecnico-scientifico per la definizione dei criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
L'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. L'ordinanza prevede in particolare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 e uno schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.
L'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 prevede misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici. Sono in particolare concessi contributi per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva. 
L'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 reca l'approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. In particolare, è prevista la costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita' «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018; affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018. Successivamente, con l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 si è provveduto alla modifica di diverse previsioni contenute nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le stesse coerenti con la formulazione dell'art. 14 del D.L. n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 8 del 2017. 
L'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 disciplina in attuazione dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Con l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono disciplinate le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del D.L. n. 189 del 2016,  che rispettivamente garantiscono, unitarietà e omogeneità  nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, e rilasciano pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali. 

Con l'ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017 è stata disciplinata la  modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. 
Con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono state previste misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici. Nello specifico  i contributi previsti dall'ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unita' immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.  I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo previsto (prorogabili per non più di sei mesi).
Con l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 sono state aggiornate alcune norme contenute nell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e nell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, in considerazione: a) dell'avvenuta costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al decreto-legge n. 189 del 2016; c) delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito; d) della necessita' di procedere ad una modifica dell'organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalita' e l'efficienza. 

Con l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono stati assegnati i contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori. ll contributo non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500.

Con l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017 sono state dettate le seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del D.L. 189/2016. 

Con l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 si prevede la messa in sicurezza delle chiese danneggiate con interventi finalizzati a garantire la continuità  dell'esercizio del culto. In particolare, l'ordinanza approva i seguenti criteri, individuati dal gruppo di lavoro costituito a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa del 21 dicembre 2016, per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto: assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità; apertura al culto dell'edificio interessato alla data del 24 agosto 2016; livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale.

Nell'allegato A è contenuto l'elenco delle chiese interessate  e nell'allegato B la ripartizione delle risorse per diocesi , il cui  ammontare complessivo risulta pari a 14,4 milioni di euro, posto a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 

Con l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 sono stati assegnati i finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e sono stati prorogati di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 che prevede misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive. In particolare, per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica sono assegnati ai comuni 3,8 milioni di euro a valere sul finanziamento di euro 6,5 milioni di euro disposti dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il suddetto finanziamento è ripartito tra i comuni sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella tabella allegata al n. 3 alla presente ordinanza.

Con l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 sono stati dettati i Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici, nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contenuti nell'Allegato 1 alla ordinanza. 

Con l'ordinanza n. 26 del 29 maggio 2017 sono state dettate le linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione. Le risorse previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite  per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche e per il 14% alla Regione Umbria.

Con l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017  sono state previste misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.  In particolare sono stati dettati i termini temporali per l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, le modalità per la presentazione dei progetti, il finanziamento e l'erogazione del contributo per gli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale e per la  presentazione dei progetti e il finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprietà statale.

Con l'ordinanza  n. 28 del 9 giugno 2017 sono state recate: modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,  in materia di ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina determinate funzioni a carico dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vice commissari nell'ambito dei territori interessati; modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. 

Con l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017,  di attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 189/16, all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante  l'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.

Con l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 sono state apportate modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, in materia di misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016,  in materia di delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, in materia di organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Nello specifico, viene modificata la disciplina dell'ordinanza n. 13/17 al fine tra l'altro di estendere i contributi previsti anche alle imprese sociali, di specificare che i contributi sono disposti con le modalità del finanziamento agevolato e di modificare le norme inerenti alla determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici, viene integrata l'ordinanza n.9/16 introducendovi disposizioni specifiche relative alle modalità, con le quali può essere attuata la delocalizzazione temporanea delle attività di bed & breakfast, ed ai criteri di determinazione del contributo previsto, viene modificata la disciplina dell'ordinanza n. 15/17 al fine di procedere ad una modifica dell'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalita' e l'efficienza, attraverso la previsione di un nuovo ufficio di staff del Commissario straordinario del governo, denominato Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali.

Con l'ordinanza n. 31 del 21 giugno 2017  viene approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con durata fino al 31 dicembre 2018. In particolare, l'oggetto della convenzione riguarda l'assunzione e la ripartizione, fra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di complessive quindici unita' di personale, i cui oneri sono determinati nella misura massima di complessivi 489 mila euro per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

Con l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017  sono stati  approvati i criteri e il secondo programma di interventi immediati per la messa in sicurezza delle chiese danneggiate al fine di garantire la continuita' dell'esercizio del culto (per il primo programma vedi l'ordinanza n. 23/17). Gli interventi disposti riguardano 111 chiese (allegato A), per un costo stimato di 29,2 milioni di euro (allegati B e C). 

Con l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 è stato approvato, il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori interessati dagli eventi sismici 2016;, la disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e la determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. 

Con l'ordinanza n. 34 dell'11 luglio 2017 è stato approvato il Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario per la ricostruzione, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES, valevole fino al 31 dicembre 2018. In particolare, la Guardia di finanza s'impegna a garantire la partecipazione a complessivi n. 3.000 controlli nell'ambito di tutte le province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, tendenzialmente ripartiti, su base regionale, in: a) n. 1.800 interventi nelle Marche; b) n. 450 interventi sia nel Lazio che in Umbria; c) n. 300 in Abruzzo. 

Con l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 sono state modificate l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, l'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 e l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, che intervengono in merito al programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori colpiti, in  merito, specificatamente, alla ridisciplina delle procedure di affidamento dei lavori pubblici (presentazione da parte degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma; predisposizione del progetto esecutivo da parte del solo aggiudicatario e sottoscrizione del contratto d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016).

Con l'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017 sono disciplinate le modalita' di partecipazione delle popolazioni nell'attività di ricostruzione pubblica e privata. Nello specifico, l'ordinanza individua le modalità di partecipazione delle popolazioni nel Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016, alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, e alle attivita' della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016. L'ordinanza prevede inoltre disposizioni riguardanti la ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi in connessione con gli eventi sismici e interventi di modifica di diverse ordinanze in materia di ricostruzione di immobili ad uso abitativo e produttivo.

Con l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  come indicati nell'Allegato n. 1 alla medesima ordinanza, i cui oneri sono stimati in complessivi 208,3 milioni di euro a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Con l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte. Gli oneri previsti sono stimati in complessivi 170,6 milioni di euro, di cui 137,6 milioni di euro ripartiti tra le regioni secondo le percentuali indicate, ed ulteriori euro 33 milioni di euro, per il finanziamento delle seguenti opere: 1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (Rieti); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (Macerata); 3) Cattedrale di Santa Maria Assunta, sita in Teramo (Teramo); 4) Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia). L'intervento relativo alla Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia), di importo stimato complessivamente in 10 milioni di euro finanziato con 6 milioni di euro provenienti dall'Unione europea e con euro 4.000.000,00, gravanti sulle risorse citate. 

Con l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 sono stati redatti i Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti, contenuti nell'allegato 1 alla medesima ordinanza, predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge 189/16 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017. I piani attuativi sono predisposti dai comuni all'interno dei perimetri approvati dalle regioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.L. 189/16 e dell'art. 2 dell'ordinanza n. 25 del 2017), in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto-legge e dalla presente ordinanza. In particolare, i piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l'esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresi' la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attivita' produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate. Nell'Allegato 2 alla medesima ordinanza è contenuta la tabella per il calcolo del compenso da mettere a gara ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 per la redazione dei piani attuativi.

Con l'ordinanza n. 40 dell'8 settembre 2017 sono stati definiti i compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, i cui oneri  sono stimati complessivamente in 750.000 euro  per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018. 

Con l'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017  sono dettate misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata, si sostituisce una tabella prevista nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con riferimento ai contributi previsti per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese, viene modificata l'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con riferimento ai contributi per spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili di abitazioni sgombrate, si modifica l'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 in merito alla consegna degli studi di microzonazione, si modifica l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, si modifica l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 relativamente agli incarichi di progettazione affidati professionisti esterni, si modifica l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017  per interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche, e infine si modifica l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 concernente primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.

Con l'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017  si provvede a disciplinare i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge. In particolare, le agevolazioni, che assumono la forma di un finanziamento agevolato senza interessi, perseguono l'obiettivo di sostenere il ripristino e il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei suddetti comuni. 

Con l'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 sono disciplinati i contributi relativi alle attivita' di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 ed è altresì  disposta la disciplina delle modalita' di erogazione dei contributi per l'attivita' di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 

Con l'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 sono stabiliti criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi, cosi' come definiti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, contenuti nell'Allegato 1 alla ordinanza n. 39 dell''8 settembre 2017. 

Con l'ordinanza n. 45 del 15 dicembre 2017  viene approvato lo schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite, la cui durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018.

Con l'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018 sono disposte modifiche, a seguito della emanazione del decreto-legge n. 148 del 2017, alle ordinanze nn. 4, 8 e 9 del 2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore e al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dalle rappresentanze dei professionisti, sulla base dell'esperienza pratica dei primi mesi di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione ed al ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.

Con l'ordinanza n. 47 del 10 gennaio 2018 disciplina l'utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonche' volti ad assicurare la funzionalita' di servizi pubblici. Nello specifico, sono definite le regole e le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.  n. 189 del 2016, il commissario straordinario finanzia parzialmente con le proprie risorse gli interventi di ricostruzione e riparazione di edifici pubblici distrutti o danneggiati, al fine di assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, qualora gli stessi siano interessati da proposte di contratti di partenariato pubblico-privato (di seguito denominato «PPP») ai sensi degli articoli 180 e 183, commi 15 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Con l'ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 si disciplinano le modalita' di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 (si tratta di interventi, gia' definitivamente approvati dal Comitato dei garanti, per l'importo complessivo di 26,1 milioni di euro) e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie, di trasferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabilita' speciale del commissario straordinario alle contabilita' speciali dei vice-commissari, nonche' di comunicazione al commissario straordinario dello stato di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato dei garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti.