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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 settembre 2013
86.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-00945 Artini: sulla presenza di amianto sugli elicotteri delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto in discussione verte sui contenuti di un articolo pubblicato sul sito dell’Huffington Post lo scorso mese di agosto che riguarda, tra l'altro, anche vicende per le quali sono state avviate indagini dalla magistratura ordinaria. Tale circostanza, come è intuibile, non può non essere considerata nel contesto della mia odierna risposta all'onorevole interrogante, essendo anche io tenuto al rispetto del riserbo – ove ne ricorrano gli estremi – ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale.
  Ciò posto, desidero iniziare partendo da quello che considero un punto fermo, il principale di tutta questa vicenda: la salute del personale della difesa.
  Lungi dal voler fare retorica, posso dare assicurazione sulla mia massima attenzione riguardo alla necessaria tutela della salute del personale militare e civile della difesa, nonché di tutti gli ambienti di lavoro, in cui esso è chiamato ad operare. Questa attenzione evidentemente non si limita soltanto, come in questo caso, agli elicotteri, ma riguarda necessariamente anche tutti gli altri mezzi, caserme ed infrastrutture delle Forze armate ove il personale svolge le proprie attività.
  Questa è per me una priorità assoluta e posso assicurare che l'azione dell'Amministrazione va proprio in questa direzione.
  In tale ottica, non sono mancati né l'attenzione e la sensibilità, né il costante e determinato impegno del Dicastero nei confronti della delicata e complessa problematica della tutela della salute del personale nei confronti di qualsiasi agente patogeno, compreso l'amianto.
  Rammento, in proposito, che prima dell'emanazione della legge n. 257 del 1992 recante le «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», tale materiale veniva utilizzato in campo aerospaziale, assieme ad altri materiali, così come in moltissimi altri settori, in particolare per la protezione dal fuoco, nell'edilizia (vedasi coperture in eternit) e nel settore automobilistico, per la costruzione di particolari che dovevano operare in condizioni di elevata temperatura, come per esempio nelle cosiddette «baie» motore o nelle pastiglie dei freni.
  Tutti gli elicotteri, aerei, navi e mezzi di terra costruiti prima del 1992 avevano al loro interno un certo numero di componenti che contenevano fibre di amianto.
  Solo con l'introduzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'amianto è stato messo al bando per la prima volta in Italia, prevedendo soluzioni per tutte le problematiche ad esso connesse: limiti e controllo della dispersione di fibre, imballaggio, etichettatura e smaltimento dei rifiuti contenenti il citato minerale.
  Tuttavia, le norme in vigore non ne prevedevano l'obbligo della rimozione, ma solo il mantenimento in buono stato di conservazione.
  La legge, inoltre, prevedeva l'obbligo di smaltimento solo se ciò non poteva avvenire o nei casi in cui l'amianto dovesse essere rimosso comunque, come nel caso di ristrutturazioni e demolizioni.
  Nell'ambito dell'ampio quadro normativo vigente in materia, è altresì opportuno citare il decreto legislativo 1o aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – che prevede Pag. 8forme di tutela dei lavoratori nei vari possibili ambienti di lavoro e dai vari agenti, compreso l'amianto.
  In particolare, l'articolo 254 stabilisce che il valore limite di esposizione all'amianto deve essere pari «a 0.1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore», ponendo a carico dei datori di lavoro il controllo, affinché nessun lavoratore sia esposto ad una contaminazione di amianto nell'aria, superiore al valore limite.
  Il datore di lavoro, conseguentemente, (ex articolo 249) è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali che lo contengono, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive da attuare, affinché non venga superato il prescritto valore limite di esposizione, di cui al predetto articolo 254.
  Ai fini del rispetto di questo valore limite, il datore di lavoro ha, altresì, l'obbligo di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro (ex articolo 253).
  I campionamenti che vengono effettuati a tale fine devono avvenire sempre previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
  Alla luce delle previsioni normative vigenti in materia, l'Amministrazione, quindi, ha affrontato la questione dell'amianto, sviluppando a tutto campo un complesso di molteplici attività necessarie:
   all'individuazione dei materiali e della componentistica contenente tracce di amianto;
   alla rimozione di ogni fonte di potenziale pericolo per la salute del personale, anche in relazione ai livelli di esposizione alle fibre aerodisperse;
   all'adozione di tutte le più efficaci misure di prevenzione per il personale eventualmente esposto;
   all'effettuazione di analisi e misurazioni ambientali, ai fini della necessaria verifica dei valori rilevati, sulla base dei limiti previsti dalla normativa vigente;
   al sostegno e all'attribuzione dei benefici previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti a favore del personale e dei rispettivi familiari;
   all'attuazione di iniziative nei confronti delle ditte costruttrici, affinché si evitasse la presenza di sostanze nocive per la salute e l'ambiente nei sistemi di nuova generazione.

  Con particolare riferimento alla presenza di tracce di amianto sugli elicotteri delle Forze armate, alcune delle suddette aree di intervento, come ho precedentemente ricordato, sono attualmente oggetto di verifiche da parte della magistratura, alla cui attività il Dicastero guarda con piena fiducia e alla quale non farà mancare la massima collaborazione e disponibilità, proprio nel precipuo interesse della salvaguardia della salute del personale.
  A tale riguardo, mi limito a fare presente che i competenti organi tecnici dell'Amministrazione, in esito alle numerose comunicazioni nel tempo intercorse con Agusta Westland, hanno provveduto inizialmente ad un laborioso e puntuale processo di identificazione degli elementi dei velivoli che – costruiti prima del 1992, anno, come detto, di messa al bando dell'amianto – potevano presentarne delle tracce.
  Gli stessi organi tecnici, successivamente, pur avendo riscontrato, nelle analisi sulla presenza di fibre di amianto, una densità ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge negli ambienti di lavoro (sia manutentivo che operativo), sulla base delle priorità individuate in relazione al grado di pericolosità dei vari componenti, hanno posto in essere senza soluzione di continuità le azioni, tuttora in corso, necessarie alla progressiva sostituzione dei componenti stessi, al fine di eliminare ogni fonte di potenziale pericolo per garantire la massima tutela della salute del personale che opera sugli stessi elicotteri.Pag. 9
  A ulteriore conferma di quanto sopra, l’Agusta Westland recentemente ha reso noto con lettera del suo Amministratore delegato al Ministro della difesa, che «allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati “bonificati”, in accordo a prescrizioni tecniche emesse da Agusta e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta operando sugli ultimi elicotteri)».
  È evidente che tutte le attività condotte sino ad ora hanno tenuto conto del fatto che la pericolosità dell'amianto permane nella possibilità che vengano rilasciate nell'aria fibre (aerodisperse) in misura superiore al previsto valore limite.
  Nel contempo, per ogni intervento di sostituzione, sono state adottate, altresì, specifiche misure informative e protettive nei riguardi del personale utilizzatore.
  Anche per quanto riguarda la questione degli indennizzi i vertici dell'Amministrazione hanno attivamente operato, sin dalla comparsa dei primi casi di malattie asbesto-correlate tra il personale delle Forze armate, per assicurare ad esso un adeguato sostegno e una sollecita e accurata trattazione sia delle richieste di benefici previdenziali che di indennizzo per gli stessi e per le loro famiglie.
  Con riferimento, in particolare, agli indennizzi previsti per il personale che contrae infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso a causa dell'esposizione a particolari condizioni ambientali o operative, di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, preciso che non risultano mai pervenute, per malattie asbesto-correlate domande di riconoscimento dei relativi benefici sia da parte di personale elicotteristico, sia da parte di personale civile dell'Amministrazione.
  Le domande presentate alla competente articolazione del Dicastero dai soggetti interessati o dai loro familiari (se trattasi di personale deceduto), volte ad ottenere i benefici di cui alla citata legge, per patologie correlate all'amianto, risultano pari, allo stato attuale, a 346, tutte riguardanti esclusivamente il personale della Marina militare così per i quali sono in corso da anni indagini da parte della magistratura.
  All'esito del procedimento per il riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio e riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative, al personale, ovvero ai loro superstiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, sono corrisposte le seguenti, principali, provvidenze:
   la speciale elargizione di euro 2.000, per punto percentuale di invalidità, soggetta a rivalutazione, in favore degli ammalati;
   la speciale elargizione di euro 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto;
   lo speciale assegno vitalizio di circa euro 1.033 mensili soggetto a perequazione automatica;
   un ulteriore assegno vitalizio di circa 250 euro mensili, soggetto a perequazione automatica;
   due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, a favore dei familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.

  A quanto sopra deve aggiungersi l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria, il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato e il diritto al collocamento obbligatorio del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.
  Faccio notare, infine, che sempre nell'ambito del mio impegno a tutela della salute del personale, come ho avuto già modo di rendere noto anche all'onorevole Artini nella recente visita al 1o Reggimento Pag. 10Sostegno Aviazione dell'Esercito, che non appena ho appreso le notizie così come sono state riportate dall’Huffington Post, ho ritenuto necessario, stante anche la notevole complessità e le diverse implicazioni della questione, dare disposizioni alle competenti articolazioni della Difesa, nonostante quanto già posto in essere in materia, per effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificare la necessità di predisporre aggiuntive azioni e misure di protezione per il personale dell'Amministrazione.
  Concludo ribadendo ancora una volta che l'attenzione dell'Amministrazione alla tutela della salute del personale rispetto all'esposizione all'amianto non soltanto è al massimo livello possibile, ma si sviluppa a trecentosessanta gradi.
  Finora, infatti, l'impegno finalizzato a garantire che il personale non venisse sottoposto ad esposizioni all'amianto oltre il prescritto valore limite, non si è limitato soltanto ai componenti degli elicotteri, ma ha riguardato, fin dalla sua messa al bando, tutti i mezzi e tutte le strutture delle Forze armate.
  Non è realistica, tuttavia, la prospettiva di una rimozione integrale della presenza di amianto, che, peraltro, possiamo trovare ancora in grandi quantità anche nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici e nell'ambiente.
  L'attività dell'Amministrazione, infatti, in linea con le disposizioni vigenti, è costantemente indirizzata a individuare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per il proprio personale ed intraprendere, nei casi in cui tali esposizioni siano superiori al valore fissato per legge, le azioni necessarie a perseguire la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso.