Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01819 Nastri: Sull'applicazione della legge n. 125 del 2013 al Comparto sicurezza e difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, si deve sottolineare come il concetto di precariato non possa essere riconducibile alle Forze armate ma solo al pubblico impiego, essendo lo stesso prodotto a seguito dei numerosi provvedimenti di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione della Difesa, hanno adottato a causa dei reiterati blocchi delle assunzioni.
  È peraltro anche noto che, a differenza della Difesa, tali amministrazioni, impossibilitate per un lungo periodo ad assumere personale a tempo indeterminato in numero sufficiente ad assolvere i loro compiti istituzionali in ragione del predetto blocco, hanno dovuto ricorrere al «precariato» per soddisfare le esigenze di personale non altrimenti assumibile in servizio.
  Questo non è il caso delle Forze Armate che, esentate da tale norma di blocco, hanno continuato ad assumere con regolarità il proprio personale con rapporto di impiego a tempo sia indeterminato sia determinato.
  Gli organici delle Forze armate sono infatti in parte composti da personale in servizio permanente e in parte da personale assunto a tempo determinato, quindi a contratto prefissato.
  Come noto, le norme generali sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti non si applicano alle Forze armate così come sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la proroga dell'efficacia delle graduatorie di cui alla citata legge n. 125/2013 non trova applicazione nei concorsi per le Forze armate.
  Peraltro, occorre tenere conto che i volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi per l'accesso nelle Forze di Polizia (FdP) in parte vengono immessi nella FdP direttamente e in parte, a conclusione della ferma quadriennale, nelle Forze armate. È di tutta evidenza che, con lo scorrimento delle graduatorie di tali concorsi, si creerebbero i presupposti per un eventuale instaurazione di contenzioso avverso l'operato dell'Amministrazione. Infatti, un candidato idoneo non vincitore avrebbe la possibilità di accedere direttamente alle FdP, mentre gli idonei vincitori dello stesso concorso possono transitare nelle Forze di Polizia solo dopo aver svolto senza demerito quattro anni di ferma in qualità di VFP4 nelle Forze armate.

Pag. 81

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01820 Scanu: Sul concorso per il reclutamento di VFP4-11a immissione 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Poiché l'atto in discussione presenta strette analogie sia con quello degli Onorevoli Nastri e Cirielli, sia con altre interrogazioni a cui è stata fornita, a suo tempo, risposta (n. 5-00954 dell'On. Mazzoli e nella precedente legislatura n. 3-002960 del Sen. Chiurazzi e n. 5-07185 dell'On. Bellanova) si ribadiscono alcune delle argomentazioni già illustrate in tema di scorrimento delle graduatorie.
  In primo luogo, premesso che le norme generali sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti non si applicano alle Forze armate così come sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si conferma che le citate misure del Ministro per la pubblica amministrazione circa la proroga dell'efficacia delle graduatorie (Legge n. 125/2013) non sembrano trovare applicazione nei concorsi per le Forze armate.
  Tali concorsi, infatti, sono tuttora disciplinati, in modo esclusivo, dalle disposizioni contemplate dal Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
  In tale contesto, si rammenta che l'intervento riduttivo dei posti concorsuali in parola – facoltà peraltro prevista dall'articolo 1, comma 11, del relativo bando – è correlato alla stringente necessità di pervenire a risparmi per effetto della cosiddetta «Spending Review» prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2012, che ha imposto all'Amministrazione di ridimensionare le spese relative ai reclutamenti dei diversi ruoli del personale, compresi i VFP4 delle tre Forze armate.
  L'invocato ripristino delle precedenti posizioni concorsuali, come già rappresentato in precedenza, presenta alcuni profili di criticità, in quanto esso:
   causerebbe una disparità per il personale partecipante agli altri concorsi degli altri ruoli che, parimenti, sono stati ridotti nell'anno 2013, i quali di conseguenza rivendicherebbero un analogo trattamento;
   assorbendo i posti a concorso previsti per l'anno 2013 (compreso il concorso VFP4 del 2013), darebbe luogo anche ad una disparità di trattamento per i circa 8.500 VFP1 che hanno svolto la ferma nel 2012, i quali avrebbero l'opportunità di accesso ai concorsi VFP4 nel corrente anno.
   Infine, in merito alla possibilità di «rinunciare ad un secondo grado di giudizio, ponendo in essere un provvedimento in autotutela finalizzato alla rimodulazione delle regole concorsuali...», la Direzione Generale competente in materia (nella fattispecie, PERSOMIL, che ha originato i concorsi in parola) sta, al momento, effettuando tutti gli approfondimenti, e le valutazioni che consentano – nel rispetto delle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa – l'adozione dei provvedimenti maggiormente idonei al perseguimento degli obiettivi di reclutamento della Difesa.