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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01630 Quartapelle Procopio: Sui mancati soccorsi in occasione del naufragio di Lampedusa del 7 novembre 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le regole internazionali in materia di ricerca e salvataggio delle vite umane in mare discendono dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio in mare (SAR), sottoscritta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e ratificata dal nostro Paese con la legge 2 aprile 1989, n. 147.
  Tale convenzione prevede la stipula di accordi regionali per la delimitazione tra Stati frontisti e contigui di aree di responsabilità per la ricerca ed il salvataggio, in modo tale da includere, oltre alle rispettive acque territoriali di ogni Paese, porzioni di alto mare prevedendo, senza soluzione di continuità, una copertura completa degli spazi navigabili con l'individuazione della singola autorità SAR competente.
  Fatta questa premessa, come già evidenziato lo scorso 10 gennaio in risposta ad analogo atto di sindacato ispettivo, l'11 ottobre 2013, tra le 12.26 e le 12.39, il centro di coordinamento e soccorso della Capitaneria di Porto di Roma riceveva una chiamata telefonica satellitare che segnalava la presenza di un'imbarcazione carica di migranti in difficoltà. Trovandosi detta imbarcazione in area di responsabilità SAR di Malta, la centrale della Capitaneria ne dava tempestiva notizia al Centro di soccorso maltese che, alle 13.05, assumeva la direzione del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso.
  Informata alle 13.15 dalla centrale operativa della Guardia Costiera delle attività in atto a cura del centro di coordinamento maltese, la centrale operativa della Marina Militare presso il Comando in Capo della Squadra Navale di Roma, disponeva, di propria iniziativa, che nave Libra dirigesse verso il punto segnalato impiegando per il soccorso anche l'elicottero imbarcato.
  Dunque alle 17.07, quando l'autorità SAR maltese segnalava il capovolgimento del natante carico di migranti e chiedeva il concorso di mezzi aerei e navali italiani. Nave Libra, stava già dirigendosi sul punto del naufragio.
  Il lancio da parte dell'elicottero in prossimità dei naufraghi di una zattera di salvataggio e di numerosi salvagenti individuali, congiuntamente all'arrivo in area della stessa Nave Libra e di Nave Espero della Marina Militare e di motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di Porto, contribuiva a consentire il salvataggio di più di 200 migranti.
  Tutta la documentazione inerente alla ricostruzione dell'evento, è stata integralmente trasmessa, a suo tempo, alla Procura della Repubblica di Agrigento, competente autorità giudiziaria inquirente.
  In conclusione preme evidenziare come l'azione delle Unità della Marina Militare e di tutte le altre amministrazioni impegnate in operazioni di salvataggio in mare sia sempre improntata alla tutela della vita umana in mare, come peraltro avrà potuto constatare di persona uno dei firmatari dell'interrogazione odierna che si è recato il 24 settembre scorso, a capo di una delegazione di parlamentari dell'intergruppo «immigrazione e cittadinanza» a bordo di un'Unità della Marina Militare impegnata in operazione Mare Nostrum.
  Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che, ogni qualvolta il centro di coordinamento maltese, ritenendo insufficienti le risorse a propria disposizione, abbia richiesto l'intervento di mezzi a supporto, l'Italia ha sempre e prontamente fornito i propri assetti.

Pag. 51

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02827 Carra: Sugli interventi di riqualificazione della caserma dell'Arma dei carabinieri di Gonzaga (Mantova).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Comando Compagnia Carabinieri di Gonzaga (MN) è accasermato dal 1962 in un immobile di proprietà della locale amministrazione comunale, preso in locazione dal Ministero dell'interno.
  Attualmente l'immobile in argomento necessità di importanti lavori di recupero sia edile che impiantistico che, trattandosi di manutenzione straordinaria, rientrano ai sensi dell'articolo 1621 del Codice Civile, nella competenza del proprietario e, quindi, dell'Amministrazione comunale.
  La questione è all'attenzione del locale Comando Carabinieri che già nel mese di maggio del 2012 ha segnalato la problematica, per il tramite del Comando Provinciale, alla Prefettura di Mantova.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01898 Frusone: Sul contrasto al crimine organizzato nell'aggiudicazione di appalti da parte della Difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per avere piena cognizione delle procedure esistenti nella materia in esame, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni come quello descritto nell'atto, occorre esaminare, in breve, la disciplina di settore in materia di appalti pubblici e di procedure di evidenza pubblica.
  In particolare, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) prevede, all'articolo 38, tra i requisiti generali indispensabili perché un operatore economico possa partecipare a procedure per l'affidamento di appalti pubblici, quello dell'assenza di cause ostative previste dalla normativa antimafia.
  Il decreto legislativo n. 159 del 2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», alle cui disposizioni il Codice dei Contratti pubblici rinvia, disciplina:
   i tipi di documentazione antimafia che le Prefetture rilasciano a seguito di richiesta della stazione appaltante;
   i termini per il rilascio, decorsi i quali la stazione appaltante può procedere con la stipula del relativo contratto;
   le soglie di importo al di sotto delle quali la documentazione non deve essere acquisita;
   le procedure da porre in essere in casi di urgenza per la stipula e l'avvio dell'esecuzione contrattuale nelle more della risposta della Prefettura alla richiesta della stazione appaltante.

  Il quadro normativo, quindi, in maniera evidente, enuclea un presupposto fondamentale finalizzato ad accelerare le procedure relative all'esecuzione contrattuale e cioè che, al completamento con esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali, necessari per la partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti e per l'aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti, la stazione appaltante pubblica (Ministero della difesa o altra amministrazione) possa senz'altro procedere alla stipula e all'approvazione del contratto.
  È il «Codice delle leggi antimafia» a prevedere, come dianzi descritto, che la stazione appaltante possa procedere alla finalizzazione del contratto ove la risposta della Prefettura non giunga nei termini prescritti.
  Ciò in quanto il Legislatore ha inteso contemperare gli interessi alla trasparenza, legittimità e legalità, con quelli alla speditezza, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.
  La legittimità di tale stipula e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere sono, peraltro, oggetto di specifici ed ulteriori controlli da parte degli organi, esterni all'Amministrazione procedente, che sovrintendono a questi compiti (si pensi alla Corte dei Conti).
  La necessità da parte della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del contratto, ove non pervenga la risposta della Prefettura concernente la mancanza dei previsti requisiti dell'appaltatore, può determinare la possibilità che un operatore economico privo di uno o più requisiti possa risultare aggiudicatario di un contratto pubblico.Pag. 53
  Stante, infatti, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nessuna stazione appaltante pubblica può richiedere l'acquisizione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata dal summenzionato articolo 38, né può effettuare ulteriori controlli preventivi che non siano previsti espressamente dalla legge.
  Tanto premesso, con riferimento al caso citato nell'atto, il 10o Reparto Infrastrutture ha operato, in fase di affidamento, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al citato «Codice delle leggi antimafia».
  In particolare, l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 (poi recepito nell'articolo 92 del richiamato Codice), consente di procedere all'affidamento, senza comunicazione antimafia da parte della Prefettura, qualora siano trascorsi 45 giorni (15 nei casi urgenti), dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura.
  Qualora, successivamente ovvero a lavori iniziati, pervenga comunicazione ostativa da parte della Prefettura, la stazione appaltante recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite (articolo 94, comma 2, del «Codice delle leggi antimafia»).
  Nel caso in esame, la gara è stata aggiudicata, con procedura in economia, il 18 luglio 2012, mentre il contratto con l'impresa cottimista è stato stipulato il 24 settembre 2012, quindi oltre 60 giorni dopo.
  L'interdittiva della Prefettura di Caserta (e non di Napoli, come indicato nell'atto) è giunta al 10° Reparto Infrastrutture il 17 dicembre 2012, quindi circa cinque mesi dopo l'aggiudicazione della gara.
  Lo stesso organo tecnico dell'Amministrazione militare ha immediatamente attivato le procedure di revoca del contratto, finalizzandone la risoluzione con proprio decreto il 21 dicembre 2012.
  Si osserva, inoltre, che avendo il disposto normativo in materia assegnato in via esclusiva alle Prefetture la competenza al rilascio delle certificazioni antimafia alle imprese, nel caso di rapporti contrattuali con amministrazioni ed enti pubblici, alla Difesa e alle articolazioni dipendenti o ad altra pubblica amministrazione non risale alcuna competenza e/o facoltà circa il controllo di eventuali collusioni con la criminalità organizzata delle ditte aggiudicatrici, in occasione di assegnazione, stipula e successiva esecuzione di contratti derivanti da gare, commesse e sub-commesse non classificate.
  Con riferimento, infine, a «quanti e quali aggiudicazioni siano state date negli ultimi 10 anni dal Ministero della difesa e dalle Forze armate ad aziende che erano scoperte delle misure interdittive antimafia», gli organi tecnici dell'Amministrazione militare hanno riferito che non si ha evidenza, a seguito di specifici approfondimenti, di casi analoghi a quello evidenziato nell'atto.

Pag. 54

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02462 Chaouki: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione Mare Nostrum con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.
Interrogazione n. 5-02618 Artini: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione Mare Nostrum con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le modalità con cui Nave Aliseo, il 9 novembre 2013, è intervenuta in acque internazionali, sono state comunicate all'Autorità Giudiziaria competente e confluite nel fascicolo della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Catania, unitamente a tutti gli atti e agli elementi probatori utili a fornire una chiara e coerente rappresentazione dei fatti; la documentazione è stata depositata e messa a disposizione delle parti, a cura della stessa Procura.
  In merito all'evento, si fa presente che Nave Aliseo, esercitando le prerogative di Polizia dell'Alto Mare verso le Unità senza bandiera e in relazione all'ipotesi di reato per i delitti di cui all'articolo 416, comma 6, del Codice penale e all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, chiedeva alla cosiddetta «nave madre» (unità priva di bandiera che si sospettava avesse al traino un'unità più piccola, utilizzata per il traffico illecito di migranti via mare) di esercitare il «diritto di visita».
  Nonostante le reiterate richieste, sia in inglese che in arabo, il Comandante della nave madre rifiutava l'ispezione.
  Nave Aliseo, mantenendosi in stretto contatto con l'Autorità Giudiziaria, continuava l'inseguimento, attenendosi alle norme di condotta che la prassi e la giurisprudenza internazionali stabiliscono nel caso di atteggiamento non cooperativo, mentre interveniva anche Nave Stromboli per il soccorso dell'unità minore trasportante i migranti in pericolo di vita.
  Il natante inseguito, dopo aver fornito una comunicazione del Comandante che dichiarava di avere in corso un ammutinamento e di non avere il controllo del mezzo, cessava la fuga, consentendo l'ispezione da parte del personale di Nave Aliseo.
  Effettuata la prevista attività di controllo e operato il trasbordo dei trafficanti di essere umani (13 adulti e 3 minori), questi venivano identificati dal personale della Polizia di Stato imbarcato e consegnati all'Autorità Giudiziaria per l'adozione delle conseguenti misure cautelari; attualmente, è in corso a Catania il processo in Corte d'Assise.
  La Procura di Catania, disposto il sequestro probatorio della nave madre e delegata Nave Aliseo per la relativa esecuzione, trasmetteva al Giudice per le Indagini Preliminari il decreto di sequestro per la convalida.
  Il giorno seguente, il Comando di bordo, constatate le precarie condizioni di galleggiabilità della unità rimorchiata, decideva di terminare il rimorchio della nave madre, che affondava poco dopo.
  Va precisato che Nave Aliseo procedeva ad intercettare la nave madre, mettendo in atto tutte le citate predisposizioni, solo dopo che gli elementi video-fotografici raccolti erano stati ritenuti sufficienti affinché, in accordo con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania, il modus operandi dei due natanti potesse essere riconducibile alle attività di traffico di esseri umani condotte dalle associazioni criminali.Pag. 55
  Nel riferire alla Procura distrettuale di Catania sull'accaduto, il Comandante di Nave Aliseo non ha escluso la possibilità che i tiri disabilitanti, indirizzati nello specchio poppiero della nave madre per colpire il timone o le eliche, possano aver determinato dei fori sotto la linea di galleggiamento.
  Al riguardo, si rende noto, altresì, che la Procura Militare di Napoli, acquisita da Nave Aliseo e dal Comando in Capo della Squadra Navale una relazione sull'accaduto e sugli atti di polizia giudiziaria prodotti nella circostanza, ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità penali.
  Per quanto concerne, invece, le «regole d'ingaggio impartite... alle unità partecipanti all'operazione Mare nostrum», premesso che le stesse sono utilizzate in scenari di possibile contrapposizione militare, nell'ambito di questa operazione i Comandanti delle unità della Marina Militare si attengono alle regole di condotta sull'uso legittimo delle armi disciplinate dalle leggi dello Stato e a quelle del diritto internazionale.
  In concreto, tali norme prevedono l'uso legittimo delle anni allo scopo di vincere una resistenza, assumendo ogni possibile precauzione per non mettere a rischio la vita delle persone e intimando il fermo, dapprima con comunicazioni verbali, sonore e con segnali, manovre cinematiche e infine, quale extrema ratio, con l'uso delle armi improntato ai principi generali dell'uso della forza minima, ragionevole, necessaria e proporzionale.
  Nel caso di specie, atteso l'esito negativo della richiesta di visita da parte della nave madre che aveva opposto resistenza con manovre evasive pericolose, il Comando di bordo poneva in essere, in maniera graduale e con la massima cautela, le necessarie azioni per conseguire il fermo della nave e assicurare alla giustizia i trafficanti di esseri umani.