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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05820 Scanu: Sui tempi per rendere fruibili le aree della ex polveriera Madonna dei Prati di Ponte Ronca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'ex deposito munizioni di Ponte Ronca, nel Comune di Anzola dell'Emilia, originariamente inserito nell'elenco dei beni dismissibili di cui al decreto direttoriale 25 luglio 2007, è stato successivamente espunto per effetto del decreto direttoriale 23 dicembre 2008 in quanto il cespite doveva necessariamente essere sottoposto a lavori di bonifica da ordigni bellici.
  Tali lavori sono iniziati il 26 marzo 2008, da parte dell'impresa aggiudicataria del relativo appalto. Tuttavia, la presenza contestuale di amianto ed esplosivi, congiuntamente a fattori di tipo economico, ha impedito il normale andamento dei lavori.
  A seguito di riunioni ed approfondimenti con tutti gli elementi dell'organizzazione interessati, superati tali fattori condizionanti, si è data nuova azione propulsiva all'attività, il cui cronoprogramma è in fase finale di definizione e sarà a breve reso disponibile e di conseguenza reso pubblico.
  Si conferma, in conclusione, che al termine dei lavori di bonifica il sito sarà dismesso, eventualmente anche attraverso frazionamento in lotti, in applicazione dell'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 che consente alla Difesa di alienare, permutare e/o valorizzare le infrastrutture non più necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero eccedenti le effettive esigenze.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05817 Frusone: Sugli incarichi del direttore generale di Persomil.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai contenuti dell'interrogazione in esame si premette che le vigenti disposizioni sui motivi di cessazione dal mandato e sui requisiti di eleggibilità negli organi della rappresentanza militare – di cui agli articoli 883, commi 2 e 3, e 889, comma 5, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – non prevedono alcuna incompatibilità tra lo svolgimento del mandato di delegato COCER e l'incarico di Direttore generale per il personale militare o di Capo del I Reparto di uno Stato maggiore di Forza armata, laddove peraltro la presidenza di ciascun consiglio di rappresentanza, COCER compreso, spetta – ai sensi dell'articolo 884, comma 1, del citato Testo unico – al delegato più elevato in grado o, a parità di grado più anziano.
  La sola posizione d'impiego per la quale è prescritta l'incompatibilità con il mandato di rappresentanza è quella di comandante dell'organismo militare deputato a interloquire con il relativo consiglio, per ovvie ragioni funzionali.
  È altresì previsto che i delegati COCER rimangano in carica anche se trasferiti a enti e unità nazionali dislocati sul territorio nazionale e che decadano solo se impiegati all'estero per periodi superiori a sei mesi.
  L'analisi della problematica, pertanto, va necessariamente condotta al di fuori dell'ambito strettamente giuridico-normativo, valutando, secondo criteri di ragionevolezza, l'opportunità che gli incarichi in parola siano contemporaneamente svolti dalla medesima persona o se sussista il rischio, come sostenuto nell'atto, di compromettere la serenità di giudizio, la trasparenza e il corretto andamento dell'azione amministrativa.
  Sul punto si osserva che il sistema di rappresentanza militare, come disciplinato dall'articolo 870 del richiamato Testo unico, è interno alla Difesa e ha lo scopo di favorire lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.
  Gli organismi della rappresentanza militare, compreso il COCER, non sono quindi paragonabili ad organismi sindacali e i loro appartenenti svolgono, ai diversi livelli, funzioni consultive e propositive sulle tematiche di competenza, inerenti alla condizione militare, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione di comando.
  In tale quadro l'incarico di Direttore generale per il personale militare, al pari di altri fra cui quello di Capo di un Reparto di uno Stato maggiore di Forza armata, comporta compiti istituzionali che non confliggono in alcun modo con quelli connessi al mandato della rappresentanza militare.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05818 Duranti: Sugli idonei non prescelti del concorso per allievi carabinieri del 15 gennaio 2014.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La problematica relativa allo scorrimento delle graduatorie concorsuali è stata già affrontata dal Governo nel corso della presente legislatura in risposta ad atti di sindacato ispettivo e, da ultimo, in risposta ad una lettera del 12 maggio scorso dell'Onorevole interrogante al Ministro della Difesa.
  In questa sede, pertanto, non si può che ribadire che l'articolo 643 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede, al comma 3, la facoltà per l'Amministrazione militare, nel caso in cui taluni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, di procedere ad altrettante nomine entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del Codice, secondo l'ordine della graduatoria stessa e fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti previsti. Lo stesso articolo precisa, al comma 4, che nei concorsi per la nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente, qualora risultino scoperti alcuni posti messi a concorso per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi, secondo l'ordine della graduatoria.
  Ne consegue che lo scorrimento della graduatoria non costituisce la regola generale del reclutamento militare, bensì un istituto rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione che, qualora intenda avvalersene, può farlo solo con motivata determinazione ministeriale.
  È il caso di osservare che l'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, richiamato dall'interrogante, non trova applicazione in materia di reclutamento del personale militare. Il decreto, infatti, laddove subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica dell'assenza di concorrenti idonei nelle graduatorie vigenti approvate al 1o gennaio 2007, si riferisce espressamente all'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'assunzione del personale civile della Pubblica Amministrazione.
  Al contrario, un'eventuale trasposizione «sic et simpliciter» nell'ordinamento delle Forze armate di norme specificamente dettate per il pubblico impiego, renderebbe inoperante l'intero sistema di reclutamento e di avanzamento previsto per il personale militare.
  Con specifico riferimento allo scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel. 2012, richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, si partecipa che lo stesso è stato eccezionalmente operato dall'Arma dei Carabinieri in relazione al numero di candidati idonei ma non prescelti a causa del blocco parziale del turn over (disposto dal decreto legge n. 95 del 2012), in quanto i posti inizialmente a concorso furono ridotti di circa l'80 per cento proprio a ridosso dell'incorporamento.
  Per quanto concerne, infine, la riduzione del limite di età massimo dei concorrenti cui fa ancora riferimento l'interrogante, si segnala che l'obiettivo di disporre di personale militare mediamente Pag. 49più giovane rientra tra gli obiettivi definiti dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e che il suo conseguimento è fondamentale per l'efficienza delle Forze armate.
  Infatti, l'innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali delle varie categorie del personale militare, potrebbe comportare un invecchiamento dello strumento militare a discapito della funzionalità delle Forze armate.
  Peraltro, le disposizioni che stabiliscono limiti di età per l'accesso al pubblico impiego e le disposizioni relative alle carriere militari appaiono coerenti con la direttiva europea 2000/78/CE, la quale contempla la possibilità di stabilire una differenza di trattamento in base all'età, senza che questa costituisca una discriminazione, anche per ciò che concerne l'accesso alle carriere militari. D'altronde, la peculiarità dell'ordinamento delle Forze armate è in piena aderenza con il principio già contenuto nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05819 Artini: Sulle modalità della partecipazione italiana al rafforzamento del dispositivo militare schierato ai confini orientali della NATO.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sulle questioni relative al contributo dell'Italia al rafforzamento della Nato Response Force corre l'obbligo di precisare che il Governo, nella seduta n. 383 di venerdì 27 febbraio 2015 presso l'Assemblea della Camera dei deputati, in riscontro all'interpellanza urgente n. 2-00846 del medesimo Onorevole interrogante, ha avuto modo di fornire puntuali e dettagliati elementi di informazione che in questa sede si intende confermare integralmente.
  Fatta questa doverosa precisazione, relativamente al quesito «come si concretizzerà il contributo italiano allei NRF rinforzata e, in particolare, alla VJTF», si fa presente che, ad oggi, non è stata ancora valutata dalla NATO la composizione di dettaglio della NRF e della VJTF, che verrà discussa nella prossima riunione dei Ministri della Difesa della NATO, che si svolgerà a Bruxelles nei giorni 24 e 25 giugno p.v.
  Per tale motivo non è ancora possibile indicare né l'eventuale contributo nazionale, né, di conseguenza, i correlati costi.