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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. (Atto n. 189).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» (Atto n. 189) e rilevato che esso risulta coerente con i criteri di delega ivi contenuti;
   rilevato che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto, risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso; in Sicilia risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bagheria e del comune di Camporeale, in provincia di Palermo;
   rilevato altresì che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica; rilevato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti dalle disposizioni di delega, risulta pertanto necessario limitare il collegio Sicilia 01 al solo territorio del comune di Palermo, specificando che i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica sono inseriti nel collegio Sicilia 03;
   considerato che, relativamente alla circoscrizione Sardegna, si potrebbe valutare l'opportunità di tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012, il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012, che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, numero 4, istitutiva delle province regionali, e dunque di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province di istituzione statale;
   segnalata l'esigenza di considerare ulteriormente la specificità delle aree vaste montane del Verbano Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute forme particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 56 del 2014, in modo da assicurarne la rappresentanza nel nuovo quadro ordinatorio, anche in connessione con il loro status di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri;
   rilevata altresì l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità della provincia di Ancona, che ha una dimensione demografica tale da consentire la costituzione della medesima come unico Pag. 45collegio e che risulta invece divisa tra i collegi Marche 01 e Marche 02, in considerazione dell'esigenza di garantire la continuità territoriale del collegio Marche 01, comprendente la provincia di Pesaro e Urbino, la quale da sola non rientra nei parametri demografici;
   rilevato inoltre che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
   1) nella circoscrizione Veneto, nell'ambito del collegio Veneto 01 sia inserito anche il comune di Segusino e nell'ambito del collegio Veneto 02 sia inserito anche il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa;
   2) nella circoscrizione Sicilia, il collegio Sicilia 01 sia limitato al solo territorio del comune di Palermo, inserendo i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica nel collegio Sicilia 03, e nell'ambito del collegio Sicilia 03 siano inseriti anche il collegio uninominale 1993 di Bagheria ed il comune di Camporeale;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo, con riferimento ai territori dei collegi di Lombardia 03 e Lombardia 09 per assicurare maggiormente la coerenza del bacino territoriale e l'omogeneità economico-sociale;
    b) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione dei comuni della provincia di Varese ai collegi plurinominali Lombardia 05 e Lombardia 06, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;
    c) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione di comuni della provincia di Milano ai collegi plurinominali Lombardia 08 e Lombardia 13, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;
    d) si valuti l'opportunità di ricomprendere nel collegio Lombardia 15 anche il territorio dell'enclave costituita dal comune di San Colombano al Lambro e riperimetrare il confine tra il collegio Lombardia 15 e Lombardia 16 sulla base di una valutazione che tenga conto dei confini dei collegi uninominali del 1993 e dell'omogeneità economica e sociale;
    e) si valuti l'opportunità di ridefinire i confini dei collegi plurinominali Veneto 02 e Veneto 05, al fine di meglio assicurare l'unitarietà dei territori dei collegi uninominali del 1993;
    f) si valuti l'opportunità di ridefinire i collegi plurinominali della provincia di Venezia, al fine di garantire la massima integrità possibile del territorio, individuando le possibili compensazioni anche sulla base dei territori dei collegi uninominali 1993;
   g) si valuti l'opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi plurinominali ivi previsti al fine di assicurare, ferma restando l'esigenza di garantire l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, anche il più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criteri;
    h) si valuti l'opportunità di ridurre l'apporto dei comuni della città metropolitana di Roma al collegio plurinominale Lazio 01 ai fini di una maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico-sociale; Pag. 46
    i) si valuti l'opportunità nel collegio Campania 02 di garantire la maggiore integrità possibile della Provincia di Avellino ai fini di una maggior coerenza con i criteri di delega;
    l) si valuti l'opportunità, con riferimento alla circoscrizione Sicilia, di attribuire, ai collegi che le circondano, le enclave costituite da territori non compresi in quelli dei collegi plurinominali ai quali sono assegnate dallo schema di decreto, al fine di meglio rispettare il requisito della continuità territoriale fissato dalla norma di delega.

Pag. 47

ALLEGATO 2

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,
   considerato che molte disposizioni del provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alle materie «tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici», «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato che una serie di disposizioni investono altresì la materia «tutela dell'ambiente» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) nonché la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 48

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
1. 101.  La relatrice.

(Approvato)