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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2015
547.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato l'atto del Governo n. 221 nelle sedute del 17, 18, 24 e 25 novembre;
   presa visione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
   premesso che:
    l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
     con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento che ha disciplinato le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le due tornate bandite nel 2012 e nel 2013;
     il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato l'articolo 16 della L. 240/2010 e, a seguito di tali modifiche, si è reso necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 222/2011 sostituendolo integralmente, salvo che per le procedure abilitative ancora in corso, con lo schema di decreto in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015;
     su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso il 22 ottobre 2015 il parere favorevole con osservazioni n. 2863/2015;
   valutato positivamente che lo schema di decreto riprenda quasi per intero e precisi tecnicamente i contenuti della risoluzione 8-00064 approvata dalla VII Commissione della Camera il 18 giugno 2014,e, in particolare, che:
     all'articolo 3, comma 1, si introduca la presentazione «a sportello» delle domande dei candidati all'abilitazione, slegandola da tornate periodiche e relative scadenze temporali che accentuerebbero l'aspetto «concorsuale» della procedura abilitativa e introdurrebbero surrettiziamente valutazioni comparative tra i candidati;
     all'articolo 6 si modifichino le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, evitando anche il ricorso alla presenza di commissari stranieri che si è rivelata assai complessa da realizzare;
     all'articolo 6, comma 9, si rendano le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi facenti parte del medesimo settore concorsuale;
     all'articolo 8, comma 6, si garantisca tramite appositi pareri pro veritate di Pag. 105esperti esterni una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non rappresentate all'interno della commissione;
     agli articoli 4 e 8 si chiariscano le procedure e le regole che le commissioni devono seguire per attribuire l'abilitazione, rivedendo il meccanismo dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia sulla base dei quali la commissione valuta le pubblicazioni e i titoli dei candidati;
     all'articolo 8, comma 4, si disponga che gli indicatori personali siano resi noti al candidato interessato all'avvio e non al termine della procedura valutativa;
  considerato che:
     il divieto di presentare domande di abilitazione nel mese di agosto previsto dall'articolo 3, comma 1, stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività degli uffici pubblici, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;
     l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che sia un apposito decreto ministeriale a definire criteri, parametri e indicatori per la valutazione dei candidati all'abilitazione mentre invece l'articolo 8, comma 1, del medesimo schema stabilisce che sia la commissione a definire nella sua prima riunione i criteri, parametri e indicatori per l'espletamento delle procedure di abilitazione;
     l'estensione del divieto di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al suo conseguimento anche a coloro che l'hanno conseguita nelle tornate 2012 e 2013, contenuta nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3, non è presente nell'articolo 16 della legge 240/2010;
     manca nel testo dell'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto, come osservato dal Consiglio di Stato, la norma contenuta nell'articolo 16, comma 3, lettera c), secondo periodo, della legge 240/2010 che stabilisce che la prima verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia si effettua dopo il primo biennio di applicazione, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;
     occorre precisare dove viene pubblicato il decreto direttoriale di cui all'articolo 6, comma 1, che ogni due anni avvia le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici;
     la complessa procedura di sorteggio dei commissari, disposta dall'articolo 7, comma 2, sulla base dei criteri indicati nella legge e riportati nell'articolo 6, comma 9, non risulta chiara ed esaustiva, né pare essere perfettamente aderente ai criteri disposti dalla legge, in particolare per quanto riguarda le disposizioni contenute nel terzo e nel penultimo periodo del comma, come rilevato anche dal Consiglio di Stato che, nel suo parere, ritiene opportuna e suggerisce una precisa modifica del terzo periodo;
     la norma riguardante i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato, contenuta nell'articolo 7, comma 6, appare essere incongrua sotto il profilo della procedura «a sportello», nella quale il candidato è ovviamente in grado di procedere alla eventuale istanza di ricusazione di un commissario già al momento stesso della presentazione della domanda di abilitazione;
     l'articolo 8, comma 4, introduce nella procedura «a sportello» una particolare forma di scadenza periodica laddove dispone che i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascun candidato sono calcolati con riferimento all'ultimo giorno di ogni bimestre per tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre medesimo, il che non può che spingere i candidati a concentrare le loro domande negli ultimi giorni di tale periodo, in modo da poter ottenere i migliori valori possibili dei propri indicatori;
     riguardo al medesimo comma 4 dell'articolo 8, occorre prendere in considerazione Pag. 106anche il parere del Consiglio di Stato il quale – confrontando il termine bimestrale sopra indicato con il termine di tre mesi per la conclusione del giudizio valutativo da parte della Commissione disposto dal comma 3 del medesimo articolo – ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, ma giustificando questa posizione in base a considerazioni sui tempi delle «singole tornate» che risultano però inconferenti rispetto alla procedura «a sportello»;
     la sentenza n. 12407/2015 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ha ritenuto che la previsione della maggioranza qualificata dei 4/5 della commissione, prevista dall'articolo 8, comma 7, dello schema di decreto, sia illegittima perché non prevista dall'articolo 16 della legge 240/2010;
     il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha ritenuto che sia troppo breve il periodo di 30 giorni per la pubblicazione degli atti della procedura di abilitazione, anche tenuto conto che in precedenza era di 120 giorni, e ha suggerito di portarlo almeno a 60 giorni;
     il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha ravvisato motivi per la deroga dall'ordinario termine della vacatio legis contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) di rimuovere il divieto di presentare domanda di abilitazione nel mese di agosto, consentendo ai candidati di presentare domanda in qualunque momento dell'anno;
   2) siano fornite alle commissioni regole procedurali molto precise e chiare, anzitutto rimuovendo la contraddizione che pare presentarsi tra l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 8, comma 1, al fine di migliorare la trasparenza e l'oggettività dei lavori delle commissioni medesime;
   3) sia riformulata la procedura di sorteggio dei commissari, rendendola più chiara ed esaustiva nella forma, ma soprattutto conciliando, nella sostanza, i due principi stabiliti dalla legge: quello di proporzionalità a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari più numerosi all'interno del settore concorsuale e quello di rappresentanza a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi ma non troppo piccoli (cioè ai quali afferiscano almeno dieci professori ordinari);
   4) sia mantenuta la norma riguardante la maggioranza qualificata di quattro commissari su cinque per il conferimento dell'abilitazione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) sia valutata l'opportunità che il regolamento indichi come rendere, anche per tappe graduali, il più possibile continua e fluida la procedura per conseguire l'abilitazione e, in particolare, assicuri un calcolo degli indicatori personali dei candidati il più possibile coerente con la procedura a sportello, pur considerando l'esigenza di organizzare una procedura scorrevole, efficiente ed accurata;
   b) nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, gli indicatori utilizzati siano almeno tre, non statisticamente correlati per i settori non bibliometrici anche con riferimento alle diverse tipologie di pubblicazioni scientifiche e che sia previsto il raggiungimento dei valori-soglia della maggioranza degli stessi per il conseguimento dell'abilitazione; altresì, nella successiva determinazione dei valori soglia, a Pag. 107parità di tipologia di indicatori, il livello richiesto per i commissari sia più elevato rispetto a quello richiesto ai candidati;
   c) si valuti l'opportunità di mantenere il divieto per i già abilitati delle tornate 2012 e 2013 di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al conseguimento;
   d) sia valutata l'opportunità di esplicitare che sono esclusi dalle liste dei commissari per l'abilitazione i professori ordinari in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e in analoghe situazioni di incompatibilità previste da altre norme;
   e) del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 comma 5, faccia parte un solo componente designato dalla CRUI
   f) sia valutata l'opportunità di precisare o di adeguare alcuni dei termini temporali contenuti nel regolamento tra i quali:
    i. il termine biennale per la prima verifica di adeguatezza e congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia;
    ii. i termini per la trasmissione degli atti al Ministero da parte della commissione e per la pubblicazione dei risultati;
    iii. il termine di 30 giorni di durata della pubblicazione degli atti delle procedure di abilitazione;
    iv. i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato;
    v. i termini di entrata in vigore del regolamento stesso;

   e inoltre sia specificato che il decreto direttoriale per la formazione delle commissioni giudicatrici sia pubblicato sul sito del Ministero.

Pag. 108

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato l'atto del Governo n. 221 nelle sedute del 17, 18, 24 e 25 novembre;
   presa visione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
   premesso che:
     l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
     con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento che ha disciplinato le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le due tornate bandite nel 2012 e nel 2013;
     il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, a seguito di tali modifiche, si è reso necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 sostituendolo integralmente, salvo che per le procedure abilitative ancora in corso, con lo schema di decreto in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015;
     su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso il 22 ottobre 2015 il parere favorevole con osservazioni n. 2863/2015;
   valutato positivamente che lo schema di decreto riprende quasi per intero e declina tecnicamente i contenuti della risoluzione 8-00064 approvata dalla VII Commissione della Camera il 18 giugno 2014, e, in particolare, che:
     all'articolo 3, comma 1, introducendo la presentazione «a sportello» delle domande dei candidati all'abilitazione, slegandola da tornate periodiche e relative scadenze temporali che accentuerebbero l'aspetto «concorsuale» della procedura abilitativa e introdurrebbero surrettiziamente valutazioni comparative tra i candidati;
     all'articolo 6 modificando le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, evitando anche il ricorso alla presenza di commissari stranieri che si è rivelata assai complessa da realizzare;
     all'articolo 6, comma 9, rendendo le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi facenti parte del medesimo settore concorsuale;Pag. 109
     all'articolo 8, comma 6, garantendo tramite appositi pareri pro veritate di esperti esterni una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non rappresentate all'interno della commissione;
    agli articoli 4 e 8 chiarendo le procedure e le regole che le commissioni devono seguire per attribuire l'abilitazione, rivedendo il meccanismo dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia sulla base dei quali la commissione valuta le pubblicazioni e i titoli dei candidati;
    all'articolo 8, comma 4, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti al candidato interessato all'avvio e non al termine della procedura valutativa;
   considerato che:
     il divieto di presentare domande di abilitazione nel mese di agosto previsto dall'articolo 3, comma 1, stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività degli uffici pubblici, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;
     l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che sia un apposito decreto ministeriale a definire criteri, parametri e indicatori per la valutazione dei candidati all'abilitazione mentre invece l'articolo 8, comma 1, del medesimo schema stabilisce che sia la commissione a definire nella sua prima riunione i criteri, parametri e indicatori per l'espletamento delle procedure di abilitazione;
     l'estensione del divieto di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al suo conseguimento anche a coloro che l'hanno conseguita nelle tornate 2012 e 2013, contenuta nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3, non è presente nell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
     manca nel testo dell'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto, come osservato dal Consiglio di Stato, la norma contenuta nell'articolo 16, comma 3, lettera c), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che stabilisce che la prima verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia si effettua dopo il primo biennio di applicazione, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;
     occorre precisare dove viene pubblicato il decreto direttoriale di cui all'articolo 6, comma 1, che ogni due anni avvia le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici;
     la complessa procedura di sorteggio dei commissari, disposta dall'articolo 7, comma 2, sulla base dei criteri indicati nella legge e riportati nell'articolo 6, comma 9, non risulta chiara ed esaustiva, né pare essere perfettamente aderente ai criteri disposti dalla legge, in particolare per quanto riguarda le disposizioni contenute nel terzo e nel penultimo periodo del comma, come rilevato anche dal Consiglio di Stato che, nel suo parere, ritiene opportuna e suggerisce una precisa modifica del terzo periodo;
     la norma riguardante i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato, contenuta nell'articolo 7, comma 6, appare essere incongrua sotto il profilo della procedura «a sportello», nella quale il candidato è ovviamente in grado di procedere alla eventuale istanza di ricusazione di un commissario già al momento stesso della presentazione della domanda di abilitazione;
     l'articolo 8, comma 4, introduce nella procedura «a sportello» una particolare forma di scadenza periodica laddove dispone che i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascun candidato sono calcolati con riferimento all'ultimo giorno di ogni bimestre per tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre medesimo, il che non può che spingere i candidati a concentrare le loro domande negli ultimi giorni di tale periodo, in modo da poter ottenere i migliori valori possibili dei propri indicatori;
     riguardo al medesimo comma 4 dell'articolo 8, occorre prendere in considerazione Pag. 110anche il parere del Consiglio di Stato il quale – confrontando il termine bimestrale sopra indicato con il termine di tre mesi per la conclusione del giudizio valutativo da parte della Commissione disposto dal comma 3 del medesimo articolo – ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, ma giustificando questa posizione in base a considerazioni sui tempi delle «singole tornate» che risultano però inconferenti rispetto alla procedura «a sportello»;
     la sentenza n. 12407/2015 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ha ritenuto che la previsione della maggioranza qualificata dei 4/5 della commissione, prevista dall'articolo 8, comma 7, dello schema di decreto, sia illegittima perché non prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
     il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha ritenuto che sia troppo breve il periodo di 30 giorni per la pubblicazione degli atti della procedura di abilitazione, anche tenuto conto che in precedenza era di 120 giorni, e ha suggerito di portarlo almeno a 60 giorni;
     il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha ravvisato motivi per la deroga dall'ordinario termine della vacatio legis contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia rimosso il divieto di presentare domanda di abilitazione nel mese di agosto, consentendo ai candidati di presentare domanda in qualunque momento dell'anno;
   2) siano fornite alle commissioni regole procedurali molto precise e chiare, anzitutto rimuovendo la contraddizione che pare presentarsi tra l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 8, comma 1, al fine di migliorare la trasparenza e l'oggettività dei lavori delle commissioni medesime;
   3) sia riformulata la procedura di sorteggio dei commissari, rendendola più chiara ed esaustiva nella forma, ma soprattutto conciliando, nella sostanza, i due principi stabiliti dalla legge: quello di proporzionalità a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari più numerosi all'interno del settore concorsuale e quello di rappresentanza a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi ma non troppo piccoli (cioè ai quali afferiscano almeno dieci professori ordinari);
   4) sia mantenuta la norma inerenti alla maggioranza qualificata di quattro commissari su cinque per il conferimento dell'abilitazione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) sia valutata l'opportunità che il regolamento indichi come rendere, anche per tappe graduali, il più possibile continua e fluida la procedura per conseguire l'abilitazione e, in particolare, assicuri un calcolo degli indicatori personali dei candidati il più possibile coerente con la procedura a sportello, pur considerando l'esigenza di organizzare una procedura scorrevole, efficiente ed accurata;
   b) nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, gli indicatori utilizzati siano almeno tre, non statisticamente correlati per i settori non bibliometrici anche con riferimento alle diverse tipologie di pubblicazioni scientifiche e che sia previsto il raggiungimento dei valori-soglia della maggioranza degli stessi per il conseguimento dell'abilitazione; altresì, nella successiva determinazione dei valori soglia, a parità di tipologia di indicatori, il livello richiesto per i commissari sia più elevato rispetto a quello richiesto ai candidati;Pag. 111
   c) si valuti l'opportunità di mantenere il divieto per i già abilitati delle tornate 2012 e 2013 di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al conseguimento;
   d) sia valutata l'opportunità di esplicitare che sono esclusi dalle liste dei commissari per l'abilitazione i professori ordinari in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e in analoghe situazioni di incompatibilità previste da altre norme e che le medesime incompatibilità si applicano anche nel caso in cui si verifichino nel corso del biennio dei lavori delle commissioni;
   e) del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 comma 5, faccia parte un solo componente designato dalla CRUI;
   f) sia valutata l'opportunità di precisare o di adeguare alcuni dei termini temporali contenuti nel regolamento tra i quali:
    i. il termine biennale per la prima verifica di adeguatezza e congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia;
    ii. termini per la trasmissione degli atti al Ministero da parte della commissione e per la pubblicazione dei risultati;
    iii. il termine di 30 giorni di durata della pubblicazione degli atti delle procedure di abilitazione;
    iv. i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato;
    v. i termini di entrata in vigore del regolamento stesso;
   g) sia valutata l'opportunità di specificare che il decreto direttoriale per la formazione delle commissioni giudicatrici sia pubblicato sul sito del Ministero.