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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08279 Vito: Sulla possibilità per i delegati del CO.CE.R. di rilasciare dichiarazioni alla stampa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si confermano integralmente i contenuti delle risposte fornite in merito alle interrogazioni n. 5-07495 e n. 5-07577 richiamate dall'Onorevole Vito.
  Con riferimento, invece, al divieto per i singoli delegati COCER interforze di rilasciare comunicati o dichiarazioni al di fuori degli organi di appartenenza, si rappresenta che non sono state emanate direttive poiché la normativa vigente in materia risulta essere già chiara e ampiamente esaustiva.

Pag. 48

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07584 De Lorenzis: Sui rischi di inquinamento conseguenti all'attività delle Forze armate a Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo scorso 20 gennaio, durante le operazioni di rifornimento di combustibile che hanno interessato Nave Cavour, ormeggiata nella stazione navale Mar Grande di Taranto, si è verificato, incidentalmente, lo svernamento a mare del liquido, confinato all'interno dello specchio d'acqua delimitato dalle barriere antinquinamento precedentemente posizionate per contenere eventuali dispersioni in mare di idrocarburi.
  La Nave ha tempestivamente avvisato la Capitaneria di porto e ha richiesto l'immediato intervento della ditta concessionaria del servizio disinquinamento per il porto di Taranto che, intervenuta con propri mezzi e attrezzature, ha terminato il giorno stesso la bonifica dello specchio d'acqua all'interno della vasca d'ormeggio dell'Unità Navale.
  Le operazioni di bonifica di dettaglio, invece, sono proseguite anche il giorno seguente, perché un residuo di carburante era rimasto imprigionato al di sotto delle strutture di sostegno della banchina.
  Fatta questa premessa, rispondendo ai singoli quesiti posti, si rende noto che:
   il Comando di bordo ha avviato una inchiesta interna e, contestualmente, ha disposto una inchiesta amministrativa per accertare le cause, l'entità del danno e le eventuali responsabilità, tuttora in corso;
   l'evento non ha procurato alcun impatto ambientale di rilievo, considerate le caratteristiche chimico-fisiche del combustibile. Comunque, il carburante che non è evaporato spontaneamente, rimanendo in galleggiamento, è stato recuperato. Anche sotto l'aspetto sanitario non si sono manifestati profili di criticità nel personale, in quanto l'idrocarburo sversato in mare è stato trattato soltanto dal personale specializzato della ditta;
   relativamente allo sversamento avvenuto il 19 maggio 2015, dagli atti a disposizione della Capitaneria di porto di Taranto si evince che le operazioni di bonifica, da parte di personale della società incaricata, sono iniziate alle ore 12,40 del giorno stesso e si sono concluse alle ore 18,22 del successivo 20 maggio 2015;
   sono in corso accurati controlli tecnici e verifiche di funzionalità del circuito imbarco-sbarco-travaso del gasolio per individuare la causa del sinistro. Per quanto concerne il quantitativo di carburante sversato in mare, dalla documentazione in possesso della Capitaneria di porto di Taranto, risulta che la società, al termine della bonifica dell'area interessata dall'inquinamento, ha recuperato il prodotto inquinante;
   dai calcoli effettuati in ambito Forza armata, la percentuale di incidenza del quantitativo di combustibile sversato rispetto a quello movimentato nel corso dell'anno 2015, risulta essere lo 0,0045 per cento.

  Con riferimento, infine, al quesito rivolto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, circa la mancata istituzione della riserva naturale e dell'area marina protetta delle isole Cheradi, prevista nella scheda intervento «8/d» del «Piano di disinquinamento» Pag. 49approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, il competente Dicastero ha evidenziato che l'intervento è classificato di «priorità 3 o».
  Inoltre, la scheda intervento «8/d» prevede un importo di 900 milioni di vecchie lire a titolarità pubblica e il Piano, riguardo alla copertura finanziaria degli interventi a titolarità pubblica stabilisce che per quelli di 2o e 3o priorità «...si potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili dalle economie e dai ribassi d'asta derivanti dall'attuazione degli interventi di 1o priorità».
  Pertanto, l'avvio del procedimento d'istituzione dell'area protetta terrestre e marina delle isole Cheradi è condizionato dalla definizione degli interventi di priorità 1o e 2o del Piano, così da poter valutare, al loro esito, l'avvenuta bonifica delle situazioni d'inquinamento della zona interessata, oltre a procedere all'individuazione e all'appostamento delle risorse finanziarie necessarie sia ai fini istruttori che all'avviamento e al funzionamento dell'area protetta.
  In ogni caso, poiché il Piano di disinquinamento in questione costituisce un atto di indirizzo e coordinamento, lo stesso Dicastero ha rappresentato la necessità di una espressa previsione normativa per l'inserimento delle isole Cheradi tra le aree marine di reperimento, di cui all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991.

Pag. 50

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07953 Frusone: Sul diritto dei militari a partecipare alla vita politica, con particolare riguardo al caso di un sottufficiale eletto consigliere comunale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Difesa non ha mai frapposto ostacoli alla partecipazione del proprio personale alla vita politica del Paese, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti, mantenendo tuttavia chiara l'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle esigenze istituzionali rispetto alle istanze individuali.
  In particolar modo, la Marina Militare svolge compiti peculiari, fondati sulle attività operative delle unità navali dipendenti.
  Pertanto, queste ultime devono essere agevolate nel processo di ripianamento di personale rispetto agli altri enti/comandi a terra.
  Nel caso in esame, l'istanza di trasferimento dell'interessato non è stata accolta per l'assoluta necessità di non aggravare le già rilevantissime carenze organiche nella sede di La Spezia, relativamente alla categoria del richiedente.
  Nella base di La Spezia, infatti, attualmente vi sono 31 posizioni organiche vacanti diversamente dalla sede di Cagliari, dove tutte le 17 posizioni risultano coperte.
  Tanto chiarito, si deve precisare che la Marina militare ha comunque valutato la situazione ed adottato i discendenti provvedimenti nel pieno rispetto della normativa in vigore e del principio costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione.
  L'articolo 78 del decreto legislativo 267/2000, infatti, stabilisce che il trasferimento del pubblico dipendente per mandato politico debba essere valutato con priorità dall'amministrazione; ma, nella conseguente attività di disamina dei diversi e contrapposti interessi coinvolti, la pubblica amministrazione non può considerare recessive le esigenze operative e di impiego rispetto a quelle del richiedente.
  Agli atti risulta un unico caso similare, allo stato attuale pendente in giudizio presso il TAR di Reggio di Calabria.
  Non si ritiene opportuno assumere iniziative nel senso di quelle indicate nell'atto, in quanto l'impianto normativo in materia è in grado di garantire il diritto dei militari a partecipare alla vita politica e l'azione amministrativa è sempre improntata alla pedissequa applicazione delle relative disposizioni.

Pag. 51

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08379 Piras: Sul comandante interinale del Comando aeroporto di Sigonella.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si osserva, a premessa della risposta, che non sussiste alcuna incompatibilità tra l'incarico di Comandante interinale e il mandato di delegato COBAR, stante la sostanziale diversità tra la figura del titolare di una funzione o di un incarico di comando e quella del suo eventuale sostituto in via provvisoria.
  L'analisi normativa conforta tale interpretazione, posto che il quadro giuridico di riferimento, rappresentato proprio dal combinato disposto degli articoli 883 e 889 del Testo unico dell'ordinamento militare (citati nell'atto), si riferisce, in via esclusiva, alla figura del Comandante di Corpo, ovvero al soggetto cui l'ordinamento giuridico attribuisce, sulla base di quanto previsto dall'articolo 726 del medesimo Testo unico, l'autonomia decisionale nel campo dell'impiego, dell'addestramento, logistico, tecnico ed amministrativo, nonché funzioni di polizia giudiziaria.
  Il Comandante interinale, invero, esercita le funzioni di competenza in via del tutto transitoria, in caso di assenza temporanea del titolare ed allo scopo di garantire la necessaria continuità nell'azione di comando.
  Egli, in particolare, proprio a motivo della provvisorietà dell'incarico, è privo di talune delle funzioni tipiche del responsabile come, ad esempio, la possibilità di modificare le istruzioni e le disposizioni date dal titolare, e non può fare nomine ad incarichi, ovvero proposte per nomine o destinazioni fuori l'ente, senza il consenso del Comandante.
  In merito agli elementi fattuali, si conferma che il Comandante dell'aeroporto di Sigonella aveva provveduto a nominare, a causa della sua assenza temporanea dal reparto, un ufficiale quale Comandante interinale.
  Quest'ultimo, già Presidente del locale COBAR, veniva designato per la durata temporanea di 12 giorni, in quanto Ufficiale navigante più anziano in quel momento in forza al predetto ente.