Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Ordine pubblico e polizia
D.L. 93/2013: violenza di genere, province e ordine pubblico

Nella XVII legislatura, il Parlamento ha approvato la legge 119/2013, di conversione del decreto-legge 93/2013, che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, oltre a un complesso eterogeneo di ulteriori disposizioni.

 
La prevenzione e il contrasto della violenza di genere
16/07/2016

Il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5-bis, è dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere. In particolare, il provvedimento approvato:

  • interviene sul codice penale, introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;
  • novella il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte. In particolare, rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, che qualifica la querela come irrevocabile, la Camera ha circoscritto le ipotesi di irrevocabilità ai casi più gravi, prevedendo comunque che l'eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale;
  • interviene sul codice di procedura penale, consentendo anche quando si indaga per stalking di disporre intercettazioni;
  • introduce la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
  • sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
  • prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
  • modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
  • estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
  • stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
  • riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
  • demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.
 
L'intervento sulle Province
16/07/2016

Nel Capo IV del decreto-legge, l'art. 12 ha previsto la sanatoria delle nomine dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere sulla base di disposizioni del decreto-legge 201/2011 e del decreto-legge 95/2012, dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013. Lo stesso articolo protrae fino al 30 giugno 2014 il sistema delle gestioni commissariali e sospende fino alla stessa data l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno dal previsto dal decreto-legge 95/2012.

Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno previsto la soppressione dell'articolo 12 e hanno deliberato di introdurre nel disegno di legge di conversione l'articolo 1-bis. Alla base di questa scelta vi è la considerazione della necessità di disciplinare la materia delle gestioni commissariali delle province con una fonte avente valore e forza di legge, non connotata dall'urgenza, in coerenza con le motivazioni che hanno portato la Corte costituzionale, con la sentenza 220/2012, a dichiarare l'illegittimità della riforma dell'ordinamento provinciale effettuata con i decreti-legge 201/2011 e 95/2012, proprio in quanto adottata con uno strumento d'urgenza. Quanto ai contenuti dell'art. 1-bis, coerentemente con le considerazioni della Consulta, le Commissioni non hanno ritenuto di protrarre le gestioni commissariali fino al 30 giugno 2014, come previsto invece dall'art. 12 che si intende sopprimere, evitando così di dare una sostanziale continuità di effetti, fino a giugno 2014, a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Perciò l'art. 1-bis, richiamando la legge di stabilità per il 2013 (cioè il comma 115 dell'art. 1 della L.228/2012 che tiene ferme le gestioni commissariali fino il 31 dicembre 2013 richiamando il vigente testo unico sugli enti locali):

  • salvaguarda l'assetto commissariale sino alla fine dell'anno;
  • dispone, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province, dei conseguenti atti di nomina dei commissari,nonché degli atti da questi posti in essere ( pure prevista dall'art. 12);
  • sospende fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 95/2012, conv. da L. 135/2012 (già prevista dall'art. 12).
 
Altre disposizioni
16/07/2016

Il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 6 a 9-bis, reca diverse misure in materia di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, le disposizioni prevedono:

  • l'accelerazione degli interventi del Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" nelle regioni del Mezzogiorno, misure in favore del comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa.
  • l'apertura ad altri enti pubblici ed a soggetti privati degli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo tra Ministero dell'interno e autonomie territoriali
  • la proroga dell'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive che aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013
  • l'introduzione di nuove aggravanti speciali del delitto di rapina nei casi di minorata difesa
  • il concorso delle forze armate nel controllo del territorio 
  • la disciplina dello status, dell'uso delle armi e della responsabilità civile e penale degli appartenenti ad organi di polizia, anche di paesi dell'Unione europea, che si trovino ad operare sul territorio italiano, in base ad accordi internazionali
  • l'inasprimento e la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, attraverso opportune modifiche del codice penale e del codice di procedura penale
  • il contrasto alla frode informatica commessa con furto di identità digitale
  • l'adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione della direttiva comunitaria 2013/29/UE.

Il Capo III, composto dagli articoli da 10, 11 e 11-bis, introduce alcune disposizioni in materia di protezione civile e soccorso pubblico.

In primo luogo vengono operati una serie di interventi sulla recente riforma del sistema di protezione civile disposte dal D.L. 59/2012, tra cui l'allungamento della durata massima dello stato di emergenza e l'istituzione di un nuovo fondo per le emergenze nazionali.

Seguono diverse disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sotto diversi profili:

  • destinaziome di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile
  • interventi in materia di sicurezza sul lavoro
  • destinazione in favore del Corpo di beni confiscati alla mafia

Inoltre, vengono finanziate attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative.

Il Capo IV consta ora del solo articolo 12-bis che, con riferimento agli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, conferma per essi l'obbligatorietà dell'adozione della deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio, prorogandone tuttavia il termine per l'adozione entro il 30 novembre 2013. Inoltre, interviene in materia di anticipazioni di tesoreria che gli enti locali possono richiedere al proprio tesoriere, ampliando fino al 31 dicembre 2013 – in luogo del 30 settembre 2013 – il periodo entro il quale i limiti massimi di tali anticipazioni sono aumentati da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.